Decreto — n. 1966/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsul ricorso proposto da: REGNO DEI PAESI BASSI, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI,4, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MORESCHINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro NOCETA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2357/2020 pubblicata in data 15 maggio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da REGNO DEI PAESI BASSI, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1966/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
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sul ricorso proposto da: REGNO DEI PAESI BASSI, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI,4, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MORESCHINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro NOCETA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2357/2020 pubblicata in data 15 maggio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da REGNO DEI PAESI BASSI, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 3/2022 RG 28584-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 1j gennaio 2021. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola nFii% +Io is N7a.r CANCELLERiA '2 LIL ' 222 GiUdi2: