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Decreto — n. 1965/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1965/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1965/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO sul ricorso proposto da: SANTERAMO ANTONIETTA, SANTERAMO FRANCESCO PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA, 52, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TATARELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO ARMENIO; - ricorrenti — DE BARI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA, 52, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TATARELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ARMENIO; - ricorrente incidentale - contro FINO 1 SECURISATION SRL, e per essa, quale mandataria, la DOVALUE SPA (già DOBANK SPA, già UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 74, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PISELLI, che la rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso principale e incidentale — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.569/2017 pubblicata in data 10 maggio 2017;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1965/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ETO sul ricorso proposto da: SANTERAMO ANTONIETTA, SANTERAMO FRANCESCO PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA, 52, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TATARELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO ARMENIO; - ricorrenti — DE BARI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA, 52, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TATARELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ARMENIO; - ricorrente incidentale - contro FINO 1 SECURISATION SRL, e per essa, quale mandataria, la DOVALUE SPA (già DOBANK SPA, già UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 74, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PISELLI, che la rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso principale e incidentale — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.569/2017 pubblicata in data 10 maggio 2017;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali procedura semplificata stralcio del procedimento decisione comunicata oralmente fine del processo rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

ETO sul ricorso proposto da: SANTERAMO ANTONIETTA, SANTERAMO FRANCESCO PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA, 52, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TATARELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO ARMENIO; - ricorrenti — DE BARI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA, 52, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TATARELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ARMENIO; - ricorrente incidentale - contro FINO 1 SECURISATION SRL, e per essa, quale mandataria, la DOVALUE SPA (già DOBANK SPA, già UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 74, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PISELLI, che la rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso principale e incidentale — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.569/2017 pubblicata in data 10 maggio 2017;

Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SANTERAMO ANTONIETTA, SANTERAMO FRANCESCO PASQUALE e DE BARI MAURO, accettata dalla controricorrente; C421-' 1/2022 RG 25966-2017 rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il /h gennaio 2022. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola NERI — IN CANCELLE