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Decreto — n. 1961/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the civil lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 1961/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, acting as heir, voluntarily abandoned the case against the defendant, triggering the statutory requirements for dismissal under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party formally withdraws their appeal or lawsuit, the proceedings are extinguished by decree, and the withdrawing party bears the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs dismissal by decree heir representative voluntary abandonment ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod.
Art. 15 d.lgs n. 40 del 2006
civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

sul ricorso proposto da: CHIONCHIO MICHELINA, in proprio e in qualità di erede di SCANO SANTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALE CLEMENTE; - ricorrente - Contro GENTILE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DI CICCO; - con troricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari, n. 166/2018 pubblicata in data 29 gennaio 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CHIONCHIO MICHELINA; visto l'art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2100,00 per compensi + 100,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 140/2021 RG 6691-2019 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il dicembre 2021. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola D