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Ordinanza — n. 1767/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1767/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1767/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 12478-2017 proposto da: BITONTO NICOLA, PETRONELLI PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO DE GIORGIO; - ricorrenti - contro PICHILLO MARCELLA, PICHILLO BARBARA, PICHILLO GRAZIA, 2021 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 88, 2401 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO VICCARI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 543/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

Regesto Legislator

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art. 873 cod. civ, art. 345 cod. proc. civ, art. 872 cod. civ; Ordinanza — n. 1767/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa Hcazione dell'art. 345 cod. proc. civ., assumendo che la sentenza a a erroneamente giudicato "domanda nuova" la subordinata rir esta di condanna della controparte al risarcimento del danno in fu la generica, al posto di quella alla demolizione; modifica che non avr Jbbe potuto essere formulata prima, in quanto solo sulla base di ncr na sopravvenuta le Pischillo avrebbero acquisito il diritto a mantenere a cinque metri e non a sei metri (come imposto al monento dell'edificazione) il loro fabbricato. 3.1.

Parole chiave

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costruzione abusiva permesso di demolizione difetti di costruzione diritto di ricostruire legittimazione a contestare licenza diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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art. 873 cod. civ
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa appicazione dell'art. 873 cod. civ.
art. 345 cod. proc. civ
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa Hcazione dell'art. 345 cod.
art. 872 cod. civ
distanze il soggetto leso ha la facoltà di chiedere la riduzione in pr'lltrio (art. 872, co.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 12478-2017 proposto da: BITONTO NICOLA, PETRONELLI PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO DE GIORGIO; - ricorrenti - contro PICHILLO MARCELLA, PICHILLO BARBARA, PICHILLO GRAZIA, 2021 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 88, 2401 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO VICCARI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 543/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI di TARANTO, depositata il 23/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda avanzata da Nicola Bitonto e Pietro Patronelli, proprietari di due distinti fondi, con la quale si erano doluti del mancato rispetto delle distanze dal confine dell'edificio costruito da Grazia, Barbara e Macella Pischillo, proprietarie di un fondo confinante; - gli attori avevano esposto che il fabbricato edificato dalle convenute, posizionato a circa 5 m. dal confine, violava la distanza minima prevista dalla normativa locale fissata in 6 m.; - il Tribunale, avendo escluso dal computo, per tutta la loro profondità, i balconi aperti dell'edificio di parte convenuta (m. 1,20), reputò che la distanza legale fosse rimasta rispettata; - la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, alla quale si erano rivolti gli attori con due autonomi atti d'impugnazione, in accoglimento dell'appello di Nicola Bitonto, condannò le appellate ad arretrare il loro manufatto fino alla distanza minima di metri cinque e rigettò l'appello di Pietro Patronelli, stante che l'edificio delle appellate era alto m. 9,50; - in estrema sintesi appare utile riprendere il ragionamento della Corte di merito: la sentenza, per qual che qui rileva, dopo aver ricordato che i due appellanti si erano doluti a riguardo della individuazione della normativa locale applicabile e del criterio di computo della distanza, afferma che la materia era regolata dalla sopravvenuta delibera comunale del 30/4/2010, la quale imponeva la distanza dal confine pari 1/2 dell'altezza della nuova costruzione, con un minimo assoluto di cinque metri; quanto al secondo profilo, erroneamente il Tribunale aveva escluso nel computo della distanza i balconi aperti e poiché, tenuto conto di questi nella proiezione d'injombro del fabbricato di parte appellata, l'edificio si collocava a 4,81 m. dal confine, le Pischillo andavano condannate ad arretrare il loro immobile fino a cinque metri dal confine, costituente la distanza minima consentita, pur ove la metà dell'altezza dell'edificio fosse inferiore alla predetta misura; ha, infine, giudicato inammissibile, perché nuova, la subordinata domanda del Patronelli, il quale, in caso di accoglimento dell'avversata pretesa, aveva chiesto che le appellate fossero condannate, invece che alla demolizione, al risarcimento del danno in forma generica.

Nicola Bitonto e Pietro Patronelli ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria; le intimate resistono con controricorso. osserva 1. Con i due primi correlati motivi viene denunciata omessa pronuncia e, in subordine, mancanza di motivazione, per non essersi la Corte di merito pronunciata sul primo motivo d'appello del Bitonto a riguardo della normativa applicabile e sul terzo, con il quale costui (peraltro siccome il Petronelli), nel suo atto d'impugnazione, aveva cHesto, in via subordinata, che in loco della demolizione fosse disposta condanna in forma generica a risarcire il danno. 1.1.

L'insieme censuratorio non supera lo scrutinio Non è dubbio che la Corte d'appello ha vagliato entrambe le ceil3ure e il fatto che esse fossero state proposte, dai due appellanti nei due separati atti d'appello, non poteva giammai implicare che il GHLiice fosse tenuto a riportare per due volte la medesima st7Auizione, in riferimento ora all'uno e ora all'altro appellante.

2. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa appicazione dell'art. 873 cod. civ. e dell'art. 45 delle N.T. A. del piano rc,ilatore generale del Comune di Taranto, a riguardo della zona ec izia di riferimento vigente all'epoca della costruzione del fabbricato dello Pischillo.2.1. La doglianza è manifestamente infondata, avendo la Corte loule fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, a mente del quale i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata app;tazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei coddetti "diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si ap Hca alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della norniativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più fa'.'crevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno deL: costruzione.

Ne consegue la inammissibilità dell'ordine di de; iolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle ne ne vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le cc:Azioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi "medio tepore", ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della cc ,,ruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento d nuova disciplina (Sez. 2, n. 14446, 15/6/2010, Rv. 613403; cc i., ex multis, Cass. n. 26713/2020).

Né i ricorrenti hanno in, ',dotto argomenti nuovi e decisivi per porre in dubbio l'esposto pr cipio. Or non è dubbio che la costruzione delle convenute, siccome 11( ,Aa dalla sentenza d'appello, risulti rispettosa della vigente ne nativa edilizia locale, restando assicurata la distanza minima _)luta di m. 5, in presenza di un fabbricato alto m. 9,50 (sulla rr Ara dell'altezza non si registra contrasto fra le parti - si veda la m noria del ricorrente a pag. 7 e il controricorso, a pag. 24 -).

3. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa Hcazione dell'art. 345 cod. proc. civ., assumendo che la sentenza a a erroneamente giudicato "domanda nuova" la subordinata rir esta di condanna della controparte al risarcimento del danno in fu la generica, al posto di quella alla demolizione; modifica che non avr Jbbe potuto essere formulata prima, in quanto solo sulla base di ncr na sopravvenuta le Pischillo avrebbero acquisito il diritto a mantenere a cinque metri e non a sei metri (come imposto al monento dell'edificazione) il loro fabbricato. 3.1.

La doglianza è infondata. Dalla violazione delle norme di edilizia deriva l'obbligo di risarcire il durino in forma generica. Ove poi la violazione riguardi la disciplina du,2. distanze il soggetto leso ha la facoltà di chiedere la riduzione in pr'lltrio (art. 872, co. 2, cod. civ.). La norma dice "salva la facoltà di cftLciere la riduzione in pristino"; trattasi, quindi, di strumenti risarcitori che ben possono coesistere, in quanto la sola demolizione d, manufatto "contra legem" può non elidere "ex se" il danno e\ _ntualmente procurato (si pensi alla perdita di amenità e di valore dcH proprio immobile e, di chance di vendita o profitto).

Da ciò deriva che l'attore, il quale agisca contro colui il quale ha cc ruito violando le norme sulle distanze, deve, nel rispetto delle pi iusioni processuali, scegliere se tempestivamente proporre l'una e i altra domanda, una sola delle due, o, infine subordinare la d-nìanda alla condanna al risarcimento in forma generica al rigetto di o. ia in forma specifica. Di conseguenza, ove egli abbia proposto la sola domanda di ri-', zione in pristino, e una tale domanda non possa essere accolta p le più varie ragioni, non può pretendere di essere rimesso in t_ lini.

Né muta il quadro la circostanza, come nella specie, che il ri- _L co di essa domanda dipenda da scelte urbanistiche comunali sc -avvenute, trattandosi di evenienza dipendente dal funzionamento d 3 successione nel tempo delle norme edilizie, che non interferisce c f diritto che la parte avrebbe potuto e dovuto far valere con la d landa, fondato, come si è visto sull'art. 872 cod. civ.Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse var -io liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nor.lhé delle svolte attività, siccome in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dalHrt. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (es. ndo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 26_ J,), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il - ver- dmento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di cor-ributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a nor.,ia del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

igetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese dcl iudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di I Jge. sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito d II vt. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dc resupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un .Iteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre sto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello st_d, o art. 13,