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Ordinanza — n. 1628/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1628/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1628/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5875-2017 proposto da: CONSORZIO TORVESCOVO IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZAPPALA', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ILARIA NAPOLITANO; - ricorrente - contro IMPRESA CUTINI ALVARO SRL IN PERSONA DELL'AMM.RE, 2774 elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO POLCHI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4208/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art 2602 cod. civ, art 390 cod. proc. civ, art 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1628/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 4208/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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consorzio rinuncia alla concessione mandato di credito cessione del credito credito edilizio aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

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art 2602 cod. civ
art 390 cod. proc. civ
Ragioni della decisione Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto dal Consorzio Torvescovo va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art 390 cod. proc. civ.
art 391 cod. proc. civ
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente costituito, ex art 391 cod. proc. civ., comporta che nulla s'ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5875-2017 proposto da: CONSORZIO TORVESCOVO IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZAPPALA', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ILARIA NAPOLITANO; - ricorrente - contro IMPRESA CUTINI ALVARO SRL IN PERSONA DELL'AMM.RE, 2774 elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO POLCHI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4208/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere Dott.

SERGIO GORJAN; Fatti di causa Alvaro Cutini ebbe a chiedere ed ottenere dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo per la somma di C 1.034.533,74 in odio al Consorzio Tor Vescovo a titolo di corrispettivo non pagato per opere eseguite in favore del Consorzio debitore. Il Consorzio Tor Vescovo ebbe a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed il Tribunale romano, resistendo il Cutini, rigettò l'opposizione proposta. Avverso detta decisione propose gravame il Consorzio Tor Vescovo avanti la Corte d'Appello di Roma, che, resistendo il Cutini, rigettò l'appello posto che al Consorzio impugnante era da attribuire la natura giuridica di associazione non riconosciuta e, non già, di consorzio ex art 2602 cod. civ., sicché sussisteva la sua legittimazione ed inoltre l'eccezione di prescrizione era stata tardivamente sollevata.

Avverso detta sentenza il Consorzio Tor Vescovo ha proposto ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi. Ha resistito con controricorso la srl Impresa Cutini, quale conferitaria dell'impresa individuale Alvaro Cutini. Con atto datato 9.11.2021 il Consorzio Tor Vescovo ha proposto rituale rinuncia all'impugnazione mossa e tale rinuncia risulta, ritualmente accettata dalla srl Impresa Cutini con la sottoscrizione dello stesso atto di rinuncia. Ragioni della decisione Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto dal Consorzio Torvescovo va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art 390 cod. proc. civ. all'impugnazione proposta.

L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente costituito, ex art 391 cod. proc. civ., comporta che nulla s'ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Dichiara estinto il presente procedimento per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente Consorzio Tor Vescovo. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio del 21 dicembre 2021. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio