Cassation court dismisses appeal on land boundary dispute, rejecting excessive litigation costs due to missing tax revenue data.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Cosimo Nigro against a lower court ruling that ordered Angela Nigro to withdraw her fence to restore a disputed 32.808 square meter boundary. While the court acknowledged the factual findings regarding the encroachment and the inapplicability of specific urban planning regulations, it dismissed the procedural complaint concerning litigation costs. The court held that the lower court correctly applied the rule requiring the use of tax revenue or rental income data to determine the value of the land, rather than relying solely on the declared value in the deed of consolidation, which was deemed insufficient and unattainable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 c.p.c.; In disputes over immovable property, litigation costs must be calculated based on tax revenue or rental income from official records, not the declared value in a deed of consolidation, unless specific elements allow for a different estimation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5770/2017 R.G. proposto da NIGRO COSIMO LEONARDO, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Francesco Franco e dall'avv. Tiziana Stefanelli, con domicilio eletto in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19. — RICORRENTE— contro NIGRO ANGELA, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guarini, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza Capponi n. 16, presso Francesco Milone. — CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 754/2016, depositata in data 1442016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18.11.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 18.11.1989, Angela Nigro ha evocato in causa il fratello Cosimo Leonardo Nigro dinanzi al tribunale di Brindisi, esponendo di essere proprietaria, in virtù dell'atto di divisione per Notar De Laurentis del 31.12. 1972, di un lotto sito in Dru (t(A3(z( San Michele Salentino (LE), confinante ad ovest con altro fondo di proprietà del convenuto. Ha dedotto che questi, nel recintare la sua proprietà, si era appropriato di parte della zona retrostante della porzione dell'attrice, per una profondità di mt. 3 e per l'intera lunghezza della recinzione.
Ha chiesto di ordinare il rilascio della superficie occupata, con risarcimento del danno da liquidare in corso di causa. Cosimo Leonardo Nigro ha resistito alla domanda. Espletata una duplice c.t.u., il tribunale ha ordinato al convenuto l'arretramento del muro di cinta posto sul confine, per tutta la sua lunghezza e per una profondità tale da reintegrare l'attrice nel possesso di un'area pari a mq. 32,808. La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti. Con l'appello principale Alessandro Nigro ha - tra l'altro - formulato rilievi critici alla consulenza per ottenere la riconvocazione del c.t.u. o la rinnovazione degli accertamenti.
In via incidentale Angela Nigro ha chiesto di disporre il rilascio di un'ulteriore superficie di mq. 4,38. Con sentenza n. 101/2009, la Corte distrettuale di Lecce, in accoglimento dell'appello incidentale, ha condannato Cosimo Nigro ad arretrare il muro di recinzione di ulteriori mq. 4,38, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Con ordinanza n. 34373/2010 questa Corte ha cassato la decisione per vizio di motivazione, rilevando che il giudice d'appello non aveva dato risposta alle osservazioni del consulente dell'appellante principale.
La causa, riassunta da Cosimo Nigro, è stata definita con sentenza n. 754/2016. Il giudice del rinvio ha ritenuto, in base alle risultanze del rogito di divisione per notar de Laurentis del 31.12.1972, che la porzione assegnata a Cosimo Nigro fosse delimitata dalla via provinciale San Michele - Francavilla, ora denominata via Duca D'Aosta, includendo anche un marciapiede dalla larghezza di mt. 3, la cui estensione andava computata nella superficie complessiva del lotto. Ha evidenziato che nella planimetria allegata al progetto della costruzione, presentato in data 18.05.1972 dall'appellante principale prima dell'atto di divisione (31.12.1972), la larghezza della strada era indicata in 9 mt., coincidente con quella attuale (mt. 9.25), esclusa la superficie occupata dal marciapiede.
Tale circostanza - secondo la pronuncia - confutava le conclusioni del tecnico di parte che, richiamando un frazionamento fatto elaborare dallo stesso Cosimo Nigro nel 1988, aveva negato che il marciapiede ricadesse nel lotto del ricorrente, essendo invece incorporato nella proprietà rimasta comune e indivisa in capo ai quattro fratelli Nigro. Per contro, poiché dalla divisione risultava che la proprietà del Nigro confinava con la via pubblica - la cui larghezza era rimasta immutata- ed includeva il marciapiede, ne conseguiva che il ricorrente aveva sconfinato dalla parte opposta alla strada.
La superficie assegnata Cosimo Nigro con l'atto di divisione era - difatti - pari a 846 mq., mentre dalle misurazioni eseguite dal c.t.u. il lotto, con esclusione del marciapiede, presentava un'estensione di mq. 884,47, risultando provata l'occupazione di mq. 85,77, di cui parte ricadente nella proprietà di Nigro Angela. Con riferimento all'atto pubblico di compravendita del 26.08.1960 per Notar Alessandri, con cui i contraenti (soggetti diversi dai germani Nigro), avevano lasciato una striscia di 3 mt. a confine della strada provinciale San Michele - Francavilla, la Corte di merito ha precisato che l'atto riguardava terreni a vocazione edificatoria oggetto di lottizzazione, mentre i fondi dei Nigro erano a destinazione agricola e non erano assoggettati ad alcun obbligo di arretramento.
La cassazione della sentenza è chiesta da Cosimo Leonardo Nigro con ricorso affidato a due motivi, cui resiste Angela Nigro con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., assumendo che il giudice del rinvio, nel sostenere il ricorrente avesse occupato parte della proprietà di Angela Nigro, non avrebbe considerato che il frazionamento del 1988, regolarmente accatastato, aveva individuato i singoli lotti nella loro reale estensione, rispettando le indicazioni dei confini come risultanti dalle previsioni urbanistiche, prevedendo la comunione di una fascia larga 10 mt. posta a nord dei lotti stessi, non indicata come tratturo interpoderale di mt.
5. La c.t.u. - condivisa dal giudice distrettuale - avrebbe erroneamente valorizzato solo i dati catastali, senza considerare le previsioni del programma di fabbricazione, che prescrivevano l'allargamento di tre metri lineari di Via Duca D'Aosta, il corrispondente arretramento delle nuove costruzioni e la realizzazione di una strada dalla larghezza di mt. 10, che doveva attraversare i lotti assegnati alle parti. Si assume infine che, sebbene il fondo di Angela Nigro non fosse recintato, era possibile misurarne l'esatta estensione, che risultava al catasto esattamente pari a quella assegnata alla resistente con l'atto di divisione del 13.12.1972.
Il motivo è inammissibile. La nuova formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. non individua più l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della lite, ma l'omesso esame di un fatto storico, inteso come uno specifico accadimento oggettivo, risultante dagli atti ed avente carattere decisivo. Quanto al denunciato vizio di motivazione, la riformulazione della norma, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
E' dunque censurabile solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante e pertanto il vizio attinente all'esistenza della motivazione in sé, che si traduca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s.u. 8053/14). 1.1. Con motivazione esente da vizi, il giudice del rinvio ha escluso che il frazionamento eseguito nel 1.988 potesse incidere sul contenuto dell'atto di divisione del 1972, da cui risultava che la proprietà di Cosimo Nigro confinava con la strada pubblica e non con il marciapiede.
Quanto al rilievo della nota di trascrizione della vendita per notar Alessandri del 26.8.1960, la sentenza ha - con argomentazione del tutto congrua - evidenziato che l'atto riguardava terreni edificabili oggetto di lottizzazione, mentre i fondi dei Nigro erano fondi a vocazione agricola sottratti alle previsioni urbanistiche del piano di lottizzazione e all'obbligo di arretramento rispetto alla via pubblica. Ha - perciò - condiviso le misurazioni effettuate del c.t.u. e la sussistenza dello sconfinamento ai danni di Angela Nigro. L'inapplicabilità - nella specie - delle prescrizioni urbanistiche che imponevano la costruzione di una strada di mt 10 ed il fatto che detta normativa non riguardasse i fondi per cui è causa, ma altre porzioni a vocazione edificatoria, è questione che - parimenti - è stata valutata, con apprezzamento delle risultanze di causa che risulta correttamente argomentata e che resta quindi incensurabile.
2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione del D.M. 55/2014, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., esponendo che la causa verteva sull'occupazione di 85,77 mq.di suolo agricolo, avente un valore dichiarato nell'atto di riassunzione in C 2000,00. Tale essendo il valore della controversia, le spese processuali, liquidate in C 6600,00 per l'appello, € 5250,00 per il giudizio di cassazione e di C 6600,00 per quello di rinvio eccedevano i parametri tabellari massimi. Il motivo è infondato. La liquidazione delle spese di lite non poteva basarsi sul valore della lite dichiarato nell'atto di riassunzione: nelle controversie relative a beni immobili, trova applicazione il criterio fissato dall'art. 15 c.p.c., occorrendo considerare il reddito dominicale o la rendita catastale (da moltiplicare secondo determinati parametri), ove risultanti dagli atti.
In assenza sia dell'uno che dell'altra, il valore della causa va determinato in base agli elementi disponibili mentre, ove non emergano concreti ed attendibili elementi per la stima, la lite deve ritenersi di valore indeterminabile. Gli elementi su cui fondare il giudizio di valore "ex actis" devono, peraltro, apparire specifici, concreti, obbiettivi ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima (Cass. 7615/1997; Cass.13567/1999; Cass. 10810/2015). Per quanto detto, non era in sé attendibile il valore solo enunciato nell'atto di riassunzione, né era possibile applicare lo scaglione da C 1100,00-5200,00, in mancanza del reddito dominicale (o alla rendita catastale) eventualmente dichiarato o di elementi che consentissero di stabilire un valore inferiore a quello preso in considerazione dalla Corte di merito.
Le ulteriori questioni - sollevate solo con la memoria illustrativa - appaiono tardivamente dedotte e vanno dichiarate inammissibili. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4100,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a n