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Decreto — n. 1518/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1518/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1518/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO sul ricorso proposto da: CASTELLI ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LINO MAESTRELLO; - ricorrente - contro SARTORI SANDRA, VARESCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GATTAMELATA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO FANINI, RICCARDO RUFFO; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1414/2020 pubblicata in data 11 giugno 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CASTELLI ROMANO, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 2668 c.c; Decreto — n. 1518/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Parole chiave

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revoca dell'opposizione ritiro a seguito di transazione condono delle spese procedurali opposizione al precetto esecutivo chiusura della procedura di assistenza giudiziaria stralcio del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
art. 2668 c.c
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto; visto l'art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto.
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Testo completo

ETO sul ricorso proposto da: CASTELLI ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LINO MAESTRELLO; - ricorrente - contro SARTORI SANDRA, VARESCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GATTAMELATA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO FANINI, RICCARDO RUFFO; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1414/2020 pubblicata in data 11 giugno 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CASTELLI ROMANO, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto; visto l'art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto. #'6/2022 RG 2311-2021 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il hr\ gennaio 2021. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola 9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA R