Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1444/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for introducing new claim of relative simulation in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1444/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellants' request to introduce a new claim alleging relative simulation of the final sales contract during the second instance proceedings. The lower court correctly held that raising such a claim constitutes a modification of the cause of action, which is inadmissible when based on facts and legal situations not presented in the first instance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: A new claim alleging relative simulation is inadmissible in second instance if it relies on facts and legal situations not advanced in the first instance, as this constitutes a modification of the cause of action that alters the substantive object of the action.

Parole chiave

Generato dall'IA
relative simulation cause of action second instance new claim inadmissible appeal modification of cause contract validity negozio giuridico immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Aldo Carrato; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.1.
Art. 380-bis.2 c.p.c.
Aldo Carrato; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.1.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 281-sexies c.p
art. 345 c.p
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2201/2012
Cass. n. 15730/2020
2201/2012 e, da ultimo, Cass. n. 15730/2020).
Cass. n. 11232/1997
Cass. n. 13459/2006
11232/1997 e Cass. n. 13459/2006).La Corte abruzzese si è, perciò, correttamente conformata a tali principi e, quindi, il motivo in esame va disatteso.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA Preliminare di vendita sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20098/'17) proposto da: SILVI NICOLA (C.F.: SLV NCL 75M08 E435U), SILVI SIMONA (C.F.: SLV SMN 78H60 E435E), SILVI ANGELO (C.F.: SLV NGL 44L13 E435R) e CIANFRONE CARMELITA (C.F.: CNF CML 50B47 F7853), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Alessandro Orlando e Fiorenzo Cieri ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Bruno Taverniti, in Roma, v. Germanico, n. 96; - ricorrenti - contro DABBENE IGNAZIO (C.F.:

DBB GNZ 64R29 G273E) e ORETO ROSALIA (C.F.: RTO RSL 66L43 G2733), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Domenico Frattura ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessio Costantini, in Roma, v. R. Fauro, n. 102; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 856/2017 (pubblicata il 16 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. .

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione dell'ottobre 2013, i sigg. Dabbene Ignazio e Oreto Rosalia convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lanciano, i sigg. Silvi Nicola, Silvi Simona, Silvi Angelo e Cianfrone Carmelita, deducendo: - di aver stipulato con i citati Silvi Nicola e Silvi Simona, a seguito di trattative alle quali avevano partecipato anche i genitori di questi ultimi (Silvi Angelo e Cianfrone Carmelita), un contratto preliminare di compravendita di una porzione di fabbricato sito in Mozzagrogna, in via di ultimazione, per il prezzo di euro 370.000,00; - che in data 31 luglio 2008 l'alienazione del predetto immobile era stata formalizzata con atto pubblico di compravendita per il minor prezzo dichiarato di euro 230.000,00; - che il prezzo realmente pagato corrispondeva a quello indicato nel preliminare e non a quello riportato del contratto definitivo; - che essi attori avevano lamentato la presenza di vizi nell'immobile oggetto di vendita, non eliminati neanche all'esito di interventi di ripristino realizzati dai venditori, tanto da essere stati costretti a richiedere ATP dinanzi al Tribunale di Lanciano, all'esito del quale era emersa la presenza di vizi, sia pure in misura inferiore al prezzo indicato nel testo del contratto definitivo, con conseguente produzione di danni.

Tanto premesso i citati attori chiedevano di:

a) dichiarare che gli stessi avevano diritto alla restituzione della maggiore somma effettivamente versata per l'acquisto dell'immobile in questione, da determinare nella differenza tra quella indicata nel contratto preliminare del 28 aprile 2008 e quella riportata nell'atto notarile del 31 luglio 2008;

b) condannare in solido tutti i convenuti alla ripetizione, in loro favore, della somma di euro 140.000,00, oltre interessi legali;

c) accogliere la domanda di riduzione del prezzo di vendita, con la conseguente condanna dei medesimi convenuti al pagamento, in loro favore, della somma di euro 47.817,00 (scaturente dall'abbattimento del 20,79% sul prezzo di euro 230.000,00), o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ai vizi accertati sull'immobile dedotto in controversia, oltre che alla rifusione delle spese sostenute per l'ATP e di quelle giudiziali. Nella costituzione di tutti i convenuti, che instavano per il rigetto dell'avversa domanda, l'adito Tribunale, all'esito dell'esperita istruzione probatoria, con sentenza n. 494/2016, accoglieva la domanda di cui alla citazione limitatamente alla condanna alla restituzione della somma di euro 140.000,00, oltre interessi legali al saldo, rigettando le ulteriori pretese attoree.

2. Decidendo sull'appello formulato dai citati convenuti (parzialmente soccombenti), cui resistevano gli appellati invocando il rigetto del gravame, la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza n. 856/2017 (emanata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pubblicata il 16 maggio 2017), respingeva l'impugnazione e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado.A fondamento dell'adottata decisione la Corte abruzzese rilevava che il gravame era stato basato sull'eccezione di simulazione relativa del contratto definitivo dedotto in giudizio, la quale, però, non risultava essere stata tempestivamente proposta in primo grado (donde la sua inammissibilità in appello) né con riferimento alla denunciata vicenda simulatoria gli appellanti, quali originari convenuti, avevano formulato domanda riconvenzionale, ragion per cui l'appello non poteva che essere rigettato.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Silvi Nicola, Silvi Simona, Silvi Angelo e Cianfrone Carmelita. Si sono costituiti con controricorso gli intimati Dabbene Ignazio e Oreto Rosalia. I difensori di tutte le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. per (asserita) illegittimità dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto tardiva - e, quindi, inammissibile, perché sollevata per la prima volta solo in appello - l'eccezione riconvenzionale avente ad oggetto la simulazione relativa con riferimento al prezzo indicato di euro 230.000,00 ed all'oggetto dell'atto pubblico di compravendita concluso tra le parti rispetto al prezzo dissimulato corrispondente all'importo di euro 370.000,00 indicato nel precedente contratto preliminare.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c., nonché degli artt. 1414, 1417 e 2722 c.c., avuto riguardo alla mancata rilevazione della simulazione dell'accordo - e, perciò, all'inefficacia delle relative previsioni concernenti la determinazione del prezzo e dell'oggetto - contenuto nel richiamato atto pubblico di compravendita rispetto al prezzo da considerarsi dissimulato risultante dal relativo contratto preliminare di compravendita.

Con la stessa doglianza i ricorrenti hanno prospettato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio da ricondursi alla mancata valutazione del fatto storico non contestato, allegato ed ammesso dagli originari attori, ricollegabile alla confessione stragiudiziale da parte dei medesimi emergente dalla diffida del 15 novembre 2012, nonché della successiva confessione giudiziale desumibile dall'atto di citazione, da riferirsi ai sigg. Silvi Angelo e Cianfrone Carmelita, quali terzi rispetto al contratto definitivo al quale non avevano partecipato ma semplicemente assistito e in cui i figli Silvi Nicola e Simona erano riportati quali effettivi venditori.

3. Rileva il collegio che il primo riportato motivo è privo di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato. In primo luogo va osservato che la Corte di appello ha accertato ed adeguatamente motivato (dando atto del contenuto di tutti gli atti processuali conferenti) come dalle domande e da tutte le difese ammissibilmente proposte in primo grado gli attuali ricorrenti non avevano proposto né un'eccezione riconvenzionale di simulazione relativa del contratto definitivo dedotto in giudizio e neanche propriamente una domanda riconvenzionale avente ad oggetto tale questione.

Né, diversamente da quanto prospettato in ricorso (v. pag. 8), corrisponde al vero che il Tribunale, con la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che fosse stata proposta un'eccezione o domanda riconvenzionale attinente all'inefficacia del contratto dedotto in giudizio per simulazione relativa (ovvero con riferimento al solo prezzo indicato nel contratto definitivo), essendosi pronunciato sulla sola domanda (ritualmente formulata) principale di ripetizione della maggior somma pagata rispetto a quella risultante dall'atto pubblico. Né può ritenersi che l'eccezione riconvenzionale di simulazione potesse essere ritenuta ammissibile in secondo grado con la proposizione dell'atto di appello, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato che essa - da qualificarsi come eccezione in senso stretto - doveva considerarsi nuova e, come tale, la sua deduzione era incorsa nella violazione dell'art. 345 c.p.c. (il cui divieto ha carattere assoluto e di ordine pubblico), implicando la prospettazione di un diverso "petitum" e di un nuovo tema di indagine (comportante la deduzione di una differente "causa petendi"), del tutto estranei al "thema decidendum" del giudizio di primo grado (cfr., ad es., Cass. n. 2201/2012 e, da ultimo, Cass. n. 15730/2020).

Del resto è risaputo che la questione sulla possibile simulazione relativa di un contratto non comporta la nullità del negozio bensì la sua inefficacia, ragion per cui non può essere introdotta per la prima volta in appello, costituendo una domanda nuova che comporta, come già rilevato, il mutamento della "causa petendi" (v. Cass.n. 11232/1997 e Cass. n. 13459/2006).La Corte abruzzese si è, perciò, correttamente conformata a tali principi e, quindi, il motivo in esame va disatteso. Oltretutto, sul piano generale, è opportuno rilevare - e tanto costituisce un approdo univoco della giurisprudenza di questa Corte - che viene a configurarsi una domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.

4. L'esame del secondo motivo, siccome attinente alla deduzione di questioni riguardanti la prospettata mancata rilevazione della simulazione relativa del contratto definitivo di compravendita, resta superato (e, quindi, impropriamente assorbito), poiché implicante la valutazione di aspetti presupponenti l'ammissibilità della nuova domanda relativa a detta simulazione in appello, invece da ritenersi esclusa per quanto evidenziato in risposta al primo motivo.

5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, va rigettato il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli stessi ricorrenti (sempre con vincolo solidale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.Condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovut