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Ordinanza — n. 1141/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes appellate division judgment for procedural errors regarding expert reliance and urban planning evidence review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1141/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Naples Court of Appeal's 2016 decision on an inheritance division involving Giulio Palmieri and his brother Luigi Giovanni Marco. The appellate court erred by rejecting arguments about urban planning certificates without reviewing the opposing party's defense files and by uncritically accepting an official expert's valuation method. The Supreme Court held that the lower court violated procedural rules by failing to examine available documentary evidence and misapplying the standard for reviewing expert opinions, thus remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: In a division proceeding, the appellate court must actively review the opposing party's defense files to verify the accuracy of official expert valuations and cannot dismiss relevant urban planning evidence merely because it was not explicitly cited in the appeal brief.

Parole chiave

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inheritance division expert valuation error urban planning certificates procedural review duty appellate file examination cassation remand property division stima nel raggruppamento terreni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
art. 111 Cost
1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 111 Cost.
art. 115 c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10566/2017 proposto da PALMIERI GIULIO, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Nardone - Ricorrente - contro PALMIERI LUIGI GIOVANNI MARCO, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Filippi - controricorrente – nonchè SACE BT SPA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Iannetti e Fabio Ferrante - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli depositata il 25.11.2016; F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10566/2017 Numero sezionale 2694/2021 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;Numero di raccolta generale 1141/2022Data pubblicazione 14/01/2022

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 25.11.2016, ha respinto il gravame proposto da Giulio Palmieri avverso la sentenza di primo grado (n. 2009/2010 del locale Tribunale) che nel giudizio di divisione contro di lui promosso dal fratello Luigi Giovanni Marco (in contraddittorio con la SACE BT spa, creditore ipotecario e pignoratizio di quest’ultimo), aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni del defunto Andrea Palmieri e reso esecutivo il progetto divisionale predisposto dal CTU ing. Stefano Senes, precisamente la soluzione A, di cui alla relazione di chiarimenti depositata all’udienza del 13.12.2007.

Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale ha osservato, per quanto interessa: - che l’adesione alle conclusioni del consulente tecnico non rendeva necessario soffermarsi sulle allegazioni dei periti di parte sulle quali aveva già replicato l’ausiliare, per cui era infondata la censura con cui si rimproverava al Tribunale di avere acriticamente condiviso la consulenza tecnica di ufficio; - che la sentenza impugnata conteneva un giudizio positivo sulla congruità del metodo di indagine adottato al consulente e i rilievi dell’appellante non erano idonei a inficiare il ragionamento del Tribunale; - che le doglienze sulla diversa destinazione urbanistica non sono supportate da nessun nuovo documento e che è onere della parte che si duole della omessa considerazione di un documento indicare con esattezza al giudice il numero dell’indice in cui esso è stato depositato e la data del deposito; - che era corretto il metodo di stima seguito dal CTU, basato, per i terreni, sul valore agricolo medio (maggiorato F i r m a t o D a :

D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10566/2017 Numero sezionale 2694/2021 del 50%) e per i fabbricati, sul valore medio ponderato delle Numero di raccolta generale 1141/2022Data pubblicazione 14/01/2022 quotazioni immobiliari desunte dall’OMI adattato alle condizioni di conservazione di ciascun cespite. 4 Contro tale sentenza Giulio Palmieri ricorre per cassazione con tre motivi.

Resiste con controricorso Luigi Palmieri. Anche la società creditrice SACE BT spa ha depositato un controricorso, al fine di beneficiare degli effetti processuali del giudizio divisionale. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 111 Cost. e 132 comma 2 n. 4 cpc rimproverando alla Corte d’Appello di avere ritenuto corretta l’adesione del primo giudice alle conclusioni del consulente tecnico senza dare corso al rinnovo delle operazioni e senza prendere in considerazione le osservazioni da lui mosse. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto invece rilevare l’errore del Tribunale. Altro errore sta nell’aver fornito risposte lacunose ai rilievi di parte essendosi limitata a riprendere il contenuto dell’elaborato peritale.

Riepiloga quindi gli errori tecnici e valutativi dell’ausiliare a cui anche la Corte d’Appello ha finito – sempre a dire del ricorrente – per aderire acriticamente. 1.2 Col secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o errata applicazione dell’art. 726 cc per avere la Corte d’Appello condiviso il metodo di stima adottato dal consulente tecnico, metodo errato in quanto la stima dei terreni agricoli era stata eseguita in base al valore agricolo medio, piuttosto che in base a quello venale, come invece prescrive la norma, mentre la stima dei fabbricati non aveva F i r m a t o D a :

D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10566/2017 considerato i valori riportati negli atti di compravendita per Numero sezionale 2694/2021Numero di raccolta generale 1141/2022 cespiti similare e viciniori Data pubblicazione 14/01/2022 1.3 Col terzo ed ultimo motivo il ricorrente denunzia, infine, la violazione dell’art. 345 cpc per avere la Corte territoriale ritenuto che non vi fosse stata una specifica indicazione della documentazione relativa alla diversa destinazione urbanistica conferita ai terreni oggetto della perizia.

In particolare, si censura il passaggio motivazionale della sentenza laddove si afferma che sussisterebbe uno specifico onere dell’appellante di specificare a quale numero dell’indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. 2 Evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall’esame del secondo motivo che è fondato. L’articolo 726 del codice civile, nel dettare le regole sulla stima e formazione delle parti, così dispone; “1 Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. 2 Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote”.

La norma è chiarissima, quindi, nel prevedere come criterio legale per la stima dei beni quello ancorato al valore di mercato degli stessi (cfr. anche cass. 23496/2006; 15634/2006 e più di recente, Cass. n. 19421/2019, Cass.29733/2017 e tante altre tra cui Sez. 2, Sentenza n. 1875 del 21/04/1989 Rv. 462538). Si è altresì precisato che la scelta del criterio tecnico da utilizzare in ciascuna fattispecie per determinare il valore venale dei beni che formano oggetto della divisione, con riguardo alla natura, ubicazione, consistenza e alla possibile utilizzazione di ciascun bene, tenuto conto anche delle F i r m a t o D a :

D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10566/2017 Numero sezionale 2694/2021 condizioni di mercato, rientra nell'esclusivo potere di Numero di raccolta generale 1141/2022Data pubblicazione 14/01/2022 valutazione riservato al giudice del merito e non è quindi sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 19421/2019 cit.; n. 5222/1978) Nel caso di specie, invece, la Corte d’Appello - nonostante le specifiche censure sul metodo di stima (riportate a pagg. 10 e 11 della stessa sentenza e nel ricorso alle pagg. pag. 14 e 15) - ha ritenuto corretta la stima dei terreni secondo il valore agricolo medio, seppure con adattamenti (cd.

VAM: v. pagg. 6 e 15) mentre è noto che tale criterio è stato addirittura dichiarato incostituzionale (cfr. Corte Cost. sentenza n. 181/2011): quindi, il criterio del VAM (che già da tempo questa Corte aveva ritenuto non idoneo per la stima dei terreni agricoli: cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1875/1989 cit.) non era assolutamente accettabile dopo la dichiarazione di incostituzionalità e, per giunta, a fronte di specifiche censure. Parimenti errato è il ricorso al criterio del valore medio ponderato per i fabbricati partendo dai soli dati desunti dall’OMI, perché finisce per non rispecchiare l’effettivo andamento del mercato immobiliare, che invece, la norma mostra di prendere in considerazione.

Come infatti già rilevato da questa Corte proprio con specifico riferimento ai cc.dd. valori OMI (cfr. al riguardo Cass. n. 19421/2019 cit.), la stessa giurisprudenza tributaria ha affermato (Cass. n. 25707/2015) che le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, (trattandosi di banca dati nata essenzialmente per esigenze di carattere tributario), non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che F i r m a t o D a :

D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10566/2017 Numero sezionale 2694/2021 rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai Numero di raccolta generale 1141/2022Data pubblicazione 14/01/2022 sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima”.

Nel caso in esame, dunque, il giudice doveva accertare anche il valore venale dei fabbricati sulla base di indagini di mercato attraverso non solo i dati forniti dall’OMI ma anche, la consultazione di atti di trasferimento di immobili omogenei nella stessa zona e/o attraverso l’esame delle offerte di agenzie immobiliari sempre relative alla stessa zona, avvalendosi, se del caso del consulente tecnico. L’errore di diritto è palese e comporta la cassazione della sentenza in relazione a tale motivo. 3 Sempre seguendo un ordine di priorità logica nella trattazione delle questioni, va esaminato il terzo motivo di ricorso, anch’esso fondato.

Come accennato, la Corte d’Appello, a fronte delle censure mosse dall’appellante sul contenuto delle certificazioni urbanistiche prese in esame dall’ausiliare, ha affermato che “alcuna ulteriore documentazione idonea a confutare quanto ritenuto dall’ausiliare risulta prodotta, laddove è in onere della parte che si duole dell’omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado di un documento decisivo che assume acquisito al giudizio, ha l’onere di indicare con esattezza al giudice d’appello a quale numero dell’indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato e quando ne ha curato il deposito” (così testualmente a pag. 14 della sentenza impugnata).

Un tale argomentazione, a parte l’imprecisione linguistica, non è giuridicamente corretta perché l’autosufficienza dell’impugnazione (evidentemente pretesa dalla Corte di merito) vale, come è noto, nel giudizio di legittimità, ma non in quello di merito, in cui il giudice è F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10566/2017 Numero sezionale 2694/2021 abilitato – anzi è tenuto – alla consultazione dei fascicoli delle Numero di raccolta generale 1141/2022Data pubblicazione 14/01/2022 parti. Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, già nell’atto di appello e nella comparsa conclusionale si traevano sufficienti elementi per individuare i certificati di destinazione urbanistica (v. ricorso pagg. 17 e 18 in cui si richiama l’atto di appello e la comparsa conclusionale con riferimento alle note del CTP ing.

Modarelli depositate all’udienza del 4.10.2007). La Corte d’Appello, anziché trincerarsi dietro il principio dell’autosufficienza (valevole, come si è detto, nel giudizio di legittimità) avrebbe dovuto esaminare gli atti difensivi. L’errore procedurale sussiste e comporta, anche in relazione a tale motivo, la cassazione della sentenza per nuovo esame. 4 Resta logicamente assorbito l’esame del primo motivo di ricorso. Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. Roma, 14.12.2021. Il Presidente Felice Manna F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2