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Ordinanza Interlocutoria — n. 1070/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1070/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1070/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La FinMoney sas ha depositato il 6 dicembre 2021 atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta fra le parti che, peraltro, non risulta sia stato notificato od altrimenti portato a conoscenza della Imi sud srl.Si ritiene, pertanto, atteso che il detto deposito è avvenuto il giorno prima dell'udienza, di rimettere la causa sul ruolo, in modo che la Imi Sud srl possa prendere posizione in ordine alla menzionata rinuncia, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nell'eventualità che sia stato raggi un accordo al riguardo.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 1070/2022 — snciv · Corte di Cassazione: OAP 2 6 3 171 Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La FinMoney sas ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Inni Sud srl, chiedendone la condanna a corrispondere C 20.880,04, oltre interessi convenzionalmente pattuiti. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7 del 2009, ha accolto la domanda. La Imi Sud srl ha presentato appello che la Corte d'Appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 750 del 2016, ha accolto limitatamente alla determinazione degli interessi dovuti, quantificati in misura pari a quella legale.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti causa di carattere pecuniario spese secondo la LStrl ritiro dell'azione giudiziaria irregolarità finanziarie ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8636-2017 proposto da: FinMoney sas di Giovanni Marino e C. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 21-23, rappresentata e difesa dall'Avv. Settimio Di Salvo; - ricorrente - contro Imi Sud srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Migliaccio; - controrícorrente — avverso la sentenza n. 750/2016 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 24/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2021 dal relatore DARIO CAVALLARI;

OAP 2 6 3 171 Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La FinMoney sas ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Inni Sud srl, chiedendone la condanna a corrispondere C 20.880,04, oltre interessi convenzionalmente pattuiti. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7 del 2009, ha accolto la domanda. La Imi Sud srl ha presentato appello che la Corte d'Appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 750 del 2016, ha accolto limitatamente alla determinazione degli interessi dovuti, quantificati in misura pari a quella legale.

La FinMoney sas ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. La Imi Sud srl ha resistito con controricorso. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, ha depositato memorie, chiedendo il rigetto del ricorso.

1. La FinMoney sas ha depositato il 6 dicembre 2021 atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta fra le parti che, peraltro, non risulta sia stato notificato od altrimenti portato a conoscenza della Imi sud srl.Si ritiene, pertanto, atteso che il detto deposito è avvenuto il giorno prima dell'udienza, di rimettere la causa sul ruolo, in modo che la Imi Sud srl possa prendere posizione in ordine alla menzionata rinuncia, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nell'eventualità che sia stato raggi un accordo al riguardo.

P.Q.M.

La Corte, - rimette la causa sul ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Sup