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Ordinanza — n. 1063/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1063/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1063/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente (cQ) ORDINANZA sul ricorso 13282-2017 proposto da: COMUNE DI NAPOLI , elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza 50-A, presso lo studio dell'avvocato Nicola Laurenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Avella, Fabio Maria Ferrari; - ricorrente - contro GRAZIANO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 4, presso lo studio dell'avvocato Aldo Pinto, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Saltalamacchia; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, depositata il 30/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte; rilevato che: -il Comune di Napoli impugna l'ordinanza emessa dal Tribunale a seguito di domanda di liquidazione e condanna al pagamento dei compensi professionali proposta dall'avvocato Massimiliano Graziano nei confronti dell'Ente; -assumeva il legale di avere svolto ventinove giudizi civili a tutela del patrimonio del Comune in forza di contratto del 16 dicembre 1998 su incarico della Romeo Gestioni s.p.a., appaltatrice del servizio pubblico di inventariazione e gestione del patrimonio comunale; -si costituiva il Comune che svolgeva eccezioni preliminari e di merito; -all'esito del procedimento, svoltosi secondo la disciplina del rito sommario speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, il Comune è stato condannato al pagamento di euro 77.852,98, oltre interessi e spese di lite; -la cassazione dell'ordinanza di condanna è chiesta dal Comune con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso l'avv.to Graziano; considerato che: - con atto del 8 ottobre 2021 il Comune a mezzo del difensore munuito di procura speciale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., di voler rinunciare al ricorso per cassazione; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. -trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse Ric. 2017 n. 13282 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -2- a contrastare l'impugnazione (Cass.

Regesto Legislator

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art. 14 d.lgs. 150/2011, art. 390 cod. proc. civ, art. 306 c.p, art. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 1063/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 14 d.lgs. 150/2011, il Comune è stato condannato al pagamento di euro 77.852,98, oltre interessi e spese di lite; -la cassazione dell'ordinanza di condanna è chiesta dal Comune con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso l'avv.to Graziano; considerato che: - con atto del 8 ottobre 2021 il Comune a mezzo del difensore munuito di procura speciale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., di voler rinunciare al ricorso per cassazione; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. -trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse Ric. 2017 n. 13282 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -2- a contrastare l'impugnazione (Cass.

Parole chiave

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compito di diritto pubblico indennità del difensore d'ufficio beneficio d'inventario aggiudicazione di appalto comunale nozione di amministrazione aggiudicatrice compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 14 d.lgs. 150/2011
art. 390 cod. proc. civ
art. 306 c.p
civ., di voler rinunciare al ricorso per cassazione; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 390 c.p
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
art. 391 c.p
23840/2008); -gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.n.
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Testo completo

eguente (cQ) ORDINANZA sul ricorso 13282-2017 proposto da: COMUNE DI NAPOLI , elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza 50-A, presso lo studio dell'avvocato Nicola Laurenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Avella, Fabio Maria Ferrari; - ricorrente - contro GRAZIANO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 4, presso lo studio dell'avvocato Aldo Pinto, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Saltalamacchia; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, depositata il 30/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte; rilevato che: -il Comune di Napoli impugna l'ordinanza emessa dal Tribunale a seguito di domanda di liquidazione e condanna al pagamento dei compensi professionali proposta dall'avvocato Massimiliano Graziano nei confronti dell'Ente; -assumeva il legale di avere svolto ventinove giudizi civili a tutela del patrimonio del Comune in forza di contratto del 16 dicembre 1998 su incarico della Romeo Gestioni s.p.a., appaltatrice del servizio pubblico di inventariazione e gestione del patrimonio comunale; -si costituiva il Comune che svolgeva eccezioni preliminari e di merito; -all'esito del procedimento, svoltosi secondo la disciplina del rito sommario speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, il Comune è stato condannato al pagamento di euro 77.852,98, oltre interessi e spese di lite; -la cassazione dell'ordinanza di condanna è chiesta dal Comune con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso l'avv.to Graziano; considerato che: - con atto del 8 ottobre 2021 il Comune a mezzo del difensore munuito di procura speciale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., di voler rinunciare al ricorso per cassazione; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. -trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse Ric. 2017 n. 13282 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -2- a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass.n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); -gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; -nella specie, l'atto di rinuncia è stato sottoscritto dal difensore della controparte, munito del relativo potere; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.. --si dà atto che non opera, per il caso di rinuncia del ricorso per cassazione, il raddoppio del contributo unificato di cui all'articolo 13 comma uno quater del d.p.r.115/2912;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio compensa le spese del presente giudizio. Dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'articolo 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile , il 3 novembre 2021. ,Ta Il