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Decreto — n. 1054/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1054/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1054/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO sul ricorso proposto da: CHIONCHIO MICHELINA, in proprio e in qualità di erede di SCANO SANTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALE CLEMENTE; - ricorrente - Contro RAGNO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DI CICCO; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari, n. 1880/2017 pubblicata in data 21 novembre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CHIONCHIO MICHELINA; visto l'art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1054/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 1880/2017 pubblicata in data 21 novembre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CHIONCHIO MICHELINA; visto l'art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese;

Parole chiave

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ritiro dell'azione giudiziaria ripetibili dell'avvocato revoca del gratuito patrocinio anticipo delle spese spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: CHIONCHIO MICHELINA, in proprio e in qualità di erede di SCANO SANTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALE CLEMENTE; - ricorrente - Contro RAGNO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DI CICCO; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari, n. 1880/2017 pubblicata in data 21 novembre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CHIONCHIO MICHELINA; visto l'art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2100,00 per compensi + 100,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 139/2021 RG 346-2019 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il t dicembre 2021. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola C \() I