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Ordinanza — n. 996/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against lower court's application of ten-year prescription period for contract resolution and damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 996/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appeal against the Milan Court of Appeal's decision regarding the prescription period for contract resolution and damages. The lower court had extended the prescription deadline by linking it to the technical expert's 2011 report rather than the 1989 delivery date. The Court ruled that the ten-year period begins at the moment of non-performance (delivery) and runs regardless of the buyer's subjective ignorance or delay in discovering the fraud.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2946 c.c.: The ten-year prescription period for the right to resolve a contract and claim damages commences from the moment of non-performance; the period runs even if the creditor is unaware of the breach or unable to exercise the right due to factual obstacles.

Parole chiave

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prescription period contract resolution subjective ignorance non-performance date contract law statute of limitations fraudulent sale durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 2946 c.c.
Come ha affermato questa Corte, il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente diritto al risarcimento dei danni sono soggetti alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.
Art. 2941 c.c.
Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c.
art. 2946 c.c
Come ha affermato questa Corte, il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente diritto al risarcimento dei danni sono soggetti alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.
art. 2941 c.c
Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19509/2012
Cass. 1889/2018
Cass. 3584/2012
in particolare Cass. 3584/2012).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 926-2017 proposto da: POLESCHI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO N.265, presso lo studio dell'avvocato AVV. DI DOMENICANTONIO SONIA, rappresentato e difeso dall'AVV. ANTONIO ANGELO SCARANO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro PETRILLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL 2082 SEMINARIO N.85, presso lo studio dell'avvocato GAIA FABBRI, CY(— rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA MARINA CAPALBO, giusta delega in atti; - controri corrente - nonchè contro PETRILLI PASQUALE, POLESCHI VITTORIO; - intimati - avverso la sentenza n. 2167/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;

13. R.G. n. 926/2017 PREMESSO CHE 1. Vittorio Poleschi conveniva in giudizio Pasquale Petrilli proponendo domanda di risoluzione del contratto di vendita concluso nel novembre del 2008, avente ad oggetto un quadro rivelatosi non autentico, trattandosi di vendita di un aliud pro alio ed altresì domanda di condanna del venditore alla restituzione del prezzo (euro 75.000). Il convenuto Petrilli si costituiva e deduceva che il dipinto era stato a lui ceduto dalla società Petrilli s.r.l.„ che a sua volta lo aveva acquistato nel 1989 da Claudio Poleschi, fratello dell'attore e socio insieme a lui della Galleria Poleschi, e che il venditore aveva garantito l'autenticità del quadro; chiedeva di chiamare in causa la società Petrilli perché lo manlevasse in caso di condanna.

Si costituiva la società Petrilli, chiedendo a sua volta di chiamare in causa Claudio Poleschi, per essere da quest'ultimo manlevata. Si costituiva Claudio Poleschi, anzitutto deducendo la prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti, in quanto il dipinto era stato venduto nel 1989. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5382/2915, ha accolto la domanda di Vittorio Poleschi e la domanda di manleva del convenuto Petrilli nei confronti della società Petrilli s.r.I., mentre ha rigettato la domanda proposta dalla Petrilli s.r.l. nei confronti di Claudio Poleschi, essendo l'azione prescritta.

2. La sentenza veniva impugnata da Pasquale Petrilli in via principale e dalla società Petrilli s.r.l. in via incidentale. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 31 maggio 2016, n. 2167, ha dichiarato totalmente infondato l'appello di Pasquale Petrilli; ha invece ritenuto fondato l'appello incidentale della Petrilli s.r.I., laddove la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda di manleva nei confronti di Claudio Poleschi, in quanto il dies a quo della prescrizione andava individuato non nel momento del perfezionamento della compravendita, ma nel momento in cui il consulente tecnico d'ufficio aveva depositato la propria relazione nel 2011 o quanto meno nel momento in cui l'attore aveva denunciato per truffa Pasquale Petrilli. La Corte d'appello ha così condannato Claudio Poleschi a tenere indenne la società Petrilli nei limiti del corrispettivo della prima vendita, pari a lire 33.500.000.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione Claudio Poleschi, che ha depositato memoria. Resiste con controricorso la Petrilli s.r.l. Gli intimati Pasquale Petrilli e Vittorio Poleschi non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo, che denuncia "violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c.": il termine di prescrizione decennale del diritto alla risoluzione del contratto e quello conseguente al risarcimento del danno decorrono dal momento dell'inadempimento, che nel caso di specie coincide con il momento della consegna del quadro, pacificamente avvenuta il 7 aprile 1989, senza che possa essere attribuito alcun rilievo al fatto che l'acquirente si sia accorto della non autenticità dell'opera solo dopo circa vent'anni; condizione necessaria e sufficiente della decorrenza della prescrizione è infatti che il titolare del diritto si astenga dall'esercitarla pur avendone giuridicamente la possibilità; pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione delle azioni spettanti alla Petrilli s.r.l. decorresse dall'accertamento della non autenticità dell'opera invece che dalla consegna della medesima.

Il motivo è fondato. Come ha affermato questa Corte, il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente diritto al risarcimento dei danni sono soggetti alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e il termine di prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, momento che coincide con la consegna del quadro; condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che ove il termine di prescrizione decorra senza che il compratore (il titolare del diritto) si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potrà agire nei confronti del "venditore scorretto" (così Cass.19509/2012, nonché più recentemente Cass. 1889/2018).

Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. in particolare Cass. 3584/2012).

II. Il ricorso è quindi fondato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Milano, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma,