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Ordinanza — n. 995/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses architect's appeal, upholding fee award based on professional tariff congruity and factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 995/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Mario Marchese's appeal against a lower court ruling that awarded him a specific fee amount for architectural services. The lower court determined the architect was entitled only to the balance calculated based on the congruous fee established by the professional council and verified by a court expert, rejecting higher claims for urgency or fire certificates. The appellate court's detailed factual findings on these specific fee components were deemed non-appealable in cassation, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.; When a professional requests a higher fee for the same activities based on a new bill after presenting an initial one, the trial court must evaluate which claim is justified based on professional tariff congruity, and such motivated factual assessments are not subject to review in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
professional fees architectural services tariff congruity cassation review factual findings non-appealable legal costs violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/02
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 1372 c.c.
art. 1372 c.c
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 1372 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 2575/2018
Cass. 6454/2008
Cass. 621/1997
6454/2008; Cass. 621/1997).
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4938/2017 R.G. proposto da MARCHESE MARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Rolando Trivoli, con domicilio eletto in Roma, Via del Casale Strozzi 31, presso l'avv. Luca Guerra. — RICORRENTE— (il/ contro IMMOBILIARE DI CARLO DI G. E L. DI CARLO S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Battaglia, con domicilio eletto in Roma, alla Via Depretis n. 86. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2303/2016, depositata in data 16.12.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.9.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA L'ing. Mario Marchese ha evocato in giudizio dinanzi al tribunale di Rimini l'Immobiliare Di Carlo, esponendo di aver ricevuto dalla convenuta l'incarico di progettazione e direzione dei lavori di un complesso immobiliare in Baranzate di Bollane, per un corrispettivo da liquidare secondo le tariffe, disponendo che le maggiori spese e i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della tariffa sarebbero stati rimborsati a parte, in una cifra forfettaria pari al 25% degli onorari.

Ha chiesto il pagamento del saldo pari ad C 303.512,31, oltre accessori e spese legali, avendo perc:epito in acconto l'importo di C 200.984,44. Si è costituita la società, dichiarandosi disponibile a versare - a saldo - l'importo di C 128.955,16. Acquisita documentazione ed espletata c.t.u., all'esito il tribunale, dopo aver quantificato il compenso complessivamente spettante all'attore in C 329.940,00, ha condannato l' Immobiliare Di Carlo al pagamento di C 128.955,16, compensando le spese legali, ad eccezione di quelle di c.t.u., poste a carico del Marchese.

La sentenza, appellata da entrambe le parti, è stata confermata dalla Corte distrettuale di Bologna. Ritenuti incontestati il conferimento dell'incarico ed il suo regolare espletamento, il giudice territoriale ha precisato che il professionista aveva inoltrato due distinte parcelle, la prima delle quali - su cui il Consiglio dell'ordine aveva espresso il parere di congruità - doveva ritenersi definitiva, poiché elencava tutte le prestazioni effettivamente svolte, con gli importi richiesti. Ha poi stabilito che il ricorrente non aveva titolo al maggior importo preteso in giudizio, ponendo in rilievo che l'entità del compenso ritenuta congrua dal Consiglio dell'ordine era stata confermata dai conteggi e dalle verifiche effettuate dal c.t.u., potendosi riconoscere al progettista solo il saldo liquidato dal tribunale.

Quanto alle maggiorazioni sul compenso richieste per l'urgenza con cui era stata svolta l'attività, la Corte ha evidenziato che nessuna modifica era stata apportata al contratto di incarico quanto ai tempi di espletamento dell'attività professionale, mentre, con riferimento al compenso per il certificato antincendi, ha evidenziato che tale certificazione non era stata rilasciata proprio a causa di taluni difetti del progetto.La Corte bolognese ha infine respinto l'appello incidentale della De Carlo, ritenendo che gli interessi spettanti al Marchese decorressero dal momento della messa in mora del 9.3.2009.

La cassazione della sentenza è chiesta da Mario Marchese con ricorso in tre motivi. L'Immobiliare Di Carlo s.n.c. ha depositato controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA IDECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 1372 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza stabilito che l'incarico professionale era stato conferito al Marchese, unitamente ad altro professionista, in forma verbale e con previsione di un compenso pari al 10% del costo dell'opera e ciò sebbene fosse stato acquisito al processo il contratto scritto che prevedeva un compenso da calcolare in applicazione delle tariffe professionali.

Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza. L'assunto della Corte territoriale, secondo cui il ricorrente aveva ricevuto un incarico congiunto concluso in forma verbale, con previsione di un corrispettivo complessivo di C 400.000,00, calcolato a percentuale sul valore dell'opera, non ha in alcun modo inciso sull'esito della causa. Già il tribunale aveva verificato la spettanza delle somme richieste dal Marchese, demandando al c.t.u. il compito di vagliare la correttezza del parere del Consiglio dell'ordine professionale, reso sullo schema di parcella predisposto dal professionista, a sua volta elaborata sulla base del contratto scritto del 23.7.2002, in applicazione delle tariffe professionali.

Anche in appello, il controllo sulla congruità della quantificazione del compenso è avvenuto sulla base dei criteri tariffari indicati dal ricorrente, non già in applicazione di un presunto accordo verbale o sul presupposto che l'importo complessivamente concordato dalle parti fosse pari alla percentuale del 10% del valore dell'opera. In definitiva l'errore denunciato, seppure sussistente, non ha avuto incidenza sull'esito del giudizio ed il ricorrente non ha - quindi - alcun interesse a dolersene.

2. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la Corte ritenuto che l'invio, da parte del ricorrente, di una seconda parcella, con indicazione di un importo finale di C 504.497,20, fosse chiaramente strumentale poiché diretto a confutare le conclusioni del c.t.u., essendo invece la nota elaborata in base alle previsioni contrattuali nel rispetto del principio di inderogabilità dei minimi tariffari. Il terzo motivo denuncia la violazione della L. 143/1949 e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la prima parcella inviata dal professionista doveva considerarsi provvisoria, essendo stata sottoposta al Consiglio dell'ordine solo affinché fosse espresso il parere di congruità.

La pronuncia sarebbe errata anche nel punto in cui ha escluso la spettanza delle maggiorazioni per l'urgenza, dato che il ricorrente, dovendo svolgere solo la progettazione, era tenuto ad esaurire l'incarico nel breve termine di 120 gg., in modo che gli immobili fossero completati rapidamente, essendo stati già locati a terzi. Riguardo al compenso per il rilascio della certificazione antincendi, occorreva considerare che la consegna della documentazione ai Vigili del fuoco, finalizzata ad ottenere J il suddetto certificato, era avvenuta nel corso di un incontro svoltosi all'insaputa del Marchese e al quale questi non aveva partecipato.

Inoltre, non era emersa alcuna carenza della progettazione in fase di rilascio del parere di conformità o nella fase di esecuzione e comunque la mancanza della documentazione necessaria ad ottenere il certificato era imputabile ai fornitori e i produttori e non certo al progettista. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. La Corte di merito - nel confermare la pronuncia di primo grado - ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u., che, sulla scorta di una puntuale disamina delle singole voci esposte in parcella, della congruità delle somme richieste in relazione alle attività effettivamente espletate dal professionista o comunque da questi eseguite con la dovuta diligenza, ha ritenuto corretta la liquidazione oggetto del parere di congruità del Consiglio dell'ordine professionale.

Le decisioni assunte non appaiono affatto conseguenza né della ritenuta strumentalità dell'invio di una seconda parcella, né del carattere solo provvisorio di quella inviata in precedenza, ma del controllo sulla spettanza delle singole voci in applicazione dei parametri tariffari (non essendo censurata, in proposito, un'eventuale violazione dei minimi inderogabili). Attesa la reale ratio decidendi della pronuncia, fondata, come detto, sull'analitica verifica delle spettanze delle voci di parcella, le censure vertenti sul carattere definitivo o provvisorio di ciascuna nota specifica appaiono prive di rilevanza, non avendo influito sull'esito della causa.

Resta peraltro che, qualora il professionista, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, deve valutare quale delle richieste sia giustificata (salva l'ipotesi in cui una delle due parcelle abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente), essendo tenuto al necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, con valutazione che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr., con riferimento agli onorari di avvocato, Cass. 2575/2018;

Cass. 6454/2008; Cass. 621/1997). Riguardo all'omesso esame sia delle circostanze che giustificavano il compenso per l'urgenza, che di quelle pertinenti al certificato antincendi, la censura è inammissibile, avendo la Corte d'appello definito le questioni in fatto in modo conforme alla pronuncia di primo grado, sicché il vizio non è deducibile in cassazione stante il divieto di cui all'art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c.. In ogni caso, il fatto che la progettazione e l'acquisizione dei pareri urbanistici dovesse avvenire entro un termine di appena 120 gg. dalla stipula (risalente al 2002) appare deduzione esplicitamente confutata dalla Corte di merito, secondo cui nessuna modifica dei termini di adempimento del contratto professionale era stata convenuta dalle parti neppure a seguito dell'avvenuta locazione dell'immobile, tanto più che detta locazione avrebbe avuto effetto 24 mesi dopo l'approvazione del progetto.

Analogamente, quanto alla certificazione antincendio, il ricorso solleva questioni in fatto - riguardo al corretto espletamento dell'incarico - che trovano nella sentenza una puntuale e dettagliata smentita, con apprezzamento in fatto insindacabile in cassazione. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 7300,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c:onsig