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Ordinanza — n. 38111/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim against postal bonds, ruling state's right to vary interest rates prevails over contract claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38111/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the heirs' appeal against Poste Italiane regarding the reduction of interest rates on postal fruit-bearing bonds. While the appellants argued that the relationship was contractual and that the postal service failed to adequately inform them of potential rate changes, the court upheld the state's authority to modify terms via ministerial decrees. The decision affirmed that the specific regulatory framework governing these bonds overrides general contract law principles, allowing the state to alter conditions in the public interest.

Regesto Legislator

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Art. 173 T.U. Finanze; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The State's power to vary interest rates on postal bonds via ministerial decree constitutes a specific regulatory regime that prevails over general contractual claims, negating the applicability of standard contract modification rules.

Parole chiave

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ius variandi postal bonds interest rate variation state authority contractual nature ministerial decree good faith obligation aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 T.U. Finanze
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 173 T.U.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 1339 c.c.
Art. 2 Cost.
sarebbe contraria nel suo complesso al dovere di correttezza e buona fede nella conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale fondato sul dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. e ciò anche per la mancata predisposizione di nuovi modelli di buoni conformi alle nuove disposizioni normative.
D.P.R. n. 156/1973
approvato con D.P.R. n. 156/1973 e modificato dal d.l.
D.P.R. n. 115/2002
art. 2 Cost
sarebbe contraria nel suo complesso al dovere di correttezza e buona fede nella conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale fondato sul dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 3963/2019
Cass., n. 4748/2022
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Testo completo

da Stanzione Anna, Morrone Giacomo e Morrone Emilia,rappresentati e difesi da g l i Avv. ti Raffaella D’Angelo e Emilia Morrone con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriella Arcuri,in Roma , via Appia Nuova, 1 0 3 –ricorrente– contro Poste Italiane S.p.a. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Rosaria Librera e Anna Maria Ursino dell’Avvocatura interna con domicilio eletto presso l’Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, in Roma, viale Europa, 190 -controricorrente- avverso la sentenzan. 983/2018 del 27.6.2018della Corte di Appello di Salerno. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21ottobre 2022 dal Consigliere Daniela Valentino;

Oggetto: jus variandi nei buoni fruttiferi postali. Jus variandi FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 7 maggio 2014 Morrone Giovanni, in qualità di proprietario di buoni fruttiferi postali emessi nel 1983 e nel 1984, affermava di aver ottenuto, al momento del rimborso, somme inferiori a quelle dovute in base alle condizioni previste, chiedendo il pagamento della differenza, pariad € 44.265,24. Si costituiva ritualmente la contropartePoste Italiane, eccependo il proprio difetto di legittimazione passivae, nel merito, affermando che i buoni postali sono documenti di legittimazione e non titoli di credito, le cui condizioni di rimborso possono essere variate con appositi decreti ministeriali, come avvenuto nel caso di specie.La tesi della parte convenuta veniva accolta dal primo giudice, sulla base del DM del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986.

Avverso tale pronuncia proponevano appello Stanzione Anna, Morrone Giacomo e Morrone Emilia, in qualità di eredi di Morrone Giovanni. Essi affermavano la natura contrattuale del rapporto posto in essere tra le Poste ed il risparmiatore, evidenziata dalla trasformazione delle stesse in S.p.a. e sostenevano che tale natura privatistica prevaleva sull'efficacia dei decreti ministeriali. Gli appellanti rilevavano che le Poste non avevano adeguatamente evidenziato, sui buoni, la possibilità che i tassi potessero essere modificati per effetto di decreti, venendo meno ad un onere di informazione che ad esse competeva.

La Corte di appello di Salerno rigettava l’appello e confermava con le medesime motivazioni la sentenza di I grado. Avverso tale sentenza i Sigg. Stanzione Anna, Morrone Giacomo e Morrone Emiliahanno proposto ricorso con due motivi . L’intimata Poste Italiane s.p.a. si è costituita , contestando le deduzioni avverse. La ricorrente ha presentato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce:1. Art. 360, n.3, c.p.c. Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 173 T.U. approvato con D.P.R. n. 156/1973 e modificato dal d.l. n. 460/1974 convertito in l. n. 588/1974.La C orte non avrebbe considerato che il rapporto nascente dalla sottoscrizione dei buoni è di natura contrattuale e la sua fonte regola tiva è costituita dalle condizioni generali del contratto oltre che dalla normativa specifica del codice civile.

In guisa che l’Amministrazione sarebbe tenuta in sede precontrattuale ad informare il potenziale sottoscrittore sulla variabilità delle modalità di rimborso e nel caso di specie alcuna informazione in tale direzione era stata fornita o poteva essere desunta dal modello contrattuale predisposto dopo l’introduzione della nuovadisciplina che aveva introdotto lo jus variandi anche per i buoni postali. Alcuna dizione dell’esistenza della variabilità del tasso di interesse era presente sui buoni nonostante fossero stati emessi dopo oltre 10 anni dalla previsione normativa.

Riteneva, inoltre, che la comunicazione dell’esercizio del diritto di variazione veniva reso pubblico, inadeguatamente, alla clientela con la semplice affissione presso gli uffici. 1.1 Al fine di stabilire quali siano i valori e gli interessi, anche di rango costituzionale, cui esso si ispira, il dato normativo del quale si discute, in particolare l'art. 173 codice postale deve essere sinteticamente inquadrato nell'ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari.I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924, sono emessi da Cassa depositi e prestiti e, come ha chiarito ancora una volta la Corte costituzionale, "benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico" (Corte Cost., 18 settembre 1995, n. 508).

Pertantola loro disciplina è modulata sulla base delle esigenze del bilancio dello Stato . La variabilità, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art.1339 c.c. lestatuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, fissando con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (Cass., n.4748/2022).

Il riferimento — contenuto nell'abrogato art. 173 del d.p.r. n. 156 del 1973 —alla messa a disposizione presso gli uffici postali di una tabella concernente la revisione dei tassi di interessi non costituisce affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., n.3963/2019).

2. Art. 360, n.3, c.p.c. Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 173 T.U. approvato con D.P.R. n. 156/1973 e modificato dal d.l. n. 460/1974 convertito in l. n. 588/1974, nonché artt. 1375, 1374 e 1339 c.c.La Corte non avrebbe considerato che la condotta delle Poste Italiane s.p.a. sarebbe contraria nel suo complesso al dovere di correttezza e buona fede nella conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale fondato sul dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. e ciò anche per la mancata predisposizione di nuovi modelli di buoni conformi alle nuove disposizioni normative. 2.1Chiarita la natura e la funzione dei buoni si rende evidente che il richiamo alla normativa evocata dal ricorrente è del tutto fuorviante.

Nel merito, in ogni cas o, è stato limpidamente chiarito che « sarebbe invero arduo guardare ai buoni postali fruttiferi, dall'angolo visuale del soggetto che sostanzialmente li emette -come si accennava Cassa depositi e prestiti, per la quale operano le Poste, nei successivi assetti soggettivi che l'ente ha assunto -, ed in ragione dell'esercizio dello ius variandi in peius, come ad una sinistra operazione speculativa destinata a pesare sull'ignaro ed indifeso sottoscrittore, tenuto conto dei cospicui benefici per altro verso assicurati ai sottoscrittori di detti buoni: garanzia dello Stato per capitale ed interessi; trattamento fiscale vantaggioso; interessi composti; durata fino a trent'anni, ma, come si diceva, con facoltà di immediato rimborso, dopo un certo numero di anni, a vista e presso l'intera rete degli uffici postali nazionali; esenzione da ogni commissione e onere; utilizzabilità per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici; per non parlare della non sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale, nonché dei vantaggi che i buoni assicurano sotto vari profili in sede di passaggio generazionale della ricchezza» ( Cass., n. 4748/2022).

3. Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna del la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella C