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Ordinanza — n. 38102/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bank's strict liability claim, ruling ordinary mail delivery creates sender's contributory negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38102/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the lower court's judgment which held the bank liable for an unauthorized cheque payment without requiring proof of negligence. The appellant argued that sending the cheque via ordinary mail, rather than insured mail, constituted contributory negligence by the sender, while the bank contended its liability was strict and objective. The court agreed with the appellant, citing recent precedents establishing that ordinary mail delivery exposes the sender to higher risks, thereby creating a necessary antecedent for the bank's liability.

Regesto Legislator

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Art. 1227 c.c.; Art. 43 r.d. n. 1736 del 1933: The court ruled that sending a cheque via ordinary mail, even with non-transferability clauses, constitutes contributory negligence by the sender when the cheque is stolen and paid by an unauthorized person, thereby precluding the bank from relying on strict liability.

Parole chiave

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contributory negligence ordinary mail delivery banker's liability unauthorized payment strict liability doctrine assegno bancario spese bancarie condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 1227 c.c.
Art. 1176 c.c.
Art. 1992 c.c.
Art. 43 r.d. n. 1736 del 1933
12477 e 12478, secondo cui: « Ai sensi dell'art. 43, comma 2, r.d.
Art. 360 c.p.c.
1224, comma 2, c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
artt. 1227 c.c
violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 83 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 26 maggio 2020, n. 9769
– Il primo mot ivo è fondato, alla luce delle recenti pronunce Cass., sez. un., 26 maggio 2020, n. 9769 e n.
Cass., sez. un., 26 maggio 2020, n. 9770
Cass., sez. un., 21 maggio 2018, nn. 12477 e 12478
In tal modo, essa si è posta in senso contrario al principio affermato dalle Sezioni unite circa la responsabilità contrattuale colposa della banca negoziatrice, di cui a Cass., sez. un., 21 maggio 2018, nn. 12477 e 12478, secondo cui: « Ai sensi dell'art.
Cass., 19 luglio 2016, n. 14777
Cass., 22 febbraio 2016, n. 3405
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8765/2018 R.G. proposto da : POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato PANZOLINI MAURO (PNZMRA59H03H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATALDI ROSSANA (CTLRSN60B46F839W) -ricorrente- contro UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato CICERO PATRIZIA FRANCESCA (CCRPRZ72D47H224D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5916/2017 depositata il20/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza pronunciata il 20 settembre 2017 dalla Corte d’appello di Roma, che ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città il 16 settembre 2016, la quale aveva condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento della somma di € 36.000,00, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria, con riguardo alla negoziazione di un assegno bancario di traenza, illegittimamente incassato.

Resiste con controricorso l’intimata, che deposita anche la memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –I motivi deducono:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 83 d.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. 26 febbraio 2004, cd. Carta della qualità del servizio pubblico postale, per non avere la corte del merito ravvisato un concorso di colpa del danneggiato, nonostante la spedizione del plico per posta ordinaria, invece che assicurata;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., 43 r.d. n. 1736 del 1933 ed omesso esame di fatto decisivo, in quanto non apparivano sul titolo o sui documenti di identità contraffazioni palesi, onde non avrebbe potuto essere reputata responsabile la negoziatrice in via puramente oggettiva;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1224, comma 2, c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., perché l’attrice non ha fornito prova del maggior danno, pur liquidato. 2. – La sentenza impugnata ha ritenuto che:

a) la spedizione del titolo per posta ordinaria non esclude o riduce la responsabilità della negoziatrice, conseguendo di per sé il danno al mero pagamento a soggetto non legittimato;

b) la banca negoziatrice risponde a titolo di responsabilità oggettiva, senza rilievo del requisito della colpa (richiamando i precedenti di Cass. 19 luglio 2016, n. 14777 e Cass. 22 febbraio 2016, n. 3405). 3. – Il primo mot ivo è fondato, alla luce delle recenti pronunce Cass., sez. un., 26 maggio 2020, n. 9769 e n. 9770, le quali hanno osservato, in motivazione, che:

a) il nesso di causalità, in tema di responsabilità civile, è regolato dai principî di cui agli artt. 40 e 41cod. pen., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non ), nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili; onde – nel caso in esame – « risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato: se è vero, infatti, che il pagamento dell’assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all’incasso, e quindi all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile»; b)pertanto, « la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso».

Infatti, in tal modo il danneggiato si espone volontariamente ad un rischio superiore, come è palesato dalle regole sulla regolamentazione dei servizi postali, le quali prevedono delle cautele speciali per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle corrispondenti modalità previste per la posta ordinaria; in particolare, la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto, sono tali da permettere al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria.

Ne è derivata l’enunciazione del seguente principio di diritto: «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore». 4.

–Il secondo motivo è fondato. La corte del merito ha affermato la responsabilità oggettiva della negoziatrice, senza nessuna verifica della colpa della medesima, in relazione al pagamento dell’assegno de quo. In tal modo, essa si è posta in senso contrario al principio affermato dalle Sezioni unite circa la responsabilità contrattuale colposa della banca negoziatrice, di cui a Cass., sez. un., 21 maggio 2018, nn. 12477 e 12478, secondo cui: « Ai sensi dell'art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, ditraenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.».

Nella specie, il motivo ribadisce l’avvenuto esame del titolo, all’apparenza non contraffatto, operata dal cassiere, la identificazione del prenditore e l’accredito dell’importo su conto già aperto. Nessuna di tali circostanze è stata esaminata dalla corte del merito, al fine di sostanziare, in concreto, la colpa della negoziatrice, come era invece necessario, prima dell’affermazione della sua responsabilità per avvenuto pagamento dell’assegno a soggetto non legittimato. 5. – Il terzo mo tivo è assorbito. 6. – In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché provveda alla decisione della controversia sulla base dei principî ricordati: ossia valutando se sussista, da un lato, la colpa della negoziatrice, e, dall’altro lato, il concorso di colpa della controricorrente Unipol Assicurazioni s.p.a., al fine dell’accertamento complessivo della fondatezza della domanda proposta da quest’ultima.

Ad essa si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi al