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Ordinanza — n. 37819/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on bankruptcy liability, upholding lower court's use of presumptions regarding administrative misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37819/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Iannei and Presutto inadmissible, rejecting their claims regarding the bankruptcy administrator's conduct. The appellants argued that the lower court improperly relied on presumptions of mala gestio due to missing accounting records and violated the rule against double presumptions. The court ruled that the assessment of factual elements required for legal presumptions belongs to the trial judge and that the legal system permits a known fact to serve as the basis for a further presumption.

Regesto Legislator

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Art. 2729 c.c.; Art. 2697 c.c.: The trial judge retains exclusive authority to evaluate the precision, gravity, and concordance of facts supporting legal presumptions, and the legal system does not prohibit the use of a presumed fact as the premise for a subsequent presumption.

Parole chiave

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presumption of mala gestio double presumption rule bankruptcy administrator liability accounting records missing appellate review standards responsabilità per debiti ereditari fondazione di famiglia responsabilità dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 2729 c.c.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod.
Art. 2697 c.c.
art. 2729 cod. civ
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod.
artt. 115 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 aprile 2021, n. 10253
Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass.17 gennaio 2019, n.
Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234
Cass. 7 dicembre 2020, n. 27982
Cass. 9 ottobre 2020, n. 23860
27982; Cass. 9 ottobre 2020, n. 23860; Cass.
Cass. 1° agosto 2019, n. 20748
23860; Cass. 1° agosto 2019, n. 20748; Cass.
Cass. 16 giugno 2017, n. 15003
20748; Cass. 16 giugno 2017, n. 15003); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6421/2016R.G. proposto da Iannei Gaetano e Presutto Angelina, rappresentat i e difes i da ll’ avv. Alfredo Martucci Schisa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso Bochicchio, sito in Roma, via Panama, 77 -ricorrenti - contro Fallimento della Esposito Gelo Import s.r.l. in persona del curatore pro tempore, rappresentat o e difes o dall’avv. Michele Lopiano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Petrucci, sito in Roma, via Polonia, 6 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4609 /20 1 5 , depositata il 30 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Iannei Getano e Presutti Angelina propon gono ricorso per cassazione Oggetto: fallimento - azione di responsabilità avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 30 novembre 2015, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva condannat o il primo al risarcimento dei danni, quantificati in euro 601.775,01, in favore del Fallimento della Esposito Gelo Import s.r.l. ex art. 146 legge fall. e aveva dichiarato inefficacenei confronti della curatela, ai sensi dell’art.2901 cod. civ., limitatamente alla quota del medesimo Iannei, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale con cui quest’ultimo e il coniuge Presutto Angelina avevano conferito la proprietà di un immobile; -il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso il Fallimento della Esposito Gelo Import s.r.l.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., per aver la sentenza impugnata fondato il suo accertamento in ordine al compimento di atti di mala gestio da parte dell’ ex amministratore della società su una presunzione,basata sul mancato rinvenimento delle scritture contabili obbligatorie, privadel necessario carattere di gravità; - evidenzia no, altresì, che era, invece, da presumersi che , con il trascorrere del tempo, le immobilizzazioni risultanti dall’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese erano state dismesse, i crediti non riscossi ivi indicati cancellati per sopravvenuta in esigibilità o compensati e le forniture acquistate immesse nel ciclo produttivo tipico dell’impresa, per cui dal mancato rinvenimento delle relative attività non poteva farsi discendere la distrazione delle stesse da parte dell’examministratore; -il motivo è inammissibile; - l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr.

Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass.17 gennaio 2019, n. 1234); - la concretizzazione dei parametri di gravità, precision e e concordanza, ossia la loro traduzione instrumenti operativi per la soluzione delle concrete controversi e costituisce, dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; -pertanto, la doglianza in esame, risolvendosi nella critica del giudizio inferenziale operato dalla Corte territoriale non può essere esaminata da questaCorte, essendo rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito e difettando l’allegazione di elementi indiziari decisivi non esaminati; - c on il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 2729 co d. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che gravasse sull’examministratore un vero e proprio obbligo di ricostruzione della contabilità divenuta manchevole a seguito del furto della stessae, dunque, dal contenuto impossibile; -con il terzo motivo si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che non vi fosse certezza riguardo allacircostanza che il furto avesse avuto luogo e che non fosse stato causato da deficienze nell’attività di custodia della documentazione contabile sottratta; - sottolineano , in proposito, che tali circostanze, puntualmente allegate, non erano state contestate da controparte, né negate dal Tribunale, il quale, anzi, aveva implicitamente riconosciuto che il furto era realmente avvenuto e non per colpa dell’amministratore, per cui le stesse erano assistite dall’autorità di cosa giudicata formatasi sulla sentenza di primo grado; - i motiv i, esaminabili congiuntamente, sono inammissibil i in quanto non colgonola ratio decidendi; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la responsabilità dell’ex amministratore Iannei è stata affermata – come chiaramente indicato dalla sentenza di primo grado testualmente riprodotta nella narrativa –in relazione a una pluralità di atti di mala gestio, consistenti nella sottrazione alla garanzia dei creditori di beni sociali e altre attività – ovvero del loro controvalore economico – emergenti dal bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2006 – ultimo disponibile – e non rinvenuti dalla curatela fallimentare; -infatti, la Corte di appello – così come il Tribunale – h a desunto dal mancato rinvenimento degli stessi e dall’assenza di prove in ordine al loro utilizzo degli stessi per finalità inerenti all’attività sociale la contestata distrazione da parte dell’examministratore Iannei, sia pure tenendo conto, nella liquidazione del danno, del deprezzamento delle attività conseguenti al decorso del tempo; - ciò posto, viene in evidenza che la Corte di appello ha attribuito rilevanza all’assenza della documentazione contabile e alla mancata ricostruzione della stessa da parte dell’examministratore non già quali elementi espressivi di una violazione degli obblighi su questi gravanti, bensì quali circostanze che non consentivano la dimostrazione dell’utilizzo dei beni e delle attività rilevate per finalità inerenti al lo svolgimento dell’attività imprenditoriale; -pertanto, al di là delle espressioni utilizzate , la sentenza impugnata non ha posto a carico dell’examministratore un vero e proprio obbligo di ricostruzione della contabilità, ma si è limitata a rilevare che una siffatta attività –peraltro, come evidenziato dalla sentenza medesima, non radicalmente preclusa dal furto subito, in ragione della possibilità di dimostrare altrimenti la destinazione impressa ai cespiti e alle altre attività rilevate – avrebbe consentito la dimostrare l’infondatezza dell’assunto della curatela relativo alla distrazione delle attività sociali; - con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod . civ . per violazione del divieto di praesumptio del praesumpto, nella parte in cui, con riferimento al motivo di appello vertente sulla declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, la sentenza della Corte territoriale, muovendo dalla conoscenza esatta e puntuale della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società da parte dello Iannei, presunta dal fatto che questi aveva rivestito la qualità di socio, ha presun to ulteriormente che dall’assunzione da pa rte sua dell’incarico di amministratore della società conseguirebbe la sua consapevolezza della probabilitàche il suo operato avrebbe peggior ato ulteriormente la situazione, in modo tale da esporlo ad imputazioni di mala gestioe che siffatta consapevolezza lo avrebbe spinto a mettere al sicuro i suoi beni per sottrarsi alle conseguenze delle responsabilità civili cui avrebbe potuto rispondere prima di assumere la carica di amministratore; -il motivo è inammissibile; - n el sistema processuale non esiste i l principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o di divieto di doppie presunzioni o di presunzioni di secondo grado o a catena) invocato dai ricorrenti , in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma, per cui nulla osta a che il fatto noto, accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto(cfr.

Cass.7 dicembre 2020, n. 27982; Cass. 9 ottobre 2020, n. 23860; Cass. 1° agosto 2019, n. 20748; Cass. 16 giugno 2017, n. 15003); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i r icorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari