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Ordinanza — n. 37806/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows bank contract appeal, ruling written form satisfied by client signature plus conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37806/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Rome Court of Appeal's decision dismissing the bank's appeal against a default judgment. The appellants argued the loan contract was void due to lack of the bank's signature and usurious terms, while the bank contended the client's signature and conduct implied acceptance. The court held that the statutory written form requirement is functional, satisfied by a written document delivered to the client with their signature and subsequent conduct, thus rejecting the nullity claim.

Regesto Legislator

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Art. 23 d.lgs. n. 58/1998; Art. 117 TUB: The requirement of written form for financial contracts is functional rather than structural, being satisfied if the contract is written, delivered to the client, signed by them, and the counterparty's consent is inferred from their conduct.

Parole chiave

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financial contract written form functional requirement of writing inferred counterparty consent client signature sufficiency usury defense rejection default judgment appeal sezione unite cassazione nullità del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 23 d.lgs. n. 58/1998
Questa Corte , a Sezioni Unite, ha già avuto occasione di chiarire, con riferimento ai contratti di intermediazione mobiliare,che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 d.lgs.
Art. 117 TUB
artt. 23 d.lgs. n. 58/1998
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrentededuce:1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 d.lgs. n. 58/1998 e 117 TUB.
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
Questa Corte , a Sezioni Unite, ha già avuto occasione di chiarire, con riferimento ai contratti di intermediazione mobiliare,che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. un., n. 898/2018
Cass., n. 14143/2018
Tal principio è stato poi esteso all’analoga fattispecie dei contratti bancari ( Cass., n. 14143/2018 e n.
Cass., n. 14646/2018
Sez. un., n. 898/2018
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Testo completo

a Fino 1 Securitisation s.r.l. con socio unico , e per essa da DoBank s.p.a., tutti rapp resentat i e difesi dall’ Avv. Andrea Fioretti ed elettivam en te domiciliati presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia nn. 9/10 –ricorrente – Contro Israilovici Gabriele e Israilovici Edmondo,rappresentati e difesi da gli Avv.ti Lucio Russo e Pellegrino Mastella ed elettivamente domiciliat i presso lo studio di quest’ultimo,in Roma, via Bruno Buozzi 99 - controricorrent i - Avverso la sentenza delCorte di Appello di Roma n. 7768/2017 del 6.12.2017 non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del3 novembre 2022 dal Consigliere Daniela Valentino .

Oggetto: contratti bancari forma scritta FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 25.3.2013, i sigg.ri Israilovici Gabriele e IsrailoviciEdmondo avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2160/13, con il quale era stato ingiunto loro, nella qualità di fideiussori della PEGI s.r.l., di pagare, in favore della Unicredit Credit Management Bank s.p.a. la complessiva somma di € 215.263,06, quale saldo debitore residuo di un mutuo chirografario, intercorso tra la PEGI s.r.l. e la Unicredit Banca d'Impresas.p.a., oltre interessi e spese processuali.

Nel contestare la creditoria azionata, gli opponenti ne avevano dedotto l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto, per la nullità del contratto, in quanto privo della firma della banca e contenente tassi illegittimi e usurari.Chiedevano, pertanto, la revoca del d.i. opposto . Il Tribunale di Roma, respinte le istanze istruttorie formulate dagli opponenti, con s entenza n. 17096/2016 aveva rigettato l'opposizione. Gli opponenti proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la qualeaccoglieva il gravame ritenendo fondata l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti per difetto di forma scritta del contratto di mutuo, posto a fondamento dell'opposto d ecreto ingiuntivo, e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame concernenti la nullità del contratto per illegittimità/indeterminatezza del parametro Euribor e per usurarietà dei tassi.

La Dobank s.p.a, quale mandataria per la gestione dei crediti acquisiti dalla Unicredit s.p.a. con una operazione di cartolarizzazione della Fino 1 Securitisation s.r.l., con ricorso notificato il 5.6.2018 ha presentato ricorso con un motivo . Gli intimatihanno prodotto controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrentededuce:1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 d.lgs. n. 58/1998 e 117 TUB. Erronea applicazione in via automatica della disciplina generale in tema di nullità ex art. 1325, n. 4, c.c. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’esibizione del contratto con la sola firma della cliente comporterebbe che l’equipollente della firma della banca sarebbe intervenuta soltanto con la produzione in giudizio e quindi ex post operando ex nunc, trascurando che secondo l’orientamento della Cortedi cassazione la sottoscrizione del contratto può desumersi anche dall’autonoma sottoscrizione di atti tra loro collegati o e che in ogni caso la mancata sottoscrizione può essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione di volersi avvalere del negozio documentato dalla scrittura esibita per invocare l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto a carico della parte sottoscrivente.

Evidenzia, inoltre , la ricorrente che la banca aveva comunque dato esecuzione al contratto mettendo a disposizione della società le somme oggetto del rapporto di credito. 1.1Il motivo è fondato. Questa Corte , a Sezioni Unite, ha già avuto occasione di chiarire, con riferimento ai contratti di intermediazione mobiliare,che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 d.lgs. n. 58/1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass., Sez. un., n. 898/2018).

Tal principio è stato poi esteso all’analoga fattispecie dei contratti bancari ( Cass., n. 14143/2018 e n. 14646/2018).

2. L a sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso , c assa la sentenza impugnata e rinvia al la Corte di Appello di Roma , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Ca