Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37805/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding independent guarantee where guarantors cannot raise defenses against principal debtor's default.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37805/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by two guarantors against a lower court judgment ordering them to pay a bank. The guarantors argued for various procedural and accounting errors, but the court held that independent guarantees are immune from defenses based on the principal debtor's performance. Consequently, the court ruled that the guarantors' liability remains absolute and unaffected by the specific facts of the main debt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1980 c.c.; Art. 1981 c.c.: Independent guarantees are autonomous from the principal obligation, meaning guarantors cannot raise defenses or exceptions regarding the principal debtor's default or the validity of the underlying contract.

Parole chiave

Generato dall'IA
independent guarantee autonomous guarantee guarantor liability defense exclusion principal debtor default debito sociale credito contestato credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1980 c.c.
Art. 1981 c.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4 giugno 2021, n. 15603
Cass. 4 giugno 2021, n. 15603; Cass.
Cass. 9 febbraio 2021, n. 3115
15603; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3115; Cass.
Cass. 31 maggio 2021, n. 15091
Cass. 18 febbraio 2022, n. 5423
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21784/2018 R.G. proposto da Facchetti Giuseppina e Andreoli Rosaria, rappresentate e difese dall’avv. Daniela Fortuna, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Brescia, contradaSoncin Rotto, 6 -ricorrenti - contro Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ a vv. Fabio Sebastiano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federica Scafarelli, sito in Roma, via G. Borsi,4 -controricorrente - Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n . 117 /201 8 , depositata il 30 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre Oggetto: banca 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Facchetti Giuseppina e Andreoli Rosaria propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia , depositata il 30 gennaio 2018, di reiezione de i – riuniti – appelli avverso la sentenza del locale Tribunale che :

i) aveva condannato la Impresa Galvanotecnica s.r.l. in liquidazione, Facchetti Giuseppina e Andreoli Rosaria al pagamento in favore della Banca Popolare di Vicenza s.p.a. la somma di euro 88.067,85, oltre interessi legali a decorrere dall’8 maggio 2010, la prima, quale saldo di un conto corrente acceso presso la Banca Popolare Commercio Industria s.p.a., nel cui rapporto essa Banca Popolare di Vicenza s.p.a. era subentrata, e, le altre , quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla predetta Impresa Galvanotecnica s.r.l. nei confronti della banca; ii) aveva respinto la domanda di manleva avanzata dalla Banca Popolare di Vicenza s.p.a. neiconfronti della Banca Popolare Commercio Industria s.p.a.; - il giudice di appello ha riferito che la sentenza di primo grado era stata resa a seguito della riunione di due giudizi instaurati, l’uno, dalla Impresa Galvanotecnica s.r.l. in liquidazione neiconfronti della Banca Popolare di Vicenza s.p.a. per l’accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente e la ripetizione delle somme indebitamente annotate in tale conto , nel quale la banca convenuta aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna della correntista al pagamento del relativo saldo, nonché della dante causa Banca Popolare Commercio Industria s.p.a., chiamata in giudizio, a tenerla indenne di quanto fosse stata costretta a rimborsare alla correntista, e, l’altro, dai fideiussori Facchetti Giuseppina e Andreoli Rosaria in opposizione al decreto ingiuntivo loro notificato dalla predetta banca per l’adempimento dell’obbligazione della società correntista; - ha aggiunto che il Tribunale adito aveva accertato il credito della banca nella somma di euro 88.067,85, oltre interessi legali, inferiore rispetto a quella pretesa di euro 143.808,15, condannando gli odierni ricorrenti al pagamento del relativo importo, con rigetto della domanda della società attrice, e aveva respinto la domanda di manleva, ritenendo che la passività rilevata doveva considerarsi trasferita alla cessionaria; -ha, quindi, respinto sia il gravame proposto dai fideiussori, sia quello avanzato dalla Banca Popolare di Vicenza s.p.a.; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -resiste con controricorso la Società per la Gestione di Attività –S.G.A . s.p.a.,subentrata nel rapporto controverso; -la Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a., ora AMCO s.p.a., deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 cod. p roc . c iv . e 1945 e ss . c od . c iv . , per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile, in quantoavente a oggetto una nuova eccezione di merito, il motivo di appello vertente sulla non riferibilità alla società correntista delle operazioni effettuate sul conto corrente dal sig. GianpaoloManera, ritenuto privo di efficace delegaavuto riguardo alla sopravvenuta sottoposizione a liquidazione volontaria della società delegante; -con il secondo motivo deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1945 cod. c iv . , per aver la Corte di appello escluso che il fideiussore potesse opporre al creditore tutte le eccezioni che spettavano al debitore principale in ragione della natura autonoma della garanzia prestata, benché non ne ricorressero i relativi caratteri distintivi; - con il terzo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 157 cod. proc.civ, 117 t.u.b., 1815 c od . c iv . e 644 c od . p en . , nonché del «vizio di motivazione», per aver la sentenza impugnata ritenuto tardive le contestazioni formulate alla consulenza tecnica d’ufficio in quanto non svolte nella prima istanza odifesa successiva al deposito della relazione consulenziale, benché i motivi di appello non riguardassero l ’accertamento contabile effettuato dal consulente tecnico, bensì l’operato del primo giudice in relazione all’assenza di motivazione in ordine alla scelta della soluzione tra quelle individuate da parte del consulentee alla contraddittorietà insita in tale scelta; -con il quarto motivo lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stato denunciato l’errore di calcolo del giudizio di primo grado in ordine alla compensazione operata tra debiti e crediti della correntista; - con l’ultimo motivo criticano la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. p roc . c iv ., per aver il giudice di appello ritenuto insussistente il loro interesse ad agire in ordine all’accertamento della mala fede o della indebita condotta della Banca Popolare di Vicenza nella realizzazione di un pegno; -con tale doglianza evidenziano, in particolare, che la banca avrebbe detenuto ingiustificatamente le garanziepignoratizie prestate per oltre un anno e mezzo dalla data della revoca degli affidamenti prima di procedere al loro incasso, con conseguente imputazione sul conto corrente di interessi debitoria suo esclusivo beneficio ; -il secondo motivo di ricorso, esaminabile prioritariamente, per motivi di ordine logico-giuridico, è infondato; - la Corte di appello ha affermato che i fideiussori appellanti non potessero sollevare eccezioni relative al rapporto di conto corrente garantito, ivi inclusa quella relativa all’estinzione del rapporto, in ragione del carattere autonomo della garanzia prestata e dell’inoperatività del principio di accessorietà che la distingue dalla tipica garanzia fideiussoria; - le ricorrenti contesta n o la qualificazione operata dal giudice, evidenziando, in particolare, che l’utilizzo dello strumento della garanzia autonoma, in ragione degli effetti che da essi discendono –in primis, l’inopponibilità di eccezioni scaturenti dal rapporto garantito –, è riservato agli istituti di credito e ai soggetti a questi assimilabili; - orbene, deve rammentarsi che il procedimento d i qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda – con cernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell'applicazione dinorme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo(cfr.

Cass. 4 giugno 2021, n. 15603; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3115; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29111); -nel caso in esame, tenuto conto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito in ordine alla volontà delle parti di escludere il diritto dei fideiussori di sollevare eccezioni relative al rapporto principale non è oggetto di specifica contestazione, deve ritenersiche la riconduzione del rapporto negoziale allo schema della garanzia autonoma effettuata dalla Corte di appello risulta corretta, avuto riguardo all’idoneità della riferita pattuizione a giustificare siffatta qualificazione giuridica (cfr., da ultimo, Cass. 31 maggio 2021, n. 15091;

Cass. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4717; in generale, Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947); -né ad opposta conclusione può pervenirsi argomentando dalla qualità dei garanti, in quanto la capacità di concludere tali contratti non è esclusiva di soggetti dotati di particolare professionalità, essendo, allo stato, incontroverso che anche i consumatori possono rilasciare garanzie autonome (cfr. Cass. 18 febbraio 2022, n. 5423); - la corretta della de cisione della Corte di appello sul punto della impossibilità per i garanti di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito rende privedi concludenza le question i , interessat e da i motivi residui ( relativ i, rispettivamente, all a legittimazione dell’or dinante all’esecuzione una serie di operazioni annotate sul conto, all’omessa motivazione in ordine alla scelta delle possibili soluzioni contabili elaborate dal consulente tecnico d’ufficio, alla erronea quantificazione delle somme oggetto delle compensazione rilevate e all’imputabilità di parte degli interessi maturati alla tardiva escussione delle garanzia pignoratizie), in quanto inidonee a condurre all’estinzione – neanche parziale – dell’obbligazione dei garanti, stante la insensibilità di tale obbligazione a qualsiasi accertamento in ordine all’effettiva sussistenza dell’inadempimento del debitore principale; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza ch e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni