Court of Cassation quashes appeal for failure to re-evaluate bank account balance using alternative accounting evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision which dismissed a claim for unjust enrichment based solely on the unavailability of bank statements. The appellant argued the lower court arbitrarily reconstructed account movements using presumptive criteria, while the bank contended the client failed to prove payments. The court ruled that the burden of proof remains on the claimant but allows judges to utilize bank internal records and appoint technical experts to reconstruct balances when statements are missing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033 c.c.; Art. 116 c.p.c.: In unjust enrichment claims regarding bank accounts, the claimant bears the burden of proving payments, yet the court may reconstruct account balances using bank internal records or appoint technical experts when statements are incomplete.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28350/2018 R.G. proposto da : ORESTE SELVI S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA, 40, presso lo studio dell’avvocato TOCCI MARCO (TCCMRC74B16H501W) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro CREDITO ARTIGIANO S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OMBRONE, 14, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA (LSCGPP60D18L219B) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4301/2018 depositata il22/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma con sentenza del 17 maggio 2012 accolse la domanda proposta dalla Oreste Selvi s.p.a. contro il Credito Artigiano s.p.a., volta alla restituzione dell’indebito, ai sensi dell’art. 2033, d i somme non dovute a titolo di interessi capitalizzati su tre diversi conti correnti, condannando la banca al pagamento della somma di € 208.264,35, oltre interessi legali dalla domanda. Con sentenza del 22 giugno 2018, la Corte d’appello di Roma, su impugnazione della banca, ha riformato la sentenza impugnata e condannato la società alla restituzione di quanto corrisposto dalla banca in esecuzione della prima sentenza.
Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che la c.t.u., redatta in primo grado, fosse inattendibile e carente, in quanto aveva arbitrariamente ricostruito l’andamento del rapporto pure per i periodi in cui l’attrice non aveva prodotto gli estratti- conto, fondandosi per quindici periodi (tutti di un mese ed uno solo concernente un anno intero) su fittizie movimentazioni secondo il “valore di conguaglio” e la “media del periodo”, con inaccettabili criteri presuntivi ed approssimativi. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, sulla base di tre motivi, depositando anche la memoria.
Si difende la banca con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – I motivi del ricorso possono essere come di séguito riassunti: 1)violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale offerto una motivazione inesistente, apparente o contraddittoria, in quanto, nonostante la premessa di aver condiviso l’accertamento sugli arbitrari addebiti operati dalla banca dal 1986 al 2000, ha poi respinto integralmente la domanda per mera inattendibilità della c.t.u. senza, semmai provvedere al suo rinnovo;
2) violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. per ultrapetizione, in quanto la banca aveva chiesto solo la riduzione e non l’eliminazione della condanna (nell’atto di appello aveva invero chiesto alla corte di decidere «rideterminando l’esatto importo eventualmente dovuto dalla banca») e per non avere la corte territoriale rilevato il passaggio in giudicato sull’accertamento di interessi anatocistici illecitamente addebitati sui conti correnti;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.p.c., per non avere la corte territoriale rilevato d’ufficio la nullità degli interessi anatocistici. 2. – Il primo motivo è fondato, con assorbimenti degli altri motivi. La sentenza impugnata ha – dapprima – condiviso la valutazione di illegittimo addebito degli interessi anatocistici, dalla data dell’apertura alla data della chiusura del rapporto, ma poi ha ritenuto, avendo aderito al rilievo della banca appellante circa la mancata produzione integrale degli estratti conto, che la c.t.u. redatta in primo grado fosse carente, non avendo il consulente utilizzato corretti metodi di calcolo; quindi, è giunta alla riforma integrale della sentenza, con (implicito) rigetto della domanda originariamente proposta.
In tal modo, tuttavia, la sentenza ha esposto una motivazione contraddittoria e monca, mancando di trarre le conseguenze dalle premesse, anche in ordine alla rinnovazione della c.t.u. Al riguardo, giova ricordare i principî di diritto in materia di prova del pagamento indebito su conto corrente, enunciati da questa Corte. A sostegno della domanda di ripetizione dell’indebito, il cliente è onerato della produzione degli estratti conto, secondo il principio sancito dall’art. 2697 c.c. Ma è ammesso il calcolo della somma, da depurare dalle poste indebite, a partire dal primo estratto prodotto, e così via per i periodi successivi: saldo iniziale e saldi intermedi che, ove sfavorevoli al cliente, in quanto risulti un debito a suo carico, sono presi a basedi partenza della situazione tra le parti.
Infatti, laddove il correntista agiscagiudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto, perché, con tale produzione, il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. Ma l’estratto conto, come è stato altresì precisato, non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.
Esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto:
Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d’ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543).
Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Ne deriva che l’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti; oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d.
“saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore. 3. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché provveda a riconsiderare le risultanze istruttorie, alla luce dei principî sopra ricordati.
Ad essa di demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spes