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Ordinanza — n. 37797/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation on legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37797/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the plaintiffs failed to provide specific arguments regarding the alleged violation of law. Although the lower court had ruled on the opposition to a summary judgment and the simulation of debt, the appellants merely cited articles without explaining how the lower court's reasoning contradicted the cited statutes. Consequently, the court found the grounds for appeal insufficient under Article 366 of the Code of Civil Procedure and dismissed the request while ordering the plaintiffs to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360-bis c.p.c.: The appeal must contain specific arguments demonstrating the contradiction between the lower court's reasoning and the cited laws; mere citation of articles without argumentation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific argumentation requirement violation of law Code of Civil Procedure lack of reasoning critique debito di contributi imputazione dei pagamenti fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
In definitiva, la specificità del motivo, prescritta dall’art. 366, comma 1, n.
Art. 360-bis c.p.c.
4, c.p.c., va calibrata in relazione alla previsione dell’art. 360-bis c.p.c. Non rispettando tali norme, il ricorso va dichiarato inammissibile.
art. 360 c.p
Com’è noto, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c., essendo tale mezzo ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta.
art. 360-bis c.p
4, c.p.c., va calibrata in relazione alla previsione dell’art. 360-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25392/2019
Cass. n. 20501/2019
Cass. n. 454/2019
Cass. n. 447/2019
454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass.
Cass. n. 22478/2018
447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass.
Cass. n. 20910/2017
22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass.
Cass. n. 17330/2015
20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Ca5ss.
Cass. n. 187/2014
Cass. n. 11984/2011
187/2014; Cass. n. 11984/2011).
sez. un., n. 25392/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33858/2018 R.G. proposto da : MONETTA MARIA CARMELA, MONETTA CARMINE, T T PLUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato ANTONACCI STEFANO (NTNSFN56L30L781K), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del direttore servizi legale avv. Paolo D’Amico, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato GHIA LUCIO (GHILCU42H04F839G) che la rappresenta e difende per procura speciale in calceal controricorso -controricorrente- nonché contro INTERNATIONAL FACTORS ITALIA-IFITALIA S .

P . A . , in persona del direttore generaledr. Gianluca Lauria , elettivamente domiciliat a in MILANO VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato PILATO FRANCESCO (PLTFNC46H01B429Q) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del dr. Salvatore Giambò, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO MASSIMO (ZCCMSM56P25H501T) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- conl’interventore CALLIOPE S.R.L., per mezzo della mandataria FBS S .

P . A . , in persona del procuratore speciale avv. Filippo Berardi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARCO (BTTMRC63T11H501E) che le rappresenta e difendeper procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2544/2017 depositata il09/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Verona con sentenza del 4 settembre 2006 dichiarò improponibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla T T Plus s.r.l. e dai fideiussori Carmine Moneta e Carmela Moneta contro la B.N.L. s.p.a., dichiarò la propria incompetenza territoriale con riguardo alle domande introdotte dalla società opponente contro Ifitalia s.p.a. e Tim s.p.a., ed, infine, respinse la domanda degli opponenti, volta all’accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona della società debitrice in luogo della Tim s.p.a., nei rapporti bancari con la BNL s.p.a.

Proposta impugnazione, con sentenza parziale del 24 febbraio 2014 la Corte d’appello di Venezia riformò la prima decisione circa la dichiarazione di improponibilità dell’opposizione, respinto il resto, e dispose con separata ordinanza l’espletamento di una c.t.u., ai fini della esatta determinazione del saldo dei conti correnti conclusi tra T T Plus s.r.l. e B.N.L. s.p.a. Con sentenza definitiva del 9 novembre 2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del tribunale, ha quindi condannato in solito i due fideiussori al pagamento della somma di € 316.427,06, oltre accessori, mentre ha respinto l’appello sui capi di decisione concernenti le terze chiamate in causa, Ifitalia s.p.a. e Tim s.p.a.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che la sentenza non definitiva di appello avesse deciso tutte le questioni poste con l’impugnazione, residuando solo la rideterminazione del saldo dei conti correnti: ed, al riguardo, ha condiviso le indicazioni della c.t.u., precisando che la situazione di debito della società non è stata contestata, ma anzi fatta oggetto di riconoscimento di debito in data 18 dicembre 2003 e che non è stata provata l’estinzionedel debito medesimo. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società e i due fideiussori, sulla base di quattro motivi.

Si difendono con controricorso gli intimati, mentre è intervenuta in giudizio quale successore a titolo particolare Calliope s.r.l., con la mandataria FBS s.p.a. Le parti ricorrenti e gli intimati B.N.L. s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. hanno depositato anche la memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –I motivi del ricorso sono i seguenti: 1)«violazione dell’art. 36 0 n. 3 c.p.c. »: alla corte d’appello va ascritta l’«errata valutazione di documenti», essendo il credito azionato in via monitoria privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, né avendo la banca prodotto i documenti del c.d. dossier titoli, mentre in definitiva il saldo passivo era pari a zero, onde nulla era dovuto alla banca; 2) «violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.»: la banca ha illegittimamente applicato anatocismo, interessi, spese e commissioni di massimo scoperto, il tutto in mancanza di un’idonea forma o di una causa; quanto alla vendita dei titoli, rilasciati a garanzia dalla società stessa e dal suo fideiussore, è mancato ogni rendiconto della banca, che illegittimamente ha operato l’imputazione del risultato della vendita a deconto del quantum dovuto; 3) « violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

»: nei rapporti negoziali tra la T T Plus s.p.a. e la TIM s.p.a., quest’ultima, quale affiliante, ha sempre determinato in modo unilaterale i rapporti dare-avere mediante le proprie “auto-fatture”, variando sistematicamente in peius i rapporti con l’affiliata; mentre Ifitalia s.p.a., in virtù di un contratto di factoring con la TIM s.p.a., anticipava a quest’ultima gli importi delle fatture e recuperava quanto versato sui conti correnti intestati alla società ricorrente; il motivo prosegue con l’illustrazione di tali reciproci rapporti in punto di fatto; 4) « violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

»: la corte d’appello ha posto a carico degli appellanti le spese del grado, nonostante che la sentenza parziale di appello abbia accolto alcune doglianze, dando séguito all’opposizione al decreto ingiuntivo, invece dal primo giudice dichiarata improponibile. 2. – I ricorso è inammissibile, in tutti i motivi che vi sono formulati. I motivi, invero, invocano genericamente ed in modo apodittico i vizi di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo – ossia, la mera cornice dell’assunto –senza mai enunciare, tuttavia, in cosa essi si sostanzierebbero.

Alla mera invocazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 o n. 5 c.p.c. –disposizione che indica soltanto quali siano i limiti del ricorso per cassazione ed i vizi che possono in astratto ivi farsi valere – non segue, invero, nessuna concreta censura in relazione al decisum della sentenza impugnata, ma un generico argomentare, che mai con essa si confronta e rapporta. Tale tecnica di redazione del ricorso lo espone alla declaratoria di inammissibilità. Com’è noto, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c., essendo tale mezzo ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta.

Ogni motivo deve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni. Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, in caso di denunzia di violazione di legge, le norme asseritamente violate ed il capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con la fattispecie delle norme regolatrici, così da prospettare criticamente la propria valutazione (emultis, Cass. n. 635/2015;

Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005). Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della vicenda concreta o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, quand’anche siano dal ricorrente invocati taluni articoli, tutte le volte che si tratti di mera enunciazione nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (cfr., es., Cass., sez. un., n. 25392/2019).

Il motivo d’impugnazione deve costruirsi con l’enunciazione delle ragioni, per le quali la decisione sia reputata erronea, e deve esporre una critica della decisione impugnata: ciò, sulla base delle motivazioni contenute nel provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019;

Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Ca5ss. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011). In definitiva, la specificità del motivo, prescritta dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., va calibrata in relazione alla previsione dell’art. 360-bis c.p.c. Non rispettando tali norme, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. – Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti dei controricorrenti . Si compensano le spese tra i ricorrenti e l’interveniente a titolo di successore particolare, non legittimata all’intervento, per essere in giudizio la dante causa, con esposizione delle proprie difese (fra le altre, cfr.

Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass. 1° marzo 2022, n. 6774).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità, liquidate, in favore ciascuna di B.N.L. S.P.A. e di TELECOM ITALIA S.P.A., in € 8.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge, ed in favore di INTERNATIONAL FACTOR ITALIA S.P.A. in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge. Compensa le spese di legittimità tra i ricorrenti e la CALLIOPE S.R.L. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p