Cassation court dismisses appeal as inadmissible because it attacks the prefect's expulsion decree, not the peace judge's order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the peace judge's order lacked proper procedure. The prefect had issued an expulsion decree because the applicant failed to comply with a prior order to leave Italy and had lost his residence permit. The court ruled that the first ground of appeal incorrectly targeted the prefect's decree rather than the peace judge's order, while the second ground was too generic for a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 2 t.u. n. 286 del 1998; Art. 21-septies l. n. 241 del 1990: An appeal against an order of the peace judge regarding an expulsion decree is inadmissible if it attacks the substantive validity of the prefect's decree itself rather than the procedural aspects of the judge's ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13904/2021 R.G. proposto da : OUHSAINE OMAR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI N 9, presso lo studio dell’avvocato DUALE DOUGLAS (DLUDLS56L27Z345U) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro UTG PREFETTURA DI ROMA -intimato- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE ROMA n. 482431/2020 depositata il12/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che viene proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 13 t.u. n. 286 del 1998, nei riguardi del decreto di espulsione emesso dal prefetto; - che il giudice di pace ha ritenuto infondata l’eccezione di mancanza di istruttoria, essendo il provvedimento di espulsione atto dovuto, emesso in presenza dei presupposti ex art. 13 cit., in quanto il ricorrente non ha ottemperato all’ordine di lasciare il territorio in forza di provvedimento notificatogli il 12 marzo 2019; che gli è stata revocata la carta di soggiorno per insussistenza dei requisiti, egli non ha impugnato la revoca, né chiesto altro permesso, mentre ha numerosi precedenti penali e non si è inserito per niente nella comunità sociale; -che l’intimato non ha svolto difese;
RITENUTO - che il primo motivo deduce la violazione dell’art. 13, comma 2, t.u. n. 286 del 1998 e 21-octies l. n. 241 del 1990, perché il decreto di espulsione manca della firma del prefetto e il funzionario delegato non ha provato la delega; - che il secondo motivo deduce la carenza di motivazione ex art. 21-septies l. n. 241 del 1990 in quan to il Giudice di pace avrebbe utilizzato una motivazione di stile e non reale; - che il primo motivo è inammissibile, in quanto si appunta contro il decreto del prefetto e non avverso l’ordinanza del Giudice di pace; - che il secondo motivo è del pari inam missibile, in quanto contiene una critica del tutto generica ed apodittica, in sede di giudizio di legittimità di Cassazione, senza enunciare uno specifico vizio del provvedimento impugnato, del quale si deduce in modo fumoso che la motivazione non soddisfa il ricorrente; -che non occorre provvedere sulle spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovut