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Ordinanza — n. 37714/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows late pension contribution claim against bankrupt estate when distinct from prior timely claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37714/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed INPS's appeal against the bankruptcy court's rejection of a late pension contribution claim. While the timely claim for April 2012 was barred by internal res judicata, the Court found the late claim for the period prior to June 2008 distinct in both object and cause of action. Consequently, the judgment was quashed regarding the late claim, which was deemed admissible because different temporal segments of the employment relationship constitute separate causes of action.

Regesto Legislator

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Art. 96, 101 L. fall., Art. 2909 c.c.; Internal res judicata in bankruptcy proceedings bars only identical claims (petitum and causa petendi), permitting late insinuation of distinct credit elements or temporal segments arising from the same employment relationship.

Parole chiave

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internal res judicata bankruptcy late insinuation of claims distinct causa petendi pension contributions bankruptcy estate verification credito nel fallimento opposizione tardiva opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 96 L. fall.
Art. 101 L. fall.
Art. 2909 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
articolo 2909 c.c
― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 96 e 101 della legge fallimentare, dell’articolo 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 febbraio 2020, n. 4506
― Orbene, sui limiti oggettivi del giudicato endofallimentare, questa Corte (Cass. 20 febbraio 2020, n. 4506), richiamando l’autorità di pertinenti precedenti (Cass.
Cass. n. 26377/2011
4506), richiamando l’autorità di pertinenti precedenti (Cass. n. 26377/2011 e Cass.
Cass. n. 4282/2012
26377/2011 e Cass. n. 4282/2012),ha affermato che la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva (Cass.
Cass. 20 luglio 2016, n. 14936
4282/2012),ha affermato che la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva (Cass. 20 luglio 2016, n. 14936; Cass.
Cass. 28 giugno 2012, n. 10882
14936; Cass. 28 giugno 2012, n. 10882).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2729/2016 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), MATANO GIUSEPPE (MTNGPP58C28H501S), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -ricorrente- contro FALLIMENTO VISAGRO OP SOCIETA' AGRICOLA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA MARIA (SLFMRA71L67H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARBONE LEONARDO (CRBLRD41E09C349O) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE ASCOLI PICENO n. 14680/2015 depositata il17/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― L’Inps ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento Visagro O.P. società agricola S.p.A., contro il decreto del 17 dicembre 2015 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto l’opposizione allo stato passivo dell’odierno ricorrente. 2. ― Il Fallimento resiste con controricorso e deposita memoria. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 96 e 101 della legge fallimentare, dell’articolo 2909 c.c. nonché dei principi in tema di individuazione degli elementi oggettivi della domanda giudiziale, ossia petitum e causa petendi , ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 96 e 101 della legge fallimentare e dell’articolo 2909 c.c., ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. 4.1. ― Per l’intelligenza della vicenda, e dei motivi spiegati, è sufficiente rammentare che l’Inps si è insinuato tempestivamente al passivo del Fallimento per il credito relativo al mancato pagamento dei contributi fondo pensioni lavoratori, contributi integrativi Tbc, Ds, Enaoli, Mal/Mat, CUAF e CIG relativi al mese di aprile 2012, sul presupposto che la società in bonis svolgesse attività agricola.

Il credito insinuato è stato ammesso. Successivamente, a seguito di variazione di inquadramento previdenziale della società da impresa agricola a impresa industrialederivante da un accertamento ispettivo effettuato, l’Inps ha proposto domanda tardiva per il credito relativo agli stessi contributi, ma concernenti il periodo dal 1° giugno 2008 al 30 aprile 2012. Respinta la domanda e proposta opposizione allo stato passivo dall’Inps, il Tribunale l’ha rigettata, sul presupposto che il giudicato endofallimentare formatosi in dipendenza dell’accoglimento della prima domanda precludesse la successiva tardiva. 4.2.

― Orbene, sui limiti oggettivi del giudicato endofallimentare, questa Corte (Cass. 20 febbraio 2020, n. 4506), richiamando l’autorità di pertinenti precedenti (Cass. n. 26377/2011 e Cass. n. 4282/2012),ha affermato che la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva (Cass. 20 luglio 2016, n. 14936; Cass. 28 giugno 2012, n. 10882). Ciò in quanto il sistema della legge fallimentare, in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio al procedimento di verificazione del passivo, esclude la possibilità di proporre una nuova insinuazione per un credito o una parte di esso che siano già stati in precedenza esclusi dal novero del passivo. 4.3.

― È stato però per altro verso rammentato: -) che «nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro costituiscono crediti diversi per carenza di identità degli elementi indicati quelli attinenti alle varie voci (differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, TFR ecc.) essendo diversi gli elementi costitutivi dei singoli crediti e che non vi sia quindi alcuna preclusione alla azionabilità di alcune di esse in via tardiva pur a fronte della proposizione di domanda tempestiva per altre»; -) che «alle stesse conclusioni può giungersi anche in presenza di domande attinenti alla stessa "voce" quando diversa sia sostanzialmente la domanda».

Posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato e che tale non è il rapporto di lavoro ma lo sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono, non vi è dubbio che diversi siano i fatti dai quali sorge il diritto per un determinato periodo da quelli che a tale fine hanno rilevanza in un periodo diverso, a partire dalla stessa esistenza di elementi costitutivi del diritto per finire a quelli che ne qualificano l'ammontare. Nessuna identità di causa petendi e di petitum , dunque, sussiste tra la pretesa relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto rispetto a quella attinente ad altro segmento, e quindi nessun impedimento a richiederne il riconoscimento nell'ambito del rito fallimentare in tempi diversi, salvo ovviamente il regime delle spese in caso di ingiustificato frazionamento della domanda (così, sulla scia dei precedenti richiamati,ancora, Cass. 20 febbraio 2020, n. 4506). 5.

― In applicazione dei principii che precedono, dunque, il primo mezzo, concernente la menzionata mensilità di aprile, va respinto, essendosi sul credito relativo a quella mensilità formato il giudicato, mentre va accolto il secondo motivo, concernente le mensilità precedenti, riguardo alle quali nessun giudicato può dirsi formato. 6. ― In conclusione il primo motivo è respinto ed il secondo accolto, il decreto impugnato è cassato e la causa rinviata in relazione al motivo accolto al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo acco