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Ordinanza — n. 37678/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment, ruling notification of land registry acts is irrelevant to final tax judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37678/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Filatura di Gozzano S.p.A. against a lower court decision admitting the municipality to the bankruptcy estate for unpaid taxes. The appellant argued that land registry acts required notification to be effective under specific laws, while the municipality contended it was the sole competent authority for local tax collection. The court dismissed these claims because the final tax amount was determined by a prior judicial decision, rendering the procedural requirement for notifying land registry acts causally irrelevant to the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 74 comma 1 l. 342/2000; Art. 2 comma 2 d.lgs. 546/1992: The requirement for notification of land registry acts to be effective does not affect the validity of a final tax judgment based on a prior judicial determination of the debt amount.

Parole chiave

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land registry notification tax assessment finality bankruptcy estate admission local taxes collection procedural causality judicial determination municipal authority corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 74 comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342
1, c.p.c.) e/o violazione di norme di diritto in relazione all’art. 74, comma 1, l.
Art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 546/1992
f, e art. 2, comma 2, d.lgs.
Art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212
1, c.p.c.) e/o violazione di norme di diritto in relazione all’art. 6, l.
Art. 115 c.p.c.
546/1992, art. 115 c.p.c. e artt.
Artt. 52 e 92 e ss. della legge fallimentare
art. 115 c.p
546/1992, art. 115 c.p.c.
art. 10 D.P.R. n. 158/1999
22/1997 e art. 10 D.P.R. n. 158/1999, art.
art. 238 d.lgs. n. 152/2006
158/1999, art. 238 d.lgs. n. 152/2006, art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 15 marzo 2012, n. 4126
Cass., 9 agosto 2018, n. 20694
Cass., 13 giugno 2018, n. 15430
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1575/2016 R.G. proposto da : FILATURA DI GOZZANO SPA IN LIQUIDAZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G VICO 1, presso lo studio dell’avvocato RANUCCI ROBERTO (RNCRRT77L21F839S) rappresentato e difeso dall'avvocato BEVILACQUA GUIDO (BVLGDU64H13A509G) -ricorrente- contro COMUNE GOZZANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato RIBALDONE MARIA ELENA (RBLMLN63P52D332N) rappresentato e difeso dagli avvocati DELL'ACQUA GIANLUIGI (DLLGLG60E08L746Y), UBERTINI GIANLUCA (BRTGLC72A07A429I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'AP PELLO TORINO n. 1676/2015 depositata il24/09/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Filatura di Gozzano S.p.A. in liquidazione e in amministrazione straordinaria ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Comune di Gozzano, contro la sentenza del 24 settembre 2015 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Novara che aveva ammesso il Comune al passivo della procedura, in prededuzione, per l’importo di € 173.804,45 per Ici e per l’importo di € 25.697,00 per canoni igiene urbana. 2.

― Il Comune di Gozzano resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE Il primo mezzo denuncia: «Violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f, e art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992, mod. dall’art 3-bis l. 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (art. 360, n. 1, c.p.c.) e/o violazione di norme di diritto in relazione all’art. 74, comma 1, l. n. 342/2000, art. 6, l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, art. 115 c.p.c. e artt. 52 e 92 e ss. legge fallimentare (art. 360, n. 3, c.p.c.) e/o omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)».

Il secondo mezzo denuncia: «Violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f, e art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992, mod. dall’art 3-bis l. 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (art. 360, n. 1, c.p.c.) e/o violazione di norme di diritto in relazione all’art. 6, l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, art. 49 d.lgs n. 22/1997 e art. 10 D.P.R. n. 158/1999, art. 238 d.lgs. n. 152/2006, art. 115 c.p.c. e artt. 52 e 92 e ss. legge fallimentare (art. 360, n. 3, c.p.c.) e/o omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)».

RITENUTO CHE 3. ― La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del numero 3 dell’articolo 366, sull’assunto che l’esposizione sommaria dei fatti di causa sarebbe congegnata attraverso la giustapposizione di atti del processo: ma l’eccezione va disattesa poiché ciò non risulta e l’espositiva del ricorso è sufficientemente chiara nello spiegare i termini fattuali e giuridici della controversia. 4. ― Il ricorso va respinto. 4.1. ― Il primo motivo pone essenzialmente l’accento sul rilievo che il Comune, dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, adita dalla società, aveva accolto parzialmente il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento numero 7213 del 2011, fatto valere in sede di insinuazione, e determinato in 4.000.000 di Euro il valore dell’immobile (non accatastato) oggetto di imposta, avrebbe dovuto fare applicazione dell’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ove è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti non solo attributivi, ma anche modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, notificazione nel caso di specie mancante, essendosi lo stesso Comune limitato a ridurre la propria pretesa in sede di impugnazione dello stato passivo.

Ma, al di là delfatto che questa tesi, concernente la necessità della detta notificazione, non risulta affatto considerata dalla sentenza impugnata, né si intende dal ricorso quando e come, esattamente, sarebbe stata sollevata nella fase di merito, con conseguente inammissibilità per novità della questione (tra le numerosissime Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430), il punto è che la denunciata violazione dell’articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui «gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita», è in ogni caso priva di qualunque efficienza causale rispetto al decisum, per l’ovvia considerazione che, nel caso di specie, non risulta affatto che Filatura di Gozzano S.p.A. in liquidazione e in amministrazione straordinaria abbia contestato il calcolo in sé dell’importo dovuto: nella vicenda in esame, in altri termini, ciò di cui si controverte è solo il calcolo aritmetico degli importi dovuti al Comune sulla base non già di un accertamento di valore (e conseguente attribuzione di rendita) espresso dalla Amministrazione, bensì dal giudice tributario, che ha definito una controversia instaurata dallo stesso contribuente con decisione passata in giudicato. 4.2.

― Il secondo mezzo si limita a ripro po rre il quarto motivo di appello, secondo cui il Concessionario era l’unico soggetto legittimato a proporre la domanda di ammissione al passivo per i canoni di Igiene Urbana, senza chiarire per quale ragione debba escludersi la legittimazione del Comune, quale titolare del potere impositivo,alla riscossione diretta dei tributi locali, in contrasto non solo con la risoluzione del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, n. 8 del 20 luglio 2002, richiamata a pag. 8 della sentenza impugnata, ma anche con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 15 marzo 2012, n. 4126). Sicché il motivo va respinto. 5. ― Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore del Comune controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15%, ed accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel