Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal following a settlement agreement between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished after the plaintiff formally withdrew their appeal against a second-instance judgment. The withdrawal was conditional upon a settlement agreement reached between the cooperative and the individual defendant, which the court accepted as valid. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary, terminating the case without addressing the merits or determining costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal following a settlement agreement, the proceedings are extinguished without a ruling on costs, and the double contribution unification rule does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22773/2018 R.G. proposto da : CASA 80 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato GORGOGLIONE ANTONIO (GRGNTN71R19A662F)giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro DIBARI CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA , V IA CASILINA 561, presso lo studio dell’avvocato CORVASCE ANTONIO (CRVNTN70E08A669D), rappresentat a e difes a dall'avvocato CHIARIELLO RAFFAELE (CHRRFL39S19A669X) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 895/2018 depositata il21/05/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.
Rilevato che: - CASA 80 società cooperativa edilizia a r.l. ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari – sezione specializzata in materia di imprese, che, accogliendo l’appello di Carmela Di Bari, e in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, aveva accolto la sua opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa CASA 80; -l’intimata Di Bari ha resistito con controricorso; - prima dell’udienza del 23/11/2022 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, sottoscritto dalla controricorrente «per rinuncia agli atti ed all’azione», stante l’accordo transattivo intervenuto un tra le parti.
Considerato che: - sussistono le condizioni per la pronuncia di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese, anorma de ll’art. 391, comma 4, c.p.c.; - non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. 13636/ 2015, 3542/2017, 15996/2018) .
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma