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Ordinanza — n. 37541/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal for procedural inadmissibility regarding factual error requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37541/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court erred in interpreting judicial officer reports. The appellant contested the qualification of a notification defect and the timing of their knowledge of bankruptcy, but the court ruled these were matters of legal interpretation rather than factual errors. Consequently, the revocation was barred because the cited grounds did not meet the strict statutory criteria for overturning the decision.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: Revocation is only admissible if the decision results from a factual error evident in case documents, excluding errors of legal interpretation or perception.

Parole chiave

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revocation appeal factual error requirement legal interpretation judicial notification bankruptcy proceedings procedural inadmissibility Cassation review annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Bruno Franceschetti elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Flavio Domiziano, 9 Per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. dell’ordinanza n.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
L ’esperibilità della revocazione è limitata alla sola ipotesi di cui all’art. 395, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.
art. 391 bis c.p
Bruno Franceschetti elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Flavio Domiziano, 9 Per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c.
art. 143 c.p
La Corte ha rigettato il ricorso rilevando in primo luogo che il vizio indicato doveva qualificarsi di nullità e non d’inesistenza della notificazione e nel merito che la notifica al legale rappresentate era stata eseguita ex art. 143 c.p.c.(non ex art.
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Testo completo

lla Phoenix Real Estate s.r.l. , rapp resentat a e difesa dall’Avv. Alfredo Irti elettivam en te domiciliato presso il su o studio in Roma, via Andrea Vesalio 22, il difensore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni all’indirizzo pec alfredoirti@ordineavvocatiroma.org –ricorrente– Contro Fallimento Phoenix real Estate s.r.l.,in persona del Curatore prof. Bruno Franceschetti elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Flavio Domiziano, 9 Per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. dell’ordinanza n. 10881/2020 di questa Corte emessa a conclusione del giudizio r.g. n. 18388/2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre2022 dal Consigliere Daniela Valentino;

Oggetto: Azione di revocazione Revocazione FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10881 del 2020 revocanda ha rigettato il ricorso dalla s.r.l. Phoenix Real Estate con il quale si chiedeva la cassazione del provvedimento della Corte di Appello di Roma, emesso in sede di reclamo di sentenza dichiarativa di fallimento della predetta società. Il reclamo veniva proposto in data 30/9/2015 avverso una sentenza pubblicata il 27/7/2007 sul rilievo dell’inesistenza o nullità della notificazione eseguita presso il legale rappresentante, Andrea Raccis, ad indirizzo errato (Via Casilina 1888 invece che 1888/O).

La corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo rilevando che il reclamante non aveva dato prova dell’incolpevolezza della non conoscenzatempestiva del processo. La Corte ha rigettato il ricorso rilevando in primo luogo che il vizio indicato doveva qualificarsi di nullità e non d’inesistenza della notificazione e nel merito che la notifica al legale rappresentate era stata eseguita ex art. 143 c.p.c.(non ex art. 1 40 c.p.c.) e d, infine, che l’ufficiale giudiziario come risultava dalla relata per la parte che faceva prova fino a querela di falso aveva evidenziato:

“negative le ricerche e le informazioni assunte presso il numero civico 1888 che progressivamente indicato con lettera dell’alfabeto giunge fino al 1890”. Da tale affermazione è stato desunto, che erano state effettuate idonee ricerche presso tutti i numeri civici caratterizzati dalla lettera del’alfabeto dal numero 1888 al 1890, ivi compreso il numero civico 1888 lettera O integrando il paradigma normativo dell’art. 143 c.p.c. Avverso questa pronuncia la s.r.l. Phoenix Real Estate ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza sopra indicata affidato a duemotivi, accompagnati da memoria.

Con il primo motivo, i l ricorrente contesta l ’interpretazione della dichiarazioni contenute nella relata dinotifica dovendosi ritenere che secondo la parte ricorrente che l’ufficiale giudiziario avrebbe assunto informazioni al n. 1888 sede di una filiale di banca e avrebbe appreso che esisteva anche una numerazione progressiva alfabetica sino al 1890, senza tuttavia effettuare le ricerche cui era tenuto. 7.1La censura è inammissibile. L ’esperibilità della revocazione è limitata alla sola ipotesi di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., e cioè “se la sentenza (o l’ordinanza) è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa”.

L’errore di fatto n on deve riguardare un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato,come invece accaduto nel caso di specie. Al riguardo il diverso avviso del ricorrente deve essere disatteso dal momento che la Corte di Cassazione ha incentrato la sua decisione sulla qualificazione della notificazione e sul contenuto della relata, ovvero sull’oggetto della censura formulata nel presente giudizio. E’ alla pronuncia oggetto di revocazione che occorre fare riferimento in relazione al requisito sopra esaminato e non alle argomentazioni sostenute nel ricorso che ha condotto alla decisione revocanda.

Inoltre, come esplicitato anche nel motivo, il contrasto riguarda l’interpretazione ovvero la valutazione de lla dichiarazione riportata sulla relata e non un errore di percezione. 8.Con il secondo si censura l’accertamento della conoscenza del fallimento da parte del ricorrente in quanto viziato da errore percettivo relativo all’esame dei documenti attestanti la collocazione temporale corretta di questo elemento 8.1 La censura è inammiss ibile sotto diversi profili. In primo luogo perché il decisum della ordinanza revocanda riguarda esclusivamente la qualificazione del procedimento notificatorio e l’interpretazione della relata.

La seconda parte viene aggiunta “solo per completezza” come espressamente indicato al par. 6.4. Peraltro in relazione alla conoscenza del fallimento il motivo contesta in prevalenza quanto accertato dalla Corte d’Appello ed è sotto questo versante già inammissibile. In esso comunque si esamina il contenuto dei documenti e se ne censura l’interpretazione.

9. L ’inammissibilità dei motivi relativi alla fase rescindente rende superfluo l’esame dei motivi attinenti alla faserescissoria.10. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Cortedichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24.12. 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Su