Cassation court dismisses lawyer's claim for priority payment in bankruptcy due to lack of creditor mass benefit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lawyer's appeal against the bankruptcy court's refusal to grant priority payment for services rendered during a failed bankruptcy prevention agreement. The lower court found the lawyer's work lacked functionality for the creditor mass because it consisted only of drafting opinions and drafts without promoting any litigation. Consequently, the court ruled that the activity did not meet the statutory requirements for priority status under the Bankruptcy Law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 2, l. fall.; Art. 161, comma 7, l. fall.; The activity performed by a professional during bankruptcy prevention proceedings is not considered functional for the creditor mass if it does not contribute to the preservation of assets or the satisfaction of creditors' claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11867/2020 R.G. proposto da : TAGLIORETTI FORTUNATO, elettivamente domiciliato in Roma, via Stanislao Mancini n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Pietro Cicerchia, che lo rappresenta e difende, unitamente agli A vvocati Antonio Bolondi e Marco Gandini,giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro FALLIMENTO di CESARE BONETTI s.p.a. in liquidazione -intimato - avverso il decreto delTribunale di Milano n. 1488/2020 depositat o i l 17/2/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il giudice delegato al fallimento di Cesare Bonetti s.p.a. in liquidazione ammetteva al passivo della procedura - in privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, cod. civ. per sorte, oltre I.V.A. e oneri previdenziali al chirografo sul ripartito - il credito vantato dall’Avv. Fortunato Taglioretti per aver assistito la società in bonis in fase di concordato preventivo; escludeva, tuttavia, la prededuzione richiesta.
2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione presentata dall’Avv. Taglioretti, condivideva la valutazione del giudice delegato, poiché non era dato rinvenire la funzionalità dell’attività professionale svolta nell’interesse della massa dei creditori, tenuto conto che il legale – che aveva op erato su incarico della società in relazione ad un primo concordato con riserva, poi rinunciato e dichiarato improcedibile e successivamente per altro, ammesso ma di lì a poco seguito da fallimento - aveva redatto “ meramente un parere ed una bozza di atto di citazione, non promuovendo alcun giudizio”.
3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso l’Avv. Fortunato Taglioretti prospettando sei motivi di doglianza. L’intimato fallimento di Cesare Bonetti s.p.a. in liquidazione non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., poiché la funzionalità dell’attività professionale espletata dal creditore istante in favore della società poi fallita durante la pendenza delle procedure di concordato doveva essere valutata in una prospettiva ex ante ed a prescindere dall’utilità in concreto per la massa dei creditori in caso di successione di procedure concorsuali. 4.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 l. fall. in relazione agli artt. 161, comma 7, e 167 l. fall.: l’attività professionale espletata dall’Avv.
Taglioretti in favoredi Cesare Bonetti s.p.a. è stata compiuta durante la pendenza delle procedure di concordato in forza di atti legalmente compiuti che non eccedevano l’ordinaria amministrazione, per cui il suo credito doveva essere ammesso in prededuzione ai sensi dell’art. 161, comma 7, e 167 l. fall.. 4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., in relazione agli artt. 82, 83 e 84 cod. proc. civ., in quanto il mancato conferimento della procura alle liti e l’omessopagamento dei diritti da parte della Cesare Bonetti per l’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione per l’azione di responsabilità non potevano escludere la funzionalità dell’attività professionale espletata dall’Avv.
Taglioretti in favore della cliente durante la pendenza delle procedure di concordato. 4.4 Il quarto motivo si duole, exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’espresso riconoscimento da parte del Tribunale di Milano, all’interno del decreto di apertura della procedura di concordato, che la proposta includeva nell’attivo gli importi che si sarebbero potuti ottenere per effetto dell’esercizio di iniziative risarcitorie in corso di verifica da instaurare nei confronti dell’ex amministratore unico, degli ex sindaci, della controllante Cesare Bonetti India Private ltd. e di PricewaterhouseCoopers s.p.a., incaricata della revisione contabile. 4.5 Il quinto motivo di ricorso censura l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’espresso beneficio che ha tratto il fallimento dall’attività professionale svolta dall’Avv.
Taglioretti in favore della Cesare Bonetti, dato che i curatori, sia in sede di verifica dello stato passivo, sia all’interno dei rapporti riepilogativi exart. 33, comma 5, l. fall., si erano riservati di esperire un’azione legale risarcitoria nei confronti di PWC, incaricata dalla società in bonisdella revisione contabile. 4.6 Il sesto motivo di ricorso assume il carattere contraddittorio o apparente della motivazione del decreto impugnato laddove esclude la natura prededucibile del professionale dell’Avv. Taglioretti ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall..
5. Il collegio ritiene che, in particolare,il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso prospettino una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblic