Italian court dismisses appeal on jurisdiction based on clear Ex Works clause designating seller's premises.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Tavina S.p.A.'s appeal against the Brescia Court of Appeal's decision to reject jurisdiction in favor of French courts. The court found that the 'Ex Works' clause on invoices and orders clearly designated the seller's premises as the place of delivery, satisfying the requirements of EU Regulation 1215/2012. Consequently, the Italian court retained jurisdiction, and the appeal was rejected for lack of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7(1)(b) Reg. 1215/2012; Art. 1362 c.c.: A clear 'Ex Works' clause designating the seller's premises constitutes an unambiguous agreement on the place of performance, thereby establishing Italian jurisdiction over the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9673/2021 R.G. proposto da : TAVINA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA N 318, presso lo studio dell’avvocato CAPPUCCILLI VITTORIO (CPPVTR58D02B519O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SENINI ENRICA (SNNNRC73C43D918S) -ricorrente- contro PLAISIR SELECTION INTERNATIONAL SARL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RODI ALBERTO (RDOLRT75L01D969H) -controricorrente- nonchécontro PLAISIR SELECTION INTERNATIONAL SARL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 60/2021 depositata il 25/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Tavina S.p.A. ricorre per tre mezzi, nei confronti di Plaisir Selection International S.a.r.l., società francese, contro la sentenza del 25 gennaio 2021, con cui la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano in controversia introdotta dall’odierna ricorrente con ricorso monitorio, opposto da Plaisir Selection International S.a.r.l., volto ad ottenere il pagamento della somma di € 141.495,79, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per la vendita di acqua minerale in bottiglia. 2.
― Plaisir Selection International S.a.r.l. resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, primo comma, lettera b), del Regolamento UE n. 1215/2012 nonché dell’articolo 1362 c.c. in relazione all’articolo 360, numeri 1 e 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto insussistente la giurisdizione italiana: in particolare si sostiene che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che la clausola ex works, apposta sia sulle fatture da essa emesse, sia sugli ordini provenienti dall’acquirente, non manifestasse una volontà chiara ed inequivoca in ordine all’individuazione del luogo di consegna della merce.
Il secondo mezzo denuncia nullità della sentenza impugnata ex articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., con riferimento all’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Brescia omesso di motivare il rigetto del secondo motivo dell’appello proposto da Tavina S.p.A., in ogni caso di violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), dello stesso Regolamento, in relazione all’articolo 360, primo comma, numeri 1 e 3, c.p.c.: in particolare si sostiene che il giudice di merito non avrebbe inoltre motivato sulla circostanza che il luogo finale di consegna della merce compra-venduta era collocato in Asia.
Il terzo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare i documenti di causa dai quali emergeva che la merce comprata venduta oggetto del giudizio era stata consegnata in paesi non appartenenti all’Unione Europea. RITENUTO CHE 4. ― Va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, dal momento che il primo mezzo pone una questione di giurisdizione devoluta appunto alla cognizione delle Sezioni Unite, in mancanza dei presupposti di cui all’articolo 374, primo comma, ultima parte, c.p.c..
Il giudice di merito ha ritenuto che la clausola exworks non facesse emergere «un incontro di volontà chiaro e inequivoco … non è ravvisabile una specifica pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo indicato nella clausola valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione» (pagine 15-16 della sentenza impugnata). Orbene le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che, in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 4 del Reg.
UE n. 1215 del 2012 (applicabile ratione temporis), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo della consegna materiale dei beni, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola ex works, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce. (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2022, n. 20633). È centrale, nel ragionamento svolto, l’affermazione secondo cui «l'inserimento della citata clausola ex works è, invero, finalizzato, di regola, a disciplinare l'aspetto del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all'acquirente ma non ad incidere sulla determinazione dell'attribuzione della giurisdizione».
Ladefinizione della clausola Ex Works secondo il testo ufficiale ICC(edizione 2010, ma la clausola in questione è prevista parimenti nella versione in vigore dal 1° gennaio 2020) è la seguente: «Ex Works means that the seller delivers when it places the goods at the disposal of the buyer at the seller’s premises or at another named place (i.e., works, factory, warehouse, etc.). The seller does not need to load the goods on any collecting vehicle, nor does it need to clear the goods for export, where such clearance is applicable. E cioè: «Ex Works significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto (es. stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.).
Il venditore non ha bisogno di caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né ha bisogno di sdoganare la merce per l'esportazione, ove tale sdoganamento sia applicabile». Il dato letterale sembra al Collegio dunque univoco («effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto») nell’identificare il luogo, oltre che le modalità, di consegna: la clausola Ex Works sembra perciò comportare, di regola, ossia in mancanza di ulteriori specificazioni, l’individuazione del luogo di consegna presso la sede o altro luogo indicato dal venditore, oltre che le modalità di consegna, che vedono il venditore obbligato esclusivamente a metterea disposizione la merce a terra in un suo magazzino o stabilimento prestabilito o concordato, con l’eventuale documentazione prescritta.
La disciplina del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo paiono essere allora conseguenza della fissazione del luogo della consegna, con le ricadute che essa possiede in ordine al radicamento della giurisdizione. I precedenti richiamati nella decisione poc’anzi menzionata non concernono tutti, specificamente, la clausola Ex Works (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2019, n. 17566, e Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2018, n. 32362, concernenti rispettivamente clausole FCA e CIF; anche Cass., Sez. Un., 17 maggio 2022, n. 15891, non pare riferirsi a clausola Ex Works).
Quanto a Cass., Sez.Un., 14 novembre 2014, n. 24279, occorre dire che la pronuncia si fonda sul peculiare testo della clausola nell’occasione esaminata, ed altresì sulla contraddittorietà delle indicazioni provenienti dalla documentazione considerata, da cui il Collegio ha desunto, con riguardo al caso di specie, essere «evidente che non si tratta … di specifica pattuizione volta a identificare - tanto meno con chiarezza - il luogo di consegna, ma di ipotesi e previsioni contrattuali intese a regolare il prezzo e/o la ricaduta del rischio di trasporto».
Insomma, in quest’ultimo caso può dirsi che una clausola Ex Works in effetti non v’era. In definitiva, pare al Collegio che non sussistano i presupposti di cui all’ultima parte del primo comma dell’articolo 374 c.p.c. perché la questione di giurisdizione sia decisa dalla sezione semplice. PER QUEST