Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37370/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls expulsion order due to failure to translate into Ukrainian, violating foreigner expulsion law translation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37370/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's rejection of the opposition to an expulsion decree against Ukrainian citizen Zharko Serhii. The applicant argued the decree was invalid because it was not translated into Ukrainian, the language he understood, despite the administration claiming no interpreter was available. The court held that mere unavailability of an interpreter does not justify non-translation unless the text is inherently impossible to produce, thereby ruling in favor of the applicant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, c. 7 d.lgs. n. 286/1998; In administrative expulsion proceedings, an expulsion order is null if translated only into a vehicle language without immediate availability of a translator in the foreigner's known language, unless the administration plausibly demonstrates the impossibility of drafting such a text.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative expulsion translation language requirement Ukrainian citizen rights nullity of administrative act interpreter availability standard allontanamento malgrado rischio di persecuzione statuto di protezione per ucraini rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, c. 7 d.lgs. n. 286/1998

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13323/2018
Cass. n. 2405/2020
Cass. n. 5837/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20736/2021 R.G. proposto da : ZHARKO SERHII, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAETANO FILANGIERI 4, presso lo studio dell’avvocato CARDONI CESARE (CRDCSR69R23M082X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTICELLI GUIDO (CNTGDU61B04M082M) -ricorrente- contro PREFETTURA VITERBO, MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di GIUD ICE DI PACE VITERBO n. 33/2021 depositata il04/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione Il Giudice di Pace di Viterbo rigettava l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Viterbo nei confronti di Zharko Serhii, di nazionalità ucraina, con decreto reso in data 4 febbraio 2021, indicato in epigrafe. Zharko Serhii ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la Prefettura di Viterbo ed il Ministero dell’Interno, impugnando il decreto indicato in epigrafe. Nessuna delle parti intimate sé è costituita. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 7 dicembre 2022.

Con l’unico motivo proposto il ricorrente deduce l’erroneità del decreto impugnato e la violazione dell’art.13, c.7 d.lgs. n.286/1998, nella parte in cui aveva disatteso la censura relativa alla omessa traduzione del decreto- trado tto in lingua inglese ma non nella lingua dello stesso. Il ricorso è fondato, alla luce del costante indirizzo di questa Corte, secondo il quale In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta-cfr.Cass.nn.13323/2018, 2405/2020, 5837/2022.

Orbene, nel caso di specie il giudice di pace non si è attenuto ai principi anzidetti ritenendo legittima la mancata traduzione del decreto di espulsione per il solo fatto che l’amministrazione avesse dato atto della non reperibilità di un interprete nella lingua conosciuta dallo straniero, ritenendo la formula utilizzata dall’amministrazione per giustificare la mancata traduzione non di stile e non censurabile in quanto discrezionale, senza esprimere alcunché in merito all'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dal destinatario dell'atto.

Sulla base di tali considerazioni in accoglimento del ricorso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione al decreto di espulsione impugnata va cassata ela causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto con l’annullamento del decreto di espulsione impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano anche per la fase di merito come da dispositivoa carico del Ministero dell’Interno . PQM Accoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla l’ordinanza di rigetto dell’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Predetto di Viterbo nei confronti di Zharko Serhi i .

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio che liquida per la fase di merito, in mancanza di notula, in euro 1.000,00 e per il giudizio di legittimità in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi. Così deciso il 7 dicembre 2022 in Roma nella came