Cassation court dismisses appeal as case extinguished by mutual withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the mutual withdrawal of the lawsuit by both parties. The appellant, Francesco Rega, formally renounced the appeal against the Second Instance Court's judgment, which the respondent, Carla Zepponi, immediately accepted. The court ruled that these actions satisfied the statutory requirements for extinguishing the proceedings under the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When both parties mutually withdraw their claims or appeals, the proceedings are extinguished by decree without the need to rule on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20140/2021 R.G. proposto da : REGA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA V.DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33, presso lo studio dell’avvocato SPACCATROSI AURORA (SPCRRA63P45H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERRI GIORGIO (PRRGRG74C29H501N) -ricorrente- contro ZEPPONI CARLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO BEVIGNANI, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE GIUSEPPE (DSMGPP69M16H501P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.451/2021 depositata il 21/01/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuitosulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 16/12/2022