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Ordinanza Interlocutoria — n. 37319/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if in-court adoption of bankruptcy decree equates to formal notice for opposition deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37319/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the opposition to a bankruptcy decree inadmissible due to a missed thirty-day deadline, ruling that in-court adoption equated to formal notification. The appellant argued this equivalence was erroneous, while the bankruptcy administrator did not defend the decision. The court remanded the case to clarify whether the specific procedural context of the in-court adoption justifies the shortened timeline.

Regesto Legislator

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Art. 97 et seq. of the Bankruptcy Law; Art. 281-sexies of the Civil Procedure Code: The court remands to determine if the adoption of a bankruptcy decision in open court legally equates to formal notification under Art. 97, thereby triggering the short opposition period.

Parole chiave

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bankruptcy opposition in-court adoption notification equivalence procedural deadline bankruptcy law civil procedure remand for hearing legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 97 et seq. of the Bankruptcy Law
civ., ed estendibile l’obbligatorietà della comunicazione di cui all’art. 97 legge fall.
Art. 281-sexies, second paragraph, of the Civil Procedure Code
art. 327 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 39123 del 2021
Sentenza n. 28975 del 2022
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2241/2016 R.G. proposto da: CAVALIERI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato AIELLO FILIPPO (LLAFPP60C10B790L) rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALLI GIORGIO (CVLGRG61P29H282N) in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO MAREA SRL -intimato- avverso DECRETO del TRIBUNALE di RIETI n. 505/2015 depositat o il 16/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Considerato che: il Tribunale di Rieti ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta da Luigi Cavalieri al passivo del fallimento di Marea s.r.l., relativamente al provvedimento di rigetto della domanda tardiva assunto dal giudice delegato all’udienza del13-11 - 2012; dopo aver ritenuto non pertinente il richiamo della curatela alla decorrenza del termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ed estendibile l’obbligatorietà della comunicazione di cui all’art. 97 legge fall. anche al decreto che decide sull’ammissione di una domanda tardiva,per analogia di ratio, il tribunale ha affermato che l’adozione del provvedimento era avvenuta direttamente in udienza, alla presenza del curatore e del ricorrente; ha quindi rilevato che l’adozione i n udienza era da considerare equivalente, sul piano degli effetti sostanziali, alla comunicazione formale dell’atto ex art. 97 legge fall., “non più necessaria alla luce della contestuale adozione/pubblicazione del provvedimento a verbale”, con correlata necessità di computare immediatamente il termine breve di trenta giorni ; tale termine ha ritenuto infruttuosamente decorso al momento del deposito dell’atto di opposizione (1-4-2015);

Cavalieri ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo; la curatela del fallimento non ha svolto difese. Considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 97 e seg. legge fall. pe r avere il tribunale erroneamente ritenuto inammissibile l’opposizione alla luce di una inesistente equivalenza tra l’adozione del provvedimento in udienza e la comunicazione formale; è opportuno rimettere la causa in pubblica udienzain relazione ai profili della decorrenza del termine breve e del termine lungo in rapporto a situazionidel genere di quella evocata dal ricorso, atteso che il decreto impugnato non reca riferimento alla lettura in udienza; all’indirizzo assunto dalla sezione con la sentenza n. 39123 del 2021 ha in vero fatto seguito il principio di diritto reso dalle sezioni unite con la sentenza n. 28975 del 2022 a proposito del rito sommario di cognizione; quel principio si contiene diversamente quanto alla tipologia di decisione, non reputando decisiva la lettura in udienza e inducendo a considerare - in tutti i casi di difetto di notifica o di comunicazione - la decorrenza del termine lungo dalla pubblicazione del provvedimento; la possibile correlazione con l’art. 281 - sexies , secondo comma, cod. proc. civ. (che pure le sezioni unite hanno postulato) reclama un approfondimento del tema in questa sede rilevante, attesa la possibilità (e forse anche la necessità) di coordinare tra loro le rationes decidendi, tenuto conto (certame nte) del regime dell’art. 97 legge fall. quanto ai giudizi endoconcorsuali, ma anche del canone generale che, per il modello del provvedimento decisorio a verbale (art. 281 - sexies) , intende pubblicato ilprovvedimento medesimo con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene, immediatamente depositato in cancelleria; p.q.m.

La Corte dispone la trattazione della causa i