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Ordinanza Interlocutoria — n. 37294/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 37294/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37294/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19136/2019 R.G. proposto da : ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP CO.LTD, TAIZHOU ZHONGNENG IMPORT AND EXPORT CO. LTD , elettivamente domiciliatein Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell’avv. Giovanni Smargiassi, che l e rappresenta e difende , unitamente agli avv. Marco Saverio Spolidoro , Marianna Elisabetta Gurrado e Maria Ballestriero, per procure speciali allegate in calce al ricorso -ricorrente – contro PIAGGIO C S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, via Tomacelli, n. 146, presso lo studio dell’avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 37294/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP CO.LTD, TAIZHOU ZHONGNENG IMPORT AND EXPORT CO. LTD , elettivamente domiciliatein Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell’avv. Giovanni Smargiassi, che l e rappresenta e difende , unitamente agli avv. Marco Saverio Spolidoro , Marianna Elisabetta Gurrado e Maria Ballestriero, per procure speciali allegate in calce al ricorso -ricorrente – contro PIAGGIO C S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, via Tomacelli, n. 146, presso lo studio dell’avv.

Parole chiave

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marchio di forma presentazione di un prodotto protezione del design protezione dei marchi denominazione di fantasia tipo di veicolo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19136/2019 R.G. proposto da : ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP CO.LTD, TAIZHOU ZHONGNENG IMPORT AND EXPORT CO. LTD , elettivamente domiciliatein Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell’avv. Giovanni Smargiassi, che l e rappresenta e difende , unitamente agli avv. Marco Saverio Spolidoro , Marianna Elisabetta Gurrado e Maria Ballestriero, per procure speciali allegate in calce al ricorso -ricorrente – contro PIAGGIO C S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, via Tomacelli, n. 146, presso lo studio dell’avv.

Claudia S capicchio, che larappresenta e difende, unitamente agli avv . Barbara Giovanna L a Tella e Fabrizio J acobacci, per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della C orte d’Appello di Torino n. 677/2019 , depositata il 16/4/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022dal Consigliere Andrea Z uliani ; rilevato che: nel presente processo si discute, tra l’altro, della validità del marchio di forma tridimensionale «Vespa», regi s trato da Piaggio C. S.p.A., della tutelabilità della forma dello scooter «Vespa» come opera dell’ingegno, nonché della contraffazione del marchio e della violazione del diritto d’autore attribuite alle società ricorrenti, che producono e commercializzano uno scooter denominato «VES»; in particolare, con il secondo e con il terzo motivo di ricorso, vengono poste le seguenti questionidi diritto:

a) in generale, se possa essere registrata come marchio d’impresa la forma tridimensionale di un prodotto, che si reputi integrare anche un’opera dell’ingegno, tutelata dal diritto d’autore; in particolare, se alla validità del marchio di forma tridimensionale «Vespa» osti la disposizione di legge secondo cui «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente: … dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto» (art. 9, lett. c , Codice della proprietà industriale; disposizione derivata dall’art.3, par. 1, lettera e, primo trattino, della D irettiva 89/104/CEE, del 21 dicembre 1988);

b) se, qualora si ravvisi un’opera dell’ingegno nella forma di un prodotto industriale, la realizzazione e commercializzazione di un prodotto confondibile da parte di altro imprenditore integri violazione dei diritti dell’autore sull’opera dell’ingegno;

c) se la tutela come opera dell’ingegno della forma di un prodotto industriale si estenda alle successive elaborazionie varianti di quel prodotto, a prescindere dal loro carattere innovativo rispetto al modello originale, e se integri violazione dei diritti sull’opera la realizzazione e commercializzazione di un prodotto confondibile con una o più varianti dell’opera dell’ingegno (artt. 12 e 18 legge sul Diritto d’autore); ritenuto che si tratta di questioni di diritto di particolare rilevanza, sulla quale èopportuna la trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M.

visto l’art. 375, comma 2, c.p.c.; rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civiledi questa Corte ed all’uopo r