Cassation court dismisses late bankruptcy opposition due to failure to meet statutory 30-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the bankruptcy trustee's appeal against a lower court ruling that admitted a creditor's opposition to the bankruptcy estate. The trustee argued the opposition was untimely, filed nearly three years after the bankruptcy estate became executable, violating the strict 30-day deadline. The court held that the timeliness of such oppositions is a matter of public order requiring ex officio verification, regardless of the trustee's absence, and thus revoked the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 98, 99 l.fall.; Art. 360 c.p.c.: The timeliness of an opposition to the bankruptcy estate is a matter of public order requiring ex officio verification by the court, and the statutory deadline for filing such opposition runs from the date of communication of the executable bankruptcy estate decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17677/2018 R.G. proposto da : CURATELA DEL FALLIMENTO PARCO COMMERCIALE ROMANI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO N 79, presso lo studio dell’avvocato MASTROBATTISTA GIULIO (MSTGLI65D28D708Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALFIERI GEMMA -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di CATANZARO n. 1022/2018 depositatoi l 04/05/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA. RILEVATO CHE 1.
–Il Fallimento “Parco Commerciale Romani s.r.l.” ricorre con due motivi avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. dell’avv. Gemma Alfieri, ammettendola allo stato passivo fallimentare per l’intero importo richiesto, con il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. 2. –La parte intimata non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 2.1. – Con il primo motivo, rubricato «Vizio di omessa pronuncia sulla decadenza dalla proposizione del ricorso ex art. 98 e 99 legge fallimentare.
Violazione e falsa applicazione della norma di cui agli artt. 99, 98 e 97 legge fallimentare. Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.», il Fallimento ricorrente si duole che il Tribunale di Catanzaro non abbia verificato d’ufficio, stante la contumacia della curatela fallimentare, e conseguentemente accertato la tardività dell’opposizione ex art. 98 l.fall. spiegata solo in data 27 febbraio 2018 (All. 4), a distanza di quasi tre anni dalla esecutività dello stato passivofallimentare, dichiarato il 25 novembre 2015 (All.
5) e comunicato ai creditori, compreso l’avv. Gemma Alfieri, in data 2 dicembre 2015 (All. 6), senza che costei proponesse opposizione nel termine di 30 giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 99 l.fall. Precisa il ricorrente che la predetta opposizione è stata proposta all’esito della comunicazione, inviata a tutti i creditori concorsuali, delle sopraggiunte modifiche dello stato passivo a seguito dei provvedimenti di definizione di autonomi giudizio di opposizione p di rettifiche di errori materiali, non riguardanti l’avv. Alfieri (All. 7). 2.2.
–Il secondo mezzo lamenta la «Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 93 legge fallimentare; Violazione delle norme sui privilegi di cui al 2751 bis n. 2 c.c.; Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 3. –Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1. – Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la verifica della tempestività dell'opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l.fall., è questione rilevabile d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del tribunale controllare la data di ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione (Cass.18496/2014, 24551/2016, 12171/2020, 21205/2021), poiché il termine imposto dall’art. 99 l.fall. per la proposizione dell’opposizione ex art. 98 l.fall., a pena di decadenza (Cass.9617/2016), decorre pacificamente dalla data di comunicazione del decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo in cui è contenuta la decisione sulla domanda del creditore opponente (ex multis, Cass. 16306/2021, 9464/2021, 16804/2019). 4.
– Poiché, alla luce della documentazione allegata dal Fallimento ricorrente, l’opposizione ex art. 98 l.fall. risulta tardiva, la decisione impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto il giudizio di opposizione non poteva essere proposto. 5. – S egue la condanna alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, non essendovi luogo a provvedere su quelle del giudizio di opposizione, stante la contumacia della curatela fallimentare.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Condanna l’intimata Gemma Alfieri alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente Fallimento “Parco Commerciale Romani s.r.l.”, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento,