Cassation court partially allows appeal against bank loan judgment, declaring debt nonexistent for one party while dismissing another's claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially overturned the Second Instance Court's judgment against two borrowers, Gizeta s.r.l. and Carmina Mario C. s.n.c., regarding a loan secured by mortgage. While the court dismissed the appeal against Gizeta s.r.l., it declared the debt entirely non-existent for Carmina Mario C. s.n.c. based on the court of appeal's error in addressing an unproposed issue regarding interest calculation. Consequently, the court ordered full cost compensation between the two borrowers and the bank, holding Gizeta s.r.l. solely responsible for the litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 396, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 396, comma 1, lett. b) c.p.c.: The court of appeal erred in extrapetition by ruling on a question not raised by the parties; the court of cassation declared the debt nonexistent for one party while dismissing the appeal against the other.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31373/2018 R.G. proposto da Gizeta s.r.l.e Carmina Mario C. s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Gaetana Li Vigni, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Palermo, via Alfonso Borrelli, 4 -ricorrenti - contro doBank s.p.a., quale mandataria della Fino 1 Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e difesa dall’avv. Antonio Contrino, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Agrigento, via Mazzini, 205 -controricorrente - Unicredit Management Bank s.p.a., quale mandataria della Unicredit s.p.a. -intimata - Oggetto: banca avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1504/2018, depositata il 13 luglio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: -la Gizeta s.r.l. e la Carmina Mario C. s.n.c. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo , depositata il 13 luglio 2018, che, in parziale accoglimento dell’appello della Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria della Unicredit s.p.a., le ha solidalmente condannate al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 62.507,15, oltre interessi legali dalla data della domanda, in adempimento di un contratto di un contratto di mutuo concluso dalla Carmina Mario C. s.n.c., le cui obbligazioni, dalla stessa garantite mediante ipoteca , erano state oggetto di accollo da parte della Gizeta s.r.l. a seguito della cessione dell’immobile ipotecatointervenuta nelle more dello svolgimento de l rapportocontrattuale; - la Corte di appello ha riferito che il Tribunale di Agrigento , pronunciandosi sulle domande proposta d agli odierni ricorrenti, aveva dichiarato la nullità delle clausole del contratto di mutuo aventi a oggetto la determinazione degli interessi convenzionali e la capitalizzazione degli stessi e accertato il credito della banca mutuante (all’epoca, Banco di Sicilia s.p.a.) in euro 7.448,19, oltre interessi legali, condannando quest’ultima alla cancellazione della segnalazione della Gizetas.r.l. dalla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia; - quindi, disattese alcune eccezioni di inammissibilità del gravame, ha parzialmente accolto l’appello della Unicredit Management Bank s.p.a., quale mandataria della Unicredit s.p.a., subentrata nel rapporto controverso, condannando gli appellati al pagamento in solido della riferita somma di euro 62.507,15, oltre interessi legali dalla data della domanda; - al riguardo, ha evidenziato che non vi era prova della dedotta applicazione di interessi usurari conriferimento a un primo contratto di mutuo concluso il 26 febbraio 1991, per estinguere le cui obbligazioni era stato concluso il contatto di mutuo in oggetto,e che, quanto a quest’ultimo, il superamento del cd. tasso soglia si registrava solo per gli interessi moratori, per cui dal credito vantato della mutuante andavano detratti i soli interessi moratori delle due rate scadute e non pagate; -il ricorso è affidato a quattro motivi; - r esiste con controricorso la doBank s.p.a., quale mandataria della Fino 1 Securitisation s.r.l., subentrata nelle more nel rapporto controverso; -la doValue s.p.a. (già doBank s.p.a.) deposita due distinte memori e ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., dal contenuto pressoché identico, una quale mandataria della Fino 1 Securitisation s.r.l. e un’altra quale mandataria della Unicredit s.p.a.;
CONSIDERATO CHE: - con l’ultimo motivo, esaminabile prioritariamente per ragioni di ordine logico-giuridico, le ricorrenti criticano la decisione impugnata violazione per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,118 disp. att. cod. p roc . c iv . e 111 Cost., prospettandone la nullità per irriducibile contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha accolto la domanda della banca nei confronti della Gizeta s.r.l.; - censurano, in particolare, la sentenza di appello nella parte in cui, da un lato, ha dichiarato la nullità di tutti gli interessi pattuiti e, dall’altro, ha escluso la debenza dei soli interessi moratori; -il motivo è infondato; -dall’esame della sentenza risulta evidente che il giudice di appello ha accertato che la violazione del divieto di usura, in relazione all’applicazione di interessi superiori al cd. tasso soglia, si è verificata solo con riferimento agli interessi moratori pattuiti, mentre la misura degli interessi corrispettivi risultava essere rispettosa di tale soglia; -ha, quindi, ritenuto che la sanzione della non debenza degli interessi pattuiti in violazione del divieto di usura trovasse applicazione solo con riferimento a tali interessi moratori e non si estendesse a tutti gli interessi convenuti; - non vi è, dunque, la allegata irriducibile contraddittorietà nei passaggi motivazionali della sentenza, la quale presenta, dunque, un itermotivazionale lineare ed esente dal prospettato vizio; - c on il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1419 e 1815, secondo comma, cod.civ., 113 cod.proc. c iv . , 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv . nella l. 28 febbraio 2001, n. 24, e della l. 7 marzo 19 96, n. 108, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la pattuizione di interessi moratori superiori al cd. tasso soglia determinasse la non debenza solo di tali interessi e non già di tutti gli interessi pattuiti, ivi compresi quelli aventi natura corrispettiva; -il motivo è infondato; - come autorevolmente affermato da questa Corte n. 19597 con sentenza resa, a SezioniUnite, in data 18 settembre 2020, benché la disciplina antiusura intenda sanzionare sia la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, sia gli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debitoper il finanziato, qualora, come nel caso in esame, l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degliinteressi moratori applicati comporti il superamento dellasoglia usuraria, solo questi ultimi sono illeciti e non dovuti; -infatti, laddove si pervenisse all’affermazione per cui alla usurarietà della (sola) pattuizione seguisse la non debenza (anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all’irragionevole conclusione di premiare il debitoreinadempiente rispetto a colui che adempi e ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interessepubblico) e dello stesso principio generale di buo na fede di cui all'art.1375 cod. civ.; -pertanto, la decisione del giudice di appello che ha limitato l’effetto della non debenza degli interessi alla sola pattuizione relativa agli interessi moratori, in quanto unica non rispettosa del cd. tasso soglia, si sottrae alla censura formulata, avendo fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto; -con il secondo motivo le ricorrenti deducono, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. c iv ., la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,118 disp. att. cod. p roc . c iv . e 111 Cost., per motivazione graficamente inesistente relativamente alla condanna della Carmina Mario C. s.n.c., dal momento che quest’ultima non era debitrice di Unicredit s.p.a. in relazione al (secondo) contratto di mutuo dedotto in giudizio e aveva agito in giudizio soloper far valere l’illegittimità del primo contratto di mutuo e che la banca mutuante non aveva formulato alcuna domanda nei suoi confronti; - con il medesimo motivo si dolgono, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dellaviolazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello pronunciat o su una questione non oggetto né di domanda né di eccezione delle parti e omesso di porre a fondamento della sua decisione unaprova idonea a confermare il suo errato convincimento; -il motivo è, nei limiti che seguono, fondato; -la Corte di appello ha accolto la domanda (anche) nei confronti della Carmina Mario C. s.n.c., benché nessuna domanda fosse stata avanzata dalla banca nei confronti di tale società; - inf atti, il giudizio da cui trae origine il presente ricorso è stato instaurato nei confronti della banca mutante (Banco di Sicilia s.p.a.) e della sua avente causa (Unicredit s.p.a.) per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte e le convenute non hanno proposto alcuna domanda riconvenzionale nei confronti della predetta Carmina Mario C. s.n.c.; - è evidente, dunque, che il giudice di appello è incorso nel vizio di extrapetizione, pronunciandosi su una domanda non proposta; - c on il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 1362 cod. civ., 12 disp. prel. cod. civ., 1815, secondo comma, cod. civ. e della l.n. 108 del 1996, nonché l’errata interpretazione delle clausole del mutuo del 2001 relative alla determinazione degli interessi e il travisamento della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado; -evidenziano, sul punto, che, come reso evidente dal tenore letterale dell’art. 4 di tale contratto di mutuo, le parti avevano pattuito l’applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate comprensive, a loro volta, di interessi corrispettivi, per cui non era corretta l’affermazione della Corte di appello che aveva negato il cumulo del tasso di interesse corrispettivo con quello di mora; -il motivo è inammissibile; -come riferito in precedenza, il giudice di appello ha accertato che gli interessi di mora superavano il cd. tasso soglia, riconoscendone, per tale ragione, il loro carattere usurario e riducendo , conseguentemente,il saldo creditorio della banca del relativo importo; - pertanto, la questione della cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, agitata dai ricorrenti, non è concludente nel caso in esame, atteso che non potrebbe inogni caso condurre ad una diversa –e inferiore –quantificazione del credito della banca; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, dichiarando l’inesistenza del debito della Carmina Mario C. s.n.c., e rigettando , invece, il ricorso con riferimento alla Gizeta s.r.l.; - in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità solo successivamente all’introduzione del giudizio in esame appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra la Carmina Mario C. s.n.c. e la doBank s.p.a., quale mandataria della Fino 1 Securitisation s.r.l.,delle spese dell’intero giudizioe porre a carico della Gizeta s.r.l. quelle relative al giudizio di legittimità instaurato da quest’ultima, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corteaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo m otivo di ricorso, dichiara inammissibil e il terzo e rigetta i restanti ; cassa la sentenza impugnata con riferimento alla Carmina Mario C. s.n.c. e , decidendo nel merito, dichiara l’ inesistenza del debito d i tale società; rigetta il ricorso con riferimento alla Gizeta s.r.l.; compensa le spese dell’intero giudiziotra la Carmina Mario C. s.n.c. e la doBank s.p.a., quale mandataria della Fino 1 Securitisation s.r.l.;condanna la Gizeta s.r.l.alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Gizeta s.r.l., dell’ulteriore importo a tito