Bank's appeal against bankruptcy court ruling on account contract date and credit admissibility is allowed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the bank's appeal against a bankruptcy court decision that excluded two specific credits from the debtor's passive. The bank argued that its current account contract and the discounting of bills occurred before the bankruptcy declaration, yet the lower court failed to prove the contract's date under Article 2704 of the Civil Code. The Court found the lower court's reasoning contradictory because it accepted the bills were discounted before bankruptcy while simultaneously rejecting the existence of the current account contract prior to that same date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2704 c.c.; The court must objectively verify the date of a private document not bearing a certain date, and a decision is void if it contradicts itself by accepting facts proving anteriority while denying the legal effect of the contract concluded at that time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
0/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 1564 anno 2016 proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fiore, domiciliata presso l’avvocato Stefania Bellei; ricorrente contro Fallimento Rico s.r.l.; intimato avverso il decreto n. 828/2015 del Tribunale di Nola, depositato il giorno 9 dicembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. Massimo Sez. I –RG 1564/2016 camera di consiglio 20.10.2022 Falabella.
RILEVATO CHE 1. — È impugnato per cassazione il decreto pronunciato dal Tribunale di Nolail 9 dicembre 2015, con cui, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., è stato ammesso in chirografoal passivo del fallimento Rico s.r.l.il credito della banca di euro 24.940,00, documentato da due assegni protestati, oggetto di negoziazione presso l’istituto. P er quanto qui rileva, il tribunale non ha ammesso al passivo il credito di euro 142.661,39, vantato dall’opponente a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 1968,93 e il credito di euro 10.475,00, portato da sette vaglia cambiari, di cui cinque protestati, scontati presso la banca mediante accredito sul citato conto corrente.
Il giudice ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell’anteriorità , rispetto alla dichiarazione di fallimento dell’11 dicembre 2012., del contratto di conto corrente, la cui movimentazione risultava integralmente documentata dagli estratti conto. 2. ― Ricorre per cassazione, con un unico motivo, la banca. Il fallimento, pur intimato, non ha rassegnato difese. CONSIDERATO CHE 1. —La ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 2704 c.c. e la nullità della sentenza per insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Osserva che il Tribunale ha accertato due fatti storici, consistenti, rispettivamente, nell’anticipazione, da parte della banca, di sette vaglia cambiari accreditati sul conto corrente n.1968,93 e nel protesto di detti titoli in data anteriore al fallimento. Assume la ricorrente che tali fatti storici collocano la conclusione del contratto di conto corrente in epoca Sez. I –RG 1564/2016 camera di consiglio 20.10.2022 sicuramente anteriore alla dichiarazione di fallimento. 2. ― Il motivo è fondato. Va ricordato, in proposito, che in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsila prova del momento in cui il negozio è stato concluso, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità ( Cass. 26 febbraio 2018, n. 4509 ;
Cass. 27 settembre 2016, n. 18938; Cass. 16 febbraio 2012, n.2299; Cass. 26 maggio 1997, n.4646). Ora, il Tribunale di Nola ha conferito certezza di data all’operazione di sconto degli effetti cambiari, il cui importo è stato poi accreditato sul conto corrente n. 1968,83: il giudice dell’opposizione ha individuato la ragione della mancata ammissione al passivo dell’importo dovutoalla banca a fronte del protesto dei titoli (che quindi non sono stati onorati) non già nell’assenza della condizione di cui all’art. 2704 c.c. con riferimento all’operazione di sconto, quanto, piuttosto, nell’impossibilità di «escludere con certezza il mancato addebito delle somme in precedenza anticipate e delle relative spese» (decreto, pag. 3).
E del resto, a conferma della certa anteriorità dell’anticipazione operata dalla banca rispetto alla dichiarazione di fallimento, è la circostanza, ricordata dalla ricorrente, per cui gli effetti cambiari rimasti insoluti furono protestati prima che la procedura concorsuale si aprisse. Sotto tale profilo il provvedimento impugnato risulta essere insanabilmente contraddittorio. Se, infatti, l’anticipazione delle somme portate dai titoli cambiari, di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, si è attuata con l’accredito delle stesse sul conto corrente n. Sez.
I –RG 1564/2016 camera di consiglio 20.10.2022 1968,83 (all’epoca, quindi, esistente e attivo), ciò significa che anche quest’ultimo doveva ritenersi antecedente al fallimento. Di contro, il giudice dell’opposizione, come si è visto, ha ritenuto che il contratto di conto corrente non potesse considerarsi opponibile al fallimento a normadell’art. 2704 c.c.. 3. ― Il decreto impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Nola, che statuirà,in diversa composizione, anche sulle spese de giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese del