Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36672/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective special power of attorney lacking required date certification by counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36672/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the special power of attorney lacked the mandatory certification by the defense counsel regarding the date of issuance. Although the applicant argued the document was valid, the Court held that the specific statutory requirement for certifying the date subsequent to the administrative decision could not be surrogated by mere annotations or the client's own declaration. Consequently, the procedural defect rendered the appeal inadmissible under the relevant immigration procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, comma 3-septies, d.lgs. n. 25/2008; Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008: The special power of attorney for cassation appeals in Dublin transfer cases must explicitly contain a certification by the defense counsel that the date of issuance is subsequent to the communication of the contested decision; failure to provide this specific certification renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Dublin transfer appeal special power of attorney counsel certification requirement procedural inadmissibility date of issuance immigration procedural law cassation defect statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, comma 3-septies, d. lgs. n. 25 del 2008
Laprocura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35-bis, co.
Art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n. 25 del 2008
Laprocura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35-bis, co.
Art. 6, comma 1, lett. g, del d.l.n. 13 del 2017
n.25 del 20 08 – inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g, del d.l.n. 13 del 2017, come convertito dalla l.
l. n. 46 del 2017
13 del 2017, come convertito dalla l. n. 46 del 2017 – sono intervenute le Sezioni unite civili di questa Corte (sent.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 15177 del 1°.6.2021
46 del 2017 – sono intervenute le Sezioni unite civili di questa Corte (sent. n. 15177 del 1°.6.2021), affermando i seguenti principi di diritto:
sentenza n. 13 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29962/2020 R.G. proposto da : Rana Shahid Mehmood SULARHI, elettivamente domiciliato in Romavia A lberico II, 4, presso lo studio dell’avvocato Maria Rosaria Farina, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Coseano , per procura speciale su foglio separato allegato al ricorso -Ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -Intimato - avverso il Decreto d el T ribunale di T rieste n. 1285/2020 depositat o il22/9/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal Consigliere ANDREA ZULIANI; rilevato che:

Rana Shahid Mehmood Sularhi, cittadino del Pakistan, impugnò, d avanti al Tribunale di Roma , il provvedimento emesso dall’Unità Dublino presso il Ministero dell’Interno con cui era stato disposto il suo trasferimento in Slovenia – dove in precedenza il migrante era stato sottoposto a procedura di raccolta delle impronte digitalie portato in un campo per richiedenti asilo, dal quale si era poi allontanato – in esito a una richiesta di ripresa in carico presentata ai sensi dell’art. 18 Reg. CE 604/2013 ed accolta dallo Stato sloveno; il Tribunale di Trieste, davanti al quale il procedimento veniva riassunto dopo che il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza, con decreto del 22/9/2020, ri gett ò il ricorso , confermandoil provvedimento amministrativo impugnato; per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Rana Shahid Mehmood Sularh,articolato in due motiv i; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese; considerato che: preliminare, rispetto all’esame nel merito del ricorso, è il rilievo della sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3-septies, d. lgs. n. 25del 2008 (che regola il procedimento introdotto dal migrante per impugnare le decisioni di trasferimento adottate dalla citata Unità Dublino), in quanto la procura speciale rilasciata al difensore è autenticata solo nella sottoscrizione del conferente e non anche nella data del rilascio; sull’interpretazione dell’identico testo normativo contenuto nell’art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n.25 del 20 08 – inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g, del d.l.n. 13 del 2017, come convertito dalla l. n. 46 del 2017 – sono intervenute le Sezioni unite civili di questa Corte (sent. n. 15177 del 1°.6.2021), affermando i seguenti principi di diritto:

«L’art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successivaalla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richie sto , quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Laprocura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35-bis, co. 13, d. lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente»; nel caso di specie, invece, la procura speciale rilasciata al difensore su un foglio allegato al ricorso per cassazione, pur recand o l’indicazione «la firma è autografa», non contiene alcuna espressione del difensore volta a certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; tale preciso requisito (certificazione del difensore), imposto dalla legge con specifico riferimento alla forma della procura speciale, non può essere surrogato dalla mera indicazione della data del rilascio della procura nell’intestazione del ricorso, né dalla dichiarazione sulla data del rilascio che, nella procura , è attribu ita al solo cliente e non certificata dal difensore; da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2022, ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008 , così come interpretato dalle Sezioni unite; parte ricorrente non ha svolto difese per fornire elementi utili per mutare tale orientamento; non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo presentato controricorso la parte intimata; il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (anche su questo aspetto, la decisione si conforma a quanto statuito dalla citata sentenza n. 15177/2021delle Sezioni unite).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r