Cassation court dismisses appeal against administrative penalty for missing statutory procedural deadlines in rural development aid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Province of Sondrio's appeal against a lower court ruling that declared an administrative penalty null due to procedural delays. The appellant argued the Province lost the right to sanction after exceeding cumulative time limits set by regional regulations for verifying eligibility and issuing the penalty. The court held that these administrative deadlines differ from contractual performance periods and must be interpreted strictly according to the specific administrative act's text rather than general civil law principles on essential terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 lett. b) e lett. c) del decreto della Regione Lombardia 3562/2004; Art. 12 disp. prel. cod. civ.: Administrative procedural deadlines in regulatory acts are distinct from contractual performance periods and must be interpreted strictly based on the specific text of the administrative provision, not general civil law rules on essential terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5140-2021 proposto da: PROVINCIA DI SONDRIO, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi, 49, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Dal Molin (alessandro.dalmolin@milano.pecavvocati.it), rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Ambrosini; -ricorrente - contro ASSOVIUNO DI TAROTELLI MATTEO, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Amati con studio in Milano e domiciliato presso l’indirizzo digitale luca.amati@milano.pecavvocati.it ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2026/2020 della Corte d'appello di Milano, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; letta la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA 1. Assoviuno di Tarotelli Matteo proponeva opposizione contro il provvedimento amministrativo della provincia di Sondrio che disponeva la decadenza parziale della domanda di contributo del 31 agosto 2001, in ragione del mancato mantenimento della destinazione agrituristica dell’immobile per 10 anni; l’opponente veniva quindi condannato alla restituzione della somma di euro 37.098, 35 oltre interessi dalla revoca al saldo effettivo.
2. Avverso la decisione di primo grado il Tarotelli spiegava appello chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva e, nel merito, la declaratoria di nullità ed inefficacia del provvedimento della provincia di Sondrio.
3. Parte appellata chiedeva la conferma della decisione di prime cure.
4. La corte d’appello ha accolto il gravame dichiarando nullo il provvedimento adottato l’8 ottobre 2014 con cui la Provincia aveva disposto la decadenza dell’appellante dal contributo in in conto capitale concesso con provvedimento del 27 maggio 2002 (prot. 21389), per la parte relativa al fabbricato di Berbenno di Valtellina, frazione Monastero e la restituzione di euro 37.098,35.
5. A sostegno della decisione la corte d’appello, dopo avere ricostruito la procedura prevista nell’art. 7 lett.
b) e lett.
c) del decreto della Regione Lombardian. 3562 del 5 marzo 2004, e , in particolare, i riferimenti temporali rispettivamente contenuti in ciascuna delle due previsioni dell’art. 7 citato, “entro i quindici giorni successive dal ricevimento della nota da parte dell’interessato” per la verifica istruttoria dei presupposti della decadenza [nella lett.b)] ed a quello “entro e non oltre 30 giorni successive alla verifica di cui al punto b) ” [nella lett. c)] previsto per l’invio del provvedimento di decadenza parziale, ha argomentato che la provincia allorchè aveva adottato il provvedimento impugnato era decaduta dalla facoltà di emettere il provvedimento sanzionatorio nei confronti del Tarotelli per essere trascorso il termine complessivo fissato dalla procedura nelle suddette previsioni sub lett.b) e sub lett.
c) e quantificato in via prioritaria di 45 giorni decorrenti dalla ricezione delle controdeduzioni dell’interessato.
6. La cassazione della sentenza d’appello, resa pubblica il 31.7.2020, è chiesta dalla provincia di Sondrio con ricorso notificato il 24.02.2021 ed affidato ad un unico motivo, cui resiste Assovino di Tarotelli Matteo con controricorso, illustrato da memoria.
7. Il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 9768/2022.
8. Fissato all’udienza pubblica dell’11 novembre 2022, il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
9. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1, n.1 (rectius n.4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza della motivazione ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. .
11. Assume la provincia ricorrente che la corte d’appello, basandosi unicamente sul dato testuale dell’art. 7 lett.c) del decreto del dirigente dell’unità organizzativa della Regione Lombardia n. 3562/2004, ha disposto la nullità (e la contestuale carenza di efficacia ) del provvedimento di decadenza parziale del contributo emesso dalla provincia di Sondrio .
12. Si contesta in particolare che la corte d’appello abbia ritenuto perentorio il termine entro cui la provincia avrebbe dovuto emettere il provvedimento di decadenza del contributo, in quanto preceduto dalla dicitura “entro e non oltre” [art. 7, lett c) del decreto in questione] sul rilievo che “la dicitura della disposizione relativa al provvedimento di decadenza (entro e non oltre 30 giorni) è diversa rispetto ai termini impiegati per l’indicazione delle attività istruttoria da compiersi per la verifica dell’esistenza dei presupposti (“entro i 15 giorni successivi al ricevimento della nota dell’interessato”).
13. In altri termini la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’espressione “entro e non oltre 30 giorni”, a differenza della dicitura “entro i 15 giorni”, configurerebbe un termine perentorio non rispettato dalla provincia nel caso di specie.
14. La censura è infondata. 14.1. La corte d’appello ha così ricostruito i provvedimenti intervenuti in relazione alla vicenda sottoposta con l’impugnazione. 14.2. Il D.G.R. 22.11.2000 -disposizioni attuative della misura del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia relativo al sostegno in conto capitale ai programmi di investimento effettuati a fini agrituristici con l’allegato piano di sviluppo imponeva il mantenimento della destinazione agrituristica degli investimenti finanziati per almeno 10 anni quanto alle opere e per 5 anni quanto alle attrezzature, ex articolo 8. 7 e tale obbligo di correva dalla data di compilazione del verbale di accertamento. 14.3.
Con provvedimento del 27 maggio 2002 prot. n.2389 la giunta della provincia di Sondrio comunicava al Tarotelli la concessione del contributo in conto capitale per la ristrutturazione di fabbricato rurale per la somma complessiva di euro 62.373,23. 14.4. Con successiva comunicazione del 21 agosto 2013 prot.n. 22658 la provincia comunicava l’avvio dei controlli ex post, con esame dei documenti e sopralluoghi quanto ai fabbricati siti in località Monastero è meglio identificati nella stessa. 14.5. In tale comunicazione era specificato che essa costituiva a tutti gli effetti “avvio del procedimento di controllo”. 14.6.
Il verbale di controllo ai sensi della legge 102/90 dava conto che: la domanda di finanziamento inoltrata dal Tarotelli il 31 agosto 2001 era stata accolta e il verbale di esecuzione delle opere di acquisto delle dotazioni recava la data del 20 gennaio 2005; in data 21 agosto 2013 era stato avviato un controllo ex post in merito all’utilizzo del fabbricato oggetto di finanziamento ed era emerso che nel fabbricato in località Monastero erano residenti tanto Matteo Tarotelli, quanto l’ascendente, Erminia Gusmerini; dalla documentazione fiscale fornita dal beneficiario a decorrere dal 1 gennaio 2012 era emerso che dal 1 gennaio 2013 erano state emesse ricevute mensili per il pernottamento della Gusmerini; dai controlli ordinari effettuati dall’amministrazione in merito allo svolgimento dell’attività agrituristica era risultato che nel 2006 non era stata svolta l’attività di pernottamento, mentre nel 2008 erano state emesse due ricevute fiscali per un totale di cinque pernottamenti, peraltro non riferibili al fabbricato oggetto dell’accertamento. 14.7.
Il verbale richiamate, poi, le disposizioni del D.G.R. 22 novembre 2000 e, segnatamente, l’art. 8.7., dava conto del mancato mantenimento della destinazione agrituristica degli immobili per 10 anni con decorrenza dalla data di compilazione del verbale di accertamento del 20 gennaio 2005 ; infine, conteneva la proposta di decadenza parziale dal contributo presentato ai sensi della legge 102/90. 14.8. L’amministrazione provvedeva, quindi, a comunicare all’interessato l’avvio del provvedimento di decadenza. 14.9. Marco Tarotelli trasmetteva controdeduzioni datate 4 marzo 2014, con le quali illustrava lo svolgimento di attività agrituristica, costituita da eventi di degustazioni, attività di valorizzazione della cultura locale, presentazione di prodotti locali; segnalava, quanto al mancato pernottamento, plurime ragioni, integrate, in primo luogo, dall’assenza di richieste; in secondo luogo, da richieste pervenute in periodi dell’anno in cui l’attività agricola non consentiva l’impegno nella gestione del pernottamento (in luglio/agosto a causa dei trattamenti sociosanitari e in settembre/ottobre per la vendemmia); in terzo luogo, il Tarotelli evidenziava che errate trascrizioni dei recapiti telefonici, probabilmente anche a titolo doloso da parte di enti territoriali, avevano intralciato la possibilità di ospitare turisti durante la notte.
Infine, il Taradelli segnalava che l’immobile in questione, ubicato in via de’ Medici 46 era complementare rispetto ad altri immobili e l’attività agrituristica vi veniva svolta regolarmente, anche in difetto dei pernottamenti. 14.10. Con provvedimento datato 8 ottobre 2014 prot. 27829 la provincia di Sondrio disponeva la decadenza parziale dell’odierno appellante dal contributo ottenuto per attività agrituristica, a motivo dell’utilizzo del fabbricato con modalità non compatibili con l’agriturismo. 14.11. Tanto premesso la corte d’appello ha, come sopra già enunciato, rilevato che tra le controdeduzioni del Tarotelli del 4.3.2014 ed il provvedimento decadenziale dell’8.10.2014 era trascorso un termine superiore a quello di 30 giorni previsto dall’art. 7 lett.
c) del decreto della Regione Lombardia. Con riguardo a detto termine la corte osserva che, diversamente da quello di cui all’art. 7 lett.
b) previsto per le necessarie verifiche, esso potrebbe anche non essere perentorio , atteso la particolare complessità delle attività concernenti l’istruttoria che richiede sopralluoghi e connesse attività organizzative. Il termine dell’art. 7 lett.
c) nel prevedere che il provvedimento di decadenza deve intervenire “entro e non oltre 30 giorni dall’attività istruttoria di cui al punto b) , prevede una dicitura rafforzativa del termine di 30 giorni, indicato come “entro e non oltre” e argomenta che tale diversità letterale insieme alla diversità strutturale dell’attività rimessa all’amministrazione comporta che, una volta ricevute le controdeduzioni essa aveva 15 giorni od eventualmente un termine più lungo per le verifiche istruttorie o, in alternativa solo 30 giorni per emettere il provvedimento decadenziale. 14.12. Così ricostruite le prerogative dell’amministrazione a seguito dell’invio delle controdeduzioni da parte del Tarotelli, la corte d’appello ha rilevato che dal contenuto del provvedimento di decadenza dell’8.10.2014 non risultava essere stata svolta alcuna attività istruttoria in data successive all’inoltro delle predette controdeduzioni, con la conseguenza che, essendo trascorsi sette mesi dall’invio, la provincia non aveva osservato il termine previsto dall’art. 7, lett.
c) con ciò determinando nullità ed inefficacia del provvedimento di decadenza adottato senza il rispetto del suddetto termine. 14.13. Ciò posto, osserva il Collegio che la censura di carenza di motivazione sollevata dal ricorrente è destituita di fondamento; la motivazione infatti esiste e non è meramente apparente, essendo perfettamente idonea a far comprendere il percorso logico e giuridico seguito dai giudici (interpretazione letterale; confronto con altra disposizione; ubi dixit voluit…; vi è anche un tentativo di ricostruzione complessiva basata sulla necessità o meno di istruttoria a cui i diversi termini sarebbero correlati).
15. Non pertinenti appaiono, inoltre, i richiami all’art.1457 cod.civ. ed alla giurisprudenza della Corte in materia : “L'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito -la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto. (cfr. Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 10353 del 01/06/2020, Rv. 657818 - 01). 15.1. Tuttavia la fattispecie in esame non è assimilabile a quella della risoluzione per inadempimento del contratto. 15.2. Nel caso in eame viene in rilievo un termine ( quello di cui all’art. 7, lett.
c) previsto in un atto amministrativo ( il decreto dirigenziale 3562/2004 del Dirigente Unità Organizzativa Regione Lombardia, allegato n.4 al ricorso) che nel suo complesso risulta contenere le modifiche e le integrazioni apportate alla sezione prima del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relative al Piano di Sviluppo rurale 2000-2006 dell’Organismo pagatoreregionale. 15.3. Si tratta, come spiegato nel testo (allegato al ricorso) dell’introduzione del Manuale stesso, di previsioni volte a regolare in via preventiva una potenzialità indeterminata di casi, e quindi regolata, per quanto concerne l’interpretazione, dall’art.12 disp. prel. cod. civ., cui parte ricorrente, però, non ha fatto alcun riferimento, limitandosi a dedurre l’inesistente vizio motivazionale.
16. Atteso l’esito sfavorevole del ricorso, la ricorrente va condannata, in applicazione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo il D.M. 147/2022, come in dispositivo.
17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 3500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis