Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal of the lawsuit after bankruptcy closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the lawsuit. Although the client initially challenged a partial appeal regarding bankruptcy interest claims, they later submitted a certificate of bankruptcy closure and a request to withdraw the appeal. The court ruled that these actions satisfied the conditions for process extinction under Article 390 of the Code of Civil Procedure without addressing the underlying merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: A bankruptcy appeal is extinguished when the appellant formally requests withdrawal and the opposing party consents, terminating the proceedings without a decision on costs or merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14994/2015 R.G. proposto da : SPIRITO ALDO PIETRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ERMINI FILIPPO 68, presso lo studio dell’avvocato ARREDI ALESSANDRO (RRDLSN69M12C933T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO “FORNI ED IMPIANTI INDUSTRIALI DE BARTOLOMEIS S.P.A.” -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4523/2014depositata il 16/12/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.
RILEVATO CHE 1. – con ricorso inoltrato alla notifica il 12 /0 6 / 2015, l’avv. Aldo Pietro Giuseppe Spirito ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza n. 4523 del 16.12.2014 (non notificata) con cui la Corte d’Appello di Milano, nella contumacia del Fallimento “Forni ed Impianti Industriali ing. De Bartolomeis s.p.a.” (dichiarato in data 15/07/1996), ha accolto parzialmente l’appello contro la decisione del Tribunale di Milano che, decidendo sulla sua domanda ex art. 101 l.fall. proposta nel 2003 (dunque secondo il cd.
“vecchio rito”), aveva ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria gli interessi maturati sulla somma di euro 68.814,29 ammessa invece con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; 2. –il Fallimento intimato non ha svolto difese; CONSIDERATO CHE 3. – in data 20/09/ 2022 il difensore del ricorrente ha depositato copia del certificato attestante l’intervenuta chiusura del Fallimento intimato, in data 01/06/2016, nonché copia della dichiarazione a mezzo PEC con cui il ricorrente ha chiesto di depositare atto di rinunciaal ricorso per cassazione; 3.1.
– sussistono le condizioni per la pronuncia di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; 3.2. – non ricorrono i pr esupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 13636/2015, 3542/2017, 15996/2018)
P.Q.M.
La Corte dichiara estin