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Ordinanza — n. 36319/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's appeal for non-admission of damages claims in bankruptcy plan due to breach of duty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36319/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the bankruptcy administrator's opposition to a lawyer's claim for damages, ruling that the lawyer failed to disclose known liability claims in the bankruptcy plan. The court held that the lawyer, having served as advisor and administrator, had a duty to accurately represent the company's financial situation to justify the choice of continuity over liquidation. Consequently, the court found the lawyer's professional conduct non-compliant with deontological standards, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1460 c.c.; Art. 1176, comma 2 c.c.; Artt. 172 e 186-bisl. fall.: The bankruptcy administrator alone may allege breach of contract regarding the bankruptcy plan's viability, and the professional must prove the accuracy of their performance or attribute failure to unforeseen external factors.

Parole chiave

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bankruptcy administrator breach of contract bankruptcy plan professional duty liability claims continuity procedure deontological standards danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 1460 c.c.
Considerato che: - il ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art.
Art. 1176, comma 2 c.c.
1460 c.c., in relazione all’art. 1176, comma 2, c.c., e agli artt.
Artt. 172 e 186-bisl. fall.
art. 1460 c.c
Considerato che: - il ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 42093/21
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Testo completo

e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati Nicola Maragna e Alberto Saraceno, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via degli Scipioni, n. 265 -ricorrente- contro Fallimento di s.p.a. Protec, in persona del curatore, -intimato- per la cassazione deldecreto del tribunale di Verona, depositato in data 13 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 2 dicembre 2022 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Rilevato che: - Stefano Michelazzi chiese che fossero ammessi in prededuzione al passivo del fallimento della s.p.a.

Oggetto: Concordato preventivo- Fallimento - Consecuzione delle procedure- Credito del professionista incaricato- Eccezione d’inadenmpimento.RG n. 13811/20 Angelina-Maria Perrino estensore Protec i crediti che vantava per l’attività di assistenza prestata in favore della società ai fini della predisposizione di un piano di concordato in continuità; -in esito al rigetto del giudice delegato, il tribunale fallimentare ha respinto l’opposizione successivamente proposta; -a fondamento della decisione, e per il profilo rimasto d’interesse, il tribunale ha fatto leva sull’inattendibilità d ella situazione patrimoniale descritta; -ha evidenziato al riguardo che, sebbene fossero emerse condotte ascrivibili agli amministratori precedenti, tali da giustificare l’azione di responsabilità, delle quali l’opponente era a conoscenza, sia perché aveva rivestito la carica di advisor della società, sia perché ne era divenuto amministratore in pendenza dell’esecuzione del contratto di assistenza nella procedura di concordato preventivo, nessun cenno a crediti risarcitori derivanti dall’eventuale esperimento di tali azioni compariva nel piano concordatario , che, pure, presentava un paragrafo dedicato alla giustificazione della scelta della continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori assicurato da tale scelta rispetto all’alternativa liquidatoria e a quella fallimentare; - contro questo decreto propone ricorso Stefano Michelazzi per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo e illustra con memoria, cui non v’è replica.

Considerato che: - il ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 1176, comma 2, c.c., e agli artt. 172 e 186-bisl. fall., perché , si sostiene, non era nei compi ti e negli obblighi del ricorrente quello di illustrare nel piano i possibili crediti risarcitori derivanti da azioni di responsabilità, è infondato; - le sezioni unite di questa Corte hanno difatti chiarito che il curatore è(il solo) legittimato a eccepire, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., che il prestator e ha causalmente contribuito RG n. 13811/20 Angelina-Maria Perrino estensore all'allestimento di un concordato in realtà privo della sua causa concreta, cioè inidoneo al superamento della crisi d'impresa attraverso la regolazione cui è vocata la procedura, in tal modo giustificando la non ammissione al passivo, totale o parziale, essendosi interrotto il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura stessa; -il curatore ha dunque l’onere , secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, di allegare e provare l'esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la solo parziale utilità; per contro, a carico del professionista, e al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura, ricade l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento, oppure l’imputazionea fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell'evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento(Cass., sez. un., n. 42093/21 , punto 56 ); - nel caso in esame, il tribunale ha dato conto dell’eccezione , proposta dal curatore nel corso della verifica dello stato passivo , d’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assistenza (l’esistenza del quale è pacifica fra le parti); -ha quindi evidenziato che il ricorrente , che pure ha dedicato un paragrafo del piano di concordato alla giustificazione della scelta della continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori, e ha a tal fine indicato l’attivo realizzabile in sede fallimentare, ha omesso di evidenziare i crediti risarcitori derivanti da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di mala gestio, che erano da lui conosciuti o comunque conoscibili; - il che ha determinato, ha acclarato il tribunale con apprezzamento di fatto non censurato, l’inattendibilità della situazione patrimoniale rappresentata;RG n. 13811/20 Angelina-Maria Perrino estensore -la ricostruzione del tribunale esclude, quindi, la r ispondenza della condotta del ricorrente al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera, volta, come si è visto, a giustificare la scelta della continuità e il miglior soddisfaciment o dei creditori rispetto all’alternativa fallimentare (cfr. ancora Cass., sez. un., n. 42093/21, punto 57); - di contro, il ricorrente, lungi dall’allegare e a maggior ragione dal provare di aver adempiu to l’obbligo di rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l’ammissione alla procedura concordataria, si è limitato a opporre l’inesistenza di precetti di legge o di obbligazioni contrattuali concernenti l’illustrazione dei crediti risarcitori derivanti da azioni di responsabilità; -i l ricorso è respinto; -nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il2 dicembre 2022. Il presidente dott. Massimo Ferro