Court quashes bankruptcy appeal ruling, holding debt limit calculated at decision date, not filing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance Court's decision to revoke a bankruptcy declaration against Miemi Cart s.a.s. and its partner, Alfredo Limosani. Limosani argued the debt threshold was not met because the company had paid off a portion of its debt to the Municipality of Procida before the bankruptcy filing. The court ruled that the relevant date for calculating the minimum debt threshold is the date the tribunal decides on the bankruptcy request, not the filing date. Consequently, the appellate court's assessment of the debt status was overturned and the case was remanded for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, last paragraph, I.fall.; Art. 118, first paragraph, disp. att. cod. proc. civ.: The minimum debt threshold for bankruptcy eligibility must be calculated based on the total of matured and unpaid debts ascertained at the time the tribunal decides on the bankruptcy request, not at the date of the filing.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15511 - 2020 R.G. proposto da: LIMOSANI ALFREDO - c.f. LMSLRD53M02H985I - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Napoli, al Centro Direzionale, Isola E/5, presso lo studio dell'avvocato professor Luca Parrella che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MIEMI CART s.a.s. di Vicidomini Anna Rita - c.f. 06750790633 - in persona del legale rappresentante, Anna Rita Vicidomini, nonché VICIDOMINI ANNA RITA - c.f. VCDNRT66C68H072A - rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato Luigi Muro e dell'avvocato Umberto Corvino, elettivamente domiciliate in Roma, al viale delle Milizie, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Gianluigi Malandrino.
CONTRORICORRENTI CURATORE del del fallimento della "Miemi Cart s.a.s. di Vicidomini Anna Rita", nonché di Anna Rita Vicidomini (socio accomandatario), in persona dell'avvocato Giuseppina Campolo. INTIMATO avverso la sentenza n. 50 - 31.3/21.4.2020 della Corte d'Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di Napoli Alfredo Limosani chiedeva che fosse dichiarato il fallimento della "Miemi Cart s.a.s. di Vicidomini Anna Rita" nonché del socio accomandatario, Anna Rita Vicidomini.
Deduceva che era creditore della "Miemi Cart", cancellatasi dal registro delle imprese in data 15.11.2018, per il complessivo importo di euro 26.000,00 in virtù della sentenza n. 13215/2016 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato. Deduceva che, giusta certificazione rilasciata dal Comune di Procida, la società in accomandita era altresì debitrice del Comune di Procida per l'importo di euro 17.268,14.
2. Non si costituivano né la "Miemi Cart s.a.s. di Vicidomini Anna Rita" né Anna Rita Vicidomini.
3. Con sentenza n. 190 del 14.11.2019 il tribunale dichiarava il fallimento.
4. La "Miemi Cart s.a.s. di Vicidomini Anna Rita" ed Anna Rita Vicidomini proponevano reclamo. Instavano per la revoca della dichiarazione di fallimento. Resisteva Alfredo Limosani. Non si costituiva il curatore del fallimento.
5. Con sentenza n. 50 dei 31.3/21.4.2020 la Corte d'Appello di Napoli accoglieva il reclamo e revocava la sentenza n. 190/2019 del Tribunale di Napoli. Evidenziava la corte, in ordine al motivo di reclamo con cui si era addotto che i debiti scaduti ed insoluti erano di importo inferiore ad euro 30.000,00, che le reclamanti avevano prodotto attestazione del Comune di Procida in data 18.2.2020, ove si certificava che la "Miemi Cart" era debitrice del medesimo Comune per la minor somma di euro 8.630,00 e che l'accomandita aveva fatto luogo ai pagamenti alle scadenze previste come da piano di rateizzazione in data 20.1.2020. Evidenziava dunque che l'esposizione debitoria nei confronti del Comune di Procida era da reputare non ancora scaduta e quindi che non era da tener in conto ai fini della soglia debitoria di cui all'art. 15, 9 0 co., I.fall.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Alfredo Limosani; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione. La "Miemi Cart s.a.s. di Vicidomini Anna Rita" ed Anna Rita Vicidomini hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore, con distrazione, delle spese del giudizio di legittimità. Il curatore del fallimento della "Miemi Cart s.a.s. di Vicidomini Anna Rita" nonché di Anna Rita Vicidomini non ha svolto difese.
7. Il ricorrente ha depositato memoria.
8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 I.fall. Deduce che, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, la rateizzazione del debito non costituisce transazione bensì semplice dilazione ai fini del pagamento.Deduce che la rateizzazione cui la Corte di Napoli ha attribuito rilievo, sarebbe stata accordata in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, laddove, viceversa, ai fini di cui all'art. 15, 9° co., I.fall., occorre aver riguardo ai debiti scaduti ed insoluti alla data della dichiarazione di fallimento. Deduce che la Corte di Napoli ha dato atto che la "Miemi Cart" è debitrice dell'importo di euro 8.630,00, sicché la somma di tale importo e dell'importo dell'esposizione debitoria nei confronti di egli ricorrente determina senz'altro il superamento della soglia di cui all'art. 15, 9° co., I.fall.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 101 cod. proc. civ. e dell'art. 18 I.fall. Deduce che la Corte di Napoli, ai fini di cui all'art. 15, 9° co., I.fall., ha tenuto conto di un documento non indicato all'atto della proposizione del reclamo, depositato, senza alcuna comunicazione a controparte dell'avvenuto deposito, nel fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza del 19.2.2020 innanzi alla corte d'appello. Deduce quindi che non ha avuto alcuna possibilità di controdedurre e replicare in ordine al documento irritualmente depositato, viepiù che la corte d'appello non ha ritenuto di accordare un termine per note. Deduce che, se avesse avuto la possibilità di controdedurre e replicare, avrebbe evidenziato circostanze correlate al numero di protocollo ed al contenuto del documento irritualmente depositato.
10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la Corte di Napoli, ai fini di cui all'art. 15, 9 0 co., I.fall., non ha tenuto conto, così come addotto con la comparsa di costituzione in sede di reclamo e documentato mercé deposito dello stato passivo, che sono stati, in sede di verifica del passivo, al di là del debito nei confronti di egli ricorrente, accertati a carico della "Miemi Cart" debiti per euro 60.590,58 in privilegio e per euro 4.870,36 in chirografo.
11. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 111 Cost. Deduce che la Corte di Napoli ha, da un canto, affermato che alla data della dichiarazione di fallimento non sussistevano debiti scaduti ed insoluti di ammontare pari o superiore ad euro 30.000,00; ha, d'altro canto, rilevato che alla data della dichiarazione di fallimento la "Miemi Cart" era altresì gravata da un debito ulteriore di euro 8.630,00. Deduce che in tal guisa l'impugnata sentenza è inficiata da un contrasto irriducibile tra affermazioni divergenti.
12. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 111 Cost. Deduce che la Corte di Napoli non ha per nulla motivato, allorché ha affermato che l'esposizione debitoria della "Miemi Cart" nei confronti del Comune di Procida era stata rateizzata ed il corrispondente credito non era esigibile.
13. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; i suo buon esito assorbe e-ii.taia la disamina degli ulteriori motivi.
14. Va in premessa ribadita, ai sensi dell'art. 118, 1° co., disp. att. cod. proc. civ., l'elaborazione di questa Corte di legittimità.Ovvero l'insegnamento secondo cui, ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, ult. co ., I.fall., deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. Cass. 27.5.2015, n. 10952).
15. Su tale scorta va condivisa e recepita la censura in secondo luogo veicolata dal primo mezzo di impugnazione (cfr. ricorso, pagg. 12 - 13). Ovvero la doglianza a tenor della quale ha errato la Corte d'Appello di Napoli ad attribuir valenza alla rateizzazione dell'esposizione debitoria nei confronti del Comune di Procida; e tanto siccome la rateizzazione è stata accordata in data 20.1.2020 (cfr. sentenza d'appello, pag. 3), ovvero in epoca successiva al dì - 14.11.2019 - della dichiarazione di fallimento. Del resto, ulteriormente, il ricorrente ha posto in risalto che la rateizzazione sarebbe, per giunta, successiva all'ammissione al passivo, passivo ove l'ente per la riscossione figura ammesso per euro 60.590,58 in privilegio e per euro 4.870,36 in chirografo (cfr. ricorso, pagg. 12 - 13).
16. In pari tempo è in toto da recepire pur il rilievo in primo luogo veicolato dal primo mezzo di impugnazione (cfr. ricorso, pag. 11). Ovvero la deduzione secondo cui la rateizzazione - evidentemente qualora fosse stata accordata in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento - si risolve in una semplice dilazione dell'adempimento che "non comporta il venir meno del debito o, comunque, dello stato d'insolvenza" (così ricorso, pag. 11).
17. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 50 dei 31.3/21.4.2020 della Corte d'Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa 6( 6 corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dalla pronuncia di questa Corte n. 10952/2015 dapprima menzionata.
18. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione e nei limiti dell'accoglimento del primo motivo la sentenza n. 50 dei 31.3/21.4.2020 della Corte d'Appello di Napoli e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legit