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Decreto — n. 35953/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares bankruptcy appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 35953/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The procedural outcome relied on Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, which govern the requirements and effects of withdrawing a lawsuit. Since the defendant accepted the withdrawal, the court found no need to rule on costs or schedule a hearing, thereby extinguishing the proceedings entirely.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A lawsuit is extinguished by the plaintiff's formal withdrawal, which, if accepted by the defendant, obviates the need for further judicial determination on costs or scheduling.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure bankruptcy appeal acceptance of withdrawal condono delle spese procedurali assunzione delle spese rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 6384/2021 R.G. proposto da: GIROLAMI SARA, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Gianni Tognoni, e domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro FALLIMENTO ICF – INDUSTRIE CALZATURE FIORENTINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore dott. Marco Lombardi, rappresentatoe difeso da ll’avvocato Giulio Ciofini, ed elettivamente domiciliatopresso lo Studio dell’avvocato Vittorio Nuzzaci in Roma, Via della Giulianan.44; - controricorrente– avverso l’ordinanza/decreto n.cron. 79/2021 del 31/01/2021 del Tribunale di Firenze; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 1° dicembre 2022 Il P