Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Giacomo Francesco Saccomanno, voluntarily withdrew the case against the bankruptcy administrator of Mercurio Quisisana s.p.a., while the opposing party accepted this withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review or judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's voluntary withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the underlying dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5143/2021 R.G. proposto da: SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO, rappresentato e difeso da sé medesimo, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via del Mascherino n.72; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale– contro MENNUTI MICHELE, non in proprio ma nella qualità di curatore del Fallimento Mercurio Quisisana s.p.a., rappresentato e difes o dall’avvocato Fulvio Ferlito, e domiciliatopresso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazionein Roma, Piazza Cavour; - controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n.1277/2020 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 10/7/2020; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controparte; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controparte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 1° dicembre 2022