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Ordinanza — n. 35785/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court ruling on bankruptcy plan failure due to market crash.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35785/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the voluntary liquidator's appeal against the appellate court's confirmation of a bankruptcy plan's dissolution. The lower court found the plan failed because the real estate asset was sold at less than half its estimated value, leaving creditors with only 30% satisfaction. The Supreme Court upheld this decision, noting the liquidator failed to prove the market decline was caused by the debtor's fault and that the plan's failure was an objective economic reality rather than a legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 186 l.fall.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: The bankruptcy court may dissolve a preventive bankruptcy plan if its concrete cause is lost due to non-performance of minor importance, provided the decision is not motivated in a way that renders it legally null.

Parole chiave

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preventive bankruptcy plan dissolution due to failure concrete cause of plan market value decline lack of fault attribution appellate court review creditor satisfaction ratio disdetta della locazione commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 186 l.fall.
– Qu a nto al secondo mezzo , la motivazione della corte d’appello, per quanto non del tutto perspicua, è palesemente fondata su consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di causa concreta del concordato preventivo e di risoluzione ex art. 186 l.fall.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
4, per violazione dell’art. 132, co.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
– Il primo motivo denunzia « omess a valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art.
art. 360 c.p
–Il secondo mezzo deduce la « nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23940/2017
Cass. 22598/2018
Cass. 7090/2022
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento
Cass. Sez. U, 34476/2019
Cass. 5987/2021
U, 34476/2019;Cass. 5987/2021).
Cass. Sez. U, 8053/2014
Cass. 17730/2022
Italian Supreme Court dismisses appeal on breach of contract, citing appellate court's correct burden of proof allocation.
Cass. Sez. U, 20867/2020
r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
Cass. Sez. U, 4315/2020
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5649/2019 R.G. proposto da : ROMEO ANTONINO SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del l iquidatore volontario, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DI RIPETTA 142 (STUDIO MORCELLA), presso lo studio dell’avvocato POLIMENI NATALE (PLMNTL69M20H224I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AMICO GIOVANNI (DMCGNN57D17H224B) -ricorrente- contro MATE GIUSEPPE, CALLUSO ANNALISA, ERRIGO RAFFAELE, FRANCO CHIARA, FRANCO FILOMENA, IARIA PAOLA, IELO DANIELA, PALMETA GIORGIO, PROVENZANO FORTUNATA, SANTISI LUIGI, SURACE VINCENZO -intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.354/2019 depositat o i l 11/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – Con il decreto indicat o in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo proposto da Romeo Antonino S.r.l.in Liquidazione e in Concordato Preventivo contro il decreto del 15/12/2017 con cui Tribunale di Reggio Calabria, su istanza proposta il 26/11/2015 da undici ex dipendenti, aveva dichiarato risolto il concordato preventivo liquidatorio della predetta società, omologatoin data 08/06/2011 . 1.1. – Il concordato prevedeva che l’attivo sarebbe stato in massima parte realizzato grazie alla vendita, al prezzo stimato di 16 milioni di euro, di un immobile sito in Villa S an Giovanni (che ospitava il centro commerciale “Perla dello Stretto”), a suo tempo concesso in leasing alla Romeo da Locat S.p.a. ( poi Unicredit Leasing S.p.a. ) , in quanto il contratto era stato risolto e la ex concedente avrebbe dovuto corrispondere alla ex conduttrice l’eccedenza del prezzo ricavato rispetto al proprio credito residuo, inizialmente dichiarato pari ad euro 3.492.381,61 in sede concordataria; sennonché, detto immobile era stato venduto a meno della metà del prezzo stimato e Unicredit, assumendo che il suo credito era pressoché equivalente, aveva trattenuto interamente il ricavato; di conseguenza il tribunaleaveva accertato che, oggettivamente, il concordato era venuto meno alla sua funzione, poiché « nella migliore delle ipotesi , considerando un incasso di €2.300.000 per Gizzeria e nessun incremento dei debiti nei confronti dell'Unicredit leasing, l'attivo r ealizzabile … sarebbe [stato] pari alla somma massima di €10.098.950,54 a fronte della previsione di entrata di € 20.831.263,00 », con conseguente soddisfacimento dei creditori privilegiati non più integrale bensì ridotto del 30% e senza alcun a possibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari. 1.2.

– L a corte d’appello ha confermato la risoluzione del concordato per i l venir meno del la sua causa concreta , indipendentemente dall’accertamento della colpa della debitrice, della quale, peraltro, non era stato dichiarato il fallimento. 2. – Avverso detta decisione il liquidatore volontario della Romeo Antonino S.r.l. in Liquidazione e in Concordato Preventivo ha proposto ricorso per cassazione affidato a du e motiv i , illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 2.1. – Il primo motivo denunzia « omess a valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5, c . p . c . ) » – vale a dire la pendenza dinanzi al Tribunale di Milano della domanda di condanna al risarcimento dei danni per oltre 15 milioni di euro contro Unicredit leasing, per la “svendita” del complesso immobiliare già concesso in leasing (domanda medio temporeaccolta, per quanto riferito in memoria, per soli € 3.991.706,06, con sentenza del 15/04/2021 oggetto di appello principale e incidentale) – c he, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia , con conseguente «vera e propria violazione di legge processuale per nullità della sentenza mancante della idonea motivazione ex art. 132 n. 4)». 2.2.

–Il secondo mezzo deduce la « nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.», stante l’irriducibile contraddittorietà del decreto impugnato laddove afferma, per un verso, che il concordato preventivo è risolubile anche per impossibilità sopravvenuta, a prescindere dalla colpa del debitore, e per altro verso che dal concordato discende in capo al debitore l’obbligo giuridico di adempierlo, sicché la causa della risoluzione sarebbe l’inadempimento, «nel qual caso – però – non si vede come si possa prescindere da un profilo di “colpa” imputabile al debitore». 3.

–Entrambi i motivi sono infondati. 3.1.– Quanto al primo, è lo stesso ricorrente a d ammettere che il fatto di cui si lamenta l’omesso esame è stato in realtà esaminato dalla Corte d’appello, la quale a pag. 10 del decreto impugnato dà atto, sulla base della relazione degli organi della procedura del 7 maggio 2015, che «tra le cause di tale insuccesso v’era senz’altro stata la flessione rilevante (coincidente con il grave periodo di crisi recessiva generalizzata del quadriennio 2010-2013) del mercato immobiliare non residenziale del territorio, con decremento dei valori di oltre il 40%», e nella successiva pagina sottolinea che il reclamante «non h a contestato l’esattezza delle stime e previsioni» degli organi suddetti , ma si è limitato a prospettare l’incidenza che avrebbe potuto avere «l’esito favorevole delle azioni di responsabilità da ultimo incoate dall’amministrazione giudiziale», però «trasc urando del tutto di riconoscere l'incertezza ed obiettiva non pronosticabili tà del relativo epilogo (e , comunque , la plurisolubilità delle questioni poste indetta sede giudiziaria)».

D’altro canto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più consent ito sindacare in sede di legittimità la contraddittorietà e l’ insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022 ) , sicché tutti gli ulteriori rilievi svolti nel motivo attengono al merito, presupponendo una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, che resta in sindacabile anche quando veicol ata , come nel caso di specie,attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (Cass.

Sez. U, 34476/2019;Cass. 5987/2021). 3.2. – Qu a nto al secondo mezzo , la motivazione della corte d’appello, per quanto non del tutto perspicua, è palesemente fondata su consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di causa concreta del concordato preventivo e di risoluzione ex art. 186 l.fall. per inadempimento di non scarsa importanza, sicchéessa non integra affatto quella anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dando luogo a nullità della sentenza in relazione a l "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., e che si esaurisce (sempre che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali) nella "mancanza assoluta di moti vi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ferma restando l’esclusione di ogni rilevanza del sempli ce difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

Sez. U , 8053/2014 ; conf., ex plurimis , Cass. 17730/2022). 4. – Il rigetto del ricorso non richiede alcuna pronuncia sulle speseprocessuali, in assenza di difese degli intimati. 5. – Sussistono i presupposti per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigettail ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, c