Cassation appeal dismissed because the client's lawyer withdrew the appeal without notifying the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Rehman Abdul against a partial administrative decision granting him special humanitarian protection. Although the client's lawyer submitted a withdrawal notice, it was never formally notified to the Ministry of the Interior, which constitutes the opposing party. The court ruled that such a unilateral withdrawal is inadmissible for extinguishing the proceedings unless communicated to the counterparty, thereby rendering the appeal inadmissible due to lack of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; A unilateral withdrawal of a cassation appeal is inadmissible for extinguishing the proceedings unless notified to the opposing party, and failure to notify renders the appeal inadmissible due to the surcoming lack of interest of the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21262/2021 R.G. proposto da : REHMAN ABDUL, elettivamente domiciliato in MODENA CORSO DUOMO 20, presso lo studio dell’avvocato ASCARI DAVIDE (SCRDVD72H11F257D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE LECCE n. 9748/2020 depositata i l 20/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO Considerato che : REHMAN ABDU, cittadino pakistano, ha proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Lecce nr 9748/2020 che lo aveva parzialmente accolto limitatamente alla domanda di protezione umanitaria accertando il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale. Avverso tale decreto REHMAN ABDU ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito solo formalmente il Ministero degli Interni . Con atto del 19.12.2021 il difensore, munito di procura che lo abilitava alla rinuncia, ha comunicato la rinuncia agli atti del suo assistito.
L'atto dirinuncia in oggetto non risulta notificato al Ministero. Va pertanto rammentato al proposito che "Larinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzionedel processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire ilgiudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.". (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 - 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 01).
Non si fa luogo alla disciplina sulle spese in assenza di attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dic