Cassation appeal dismissed due to dispute termination; court orders full cost compensation and waives penalty fee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying dispute regarding the bankruptcy estate had ceased to exist. Both parties, representing the debtor's administrators and the creditor, agreed to terminate the controversy and requested full cost compensation. The court granted this request, ruling that the punitive doubling of the unified contribution fee applies only when the appeal is confirmed or rejected for inadmissibility, not when the case ends due to termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; Art. 1, comma 17, L. 228/2012: The punitive doubling of the unified contribution fee for cassation appeals is applicable only upon integral confirmation or ordinary inadmissibility, not when the appeal is declared inadmissible due to the termination of the subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onsigliere Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: sulricorso 29589/ 2014 proposto da RussoNicola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Iuliano Damiano e Vitale Vincenzo, giusta procura n ell’ atto di costituzione di nuovo difensore , damianoiuliano@avvocatinapoli.legal.mail.it e avv.vincenzo.vitale@pec.giuffre.it; -ricorrente – Contro R.G.N. Ud.2.12.2022 Pagina2di 3 - RGN 29 589 /20 1 4 estensore cons. m.ferro FallimentoCarmine Giulio Russo Di Nicola S.p.a., in persona dei curatori pro tempore, avv. Sandulli Federica, dott.ssa Celentano Alessia e dott.
SalvatiGennaro, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Parrella Luca, giusta procura in calce al l’atto ( pec indicata per le comunicazioni e notificazionidomenicoparrella2@avvocatinapoli.legalmail.it); -controricorrente - per la cassazione de l decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 03/11/2014,n. 1048/2014, rep. 3636/2014 ; uditala relazione della causa svolta dal Presidente relatore dott. Massimo Ferroalla camera di consiglio del 2 dicembre 2022 . FATTIDI CAUSA Rilevatoche: 1.Nicola Russo impugna il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il03/11/2014, n. 1048/2014, rep. 3636/2014, che ha parzialmente accolto lasua opposizione allo stato passivo nel Fallimento Carmine Giulio Russo Di Nicola S.p.a., così ammettendo lo , in chirografo, per la somma di euro 88.026,69; 2.le parti, in persona dei rispettivi procu ratori e come da sottoscrizione anche personale, successivamente alla fissazione della presente udienza hannodichiarato, con separati e convergenti atti, di aver altrimenti definito lacontroversia e così concordemente chiedono dichiararsi la cessazione d ella materiadel contendere; 3.le spese dell'intero giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vannointegralmente compensate, dando altresì seguito al principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero co n la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di Pagina3di 3 - RGN 29 589 /20 1 4 estensore cons. m.ferro inammissibilitàsopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere(Cass. 3542/2017, 20697/2021)
P.Q.M.
laCorte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materiadel contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite;ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma