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Ordinanza — n. 35639/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy administrator's appeal on procedural grounds regarding judicial expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35639/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared both appeals inadmissible, ordering the bankrupt administrators to pay the bankruptcy estate's legal fees. The bankruptcy administrator argued that the lower courts erred in assessing the uncertainty of the claimant's position and misapplied rules on judicial expense compensation. The Court rejected these arguments, stating that the first-instance findings were clear and that the higher court cannot re-evaluate the gravity of factual uncertainty without violating its own procedural limits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the gravity of factual uncertainty established by lower courts when deciding on judicial expense compensation, and generic assertions of illogicality regarding factual interpretation are inadmissible in proceedings on admissibility.

Parole chiave

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judicial expense compensation bankruptcy administrator liability procedural inadmissibility factual uncertainty assessment Cassation review limits cattiva gestione compenso del curatore fallimentare responsabilità dell'amministratore dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente Cri s tiano Landi deduce: 1.Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 91 c.p.c.
3, c.p.c., per avere con motivazione illogica ed erronea ravvisato nei fatti oggetto di causa un quadro di rilevante incertezza della situaz ione di fatto, nonostante che l’applicazione del principio di soccombenza imponesse l’applicazione dell’art. 91 c.p.c.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.
art. 91 c.p
3, c.p.c., per avere con motivazione illogica ed erronea ravvisato nei fatti oggetto di causa un quadro di rilevante incertezza della situaz ione di fatto, nonostante che l’applicazione del principio di soccombenza imponesse l’applicazione dell’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 15495/2022
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Testo completo

da LandiCristiano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Andrea Dianda e Franco Cicchiello con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Alessandria, 119 –ricorrente– contro Fallimento Landi Giocondo C. s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Andreucci con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Sassani, in Roma, via XX Settembre, 3 -controricorrente- E da Landi Andrea, rappresentato e difeso dall’ Avv. Maria Silvia Marchesi con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Falvo d’Urso, in Roma, via delle Milizie, 106 -ricorrente incidentale – contro Oggetto: compensazione spese giudiziali Fallimento Landi Giocondo C. s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv.

Mario Andreucci con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Sassani, in Roma, via XX Settembre, 3 -controricorrente- avverso la sentenza n. 2873/2018 del 26.11 .2018 del la Corte di Appello di Firenze. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre2022 dal Consigliere Daniela Valentino; FATTI DI CAUSA Con sentenza n.1255/2017, il Tribunale di Firenze - Sezione Specializzata in materia di Impresa- acco g l ieva parzialmente la azione di responsabilitàavanzata dal Fallimento Landi Giocondo C. s.r.l. nei confronti de gli ex amministratori della società fallita e di altri soggetti concorrenti, ed in particolare: - accerta va l a responsabilità per mala gestio d egl i ex amministratori Maurizio Landi, Paolo Landi e Claudio Landi, condannando Maurizio Landi a pagare alla Curatela, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 1.409.508,00, di cui € 361.609,00in solido con Paolo Landi e Claudio Landi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; -condannava Paolo Landi e Claudio Landi, in solido tra loro e con Maurizio Landi, a pagare al Fallimento la somma di € 361.609,00, oltre interessi e rivalutazione; - respin geva invece la domanda della Curatela del Fallimento nei confronti di Andrea Landi,Cristiano Landi, Massimiliano Landi e Paolo Checchi; - condanna va Maurizio Landi, Paolo Landi e Claudio Landi, in solido tra loro, a pagare alla Curatela del Fallimento le spese processuali, e condanna va quest’ultima a pagare le spese processuali ai convenuti costituiti Cristiano Landi e Andrea Landi, liquidandole per ciascuno in € 36.144,03 a titolo di compenso, oltre alle spese generali nella misura del 15%, all'IVA e al CPA come per legge.

Il primo Giudice, dopo aver diffusamente esposto le ragioni per le quali ritenevasussistere la responsabilità per atti di mala ge stio da parte di Maurizio Landi, Paolo Landi e Claudio Landi, riteneva: che lacessione a TRE ELLE s.r.l. del ramo di azienda avente ad oggetto lo sfruttamento della cava Faniellointegrasse un’ operazione della quale doveva rispondere l'Amministratore dell'epoca Maurizio Landi, e nessuna responsabilità poteva essere attribuita a Cristiano Landi quale amministratore di TRE ELLE s.r.l.; che , in relazione ad altra vicenda (vendita a terzi, poi non perfezionata,di un opificio che era affittato ad altra società),non era configurabile in generale come atto di mala gestio , addebitabile all'organo amministrativo in concorso con i beneficiari dell'operazione, l'iscrizione in data 16.11.2009 al passivo dello stato patrimoniale (sotto la voce "D. debiti") dei debiti -che la venditrice Landi Giocondo si era accollata- per la cessione di quote di minoranza della società affittuaria dell’opificio (Landi Group) intestate aCristiano Landi, Andrea Landi, Massimiliano Landi e Paolo Checchi per un ammontare di € 421.957: escludeva peraltro che il comportamento dei cedenti le quote integrasse un fatto illecito dell'extraneus concorrente con la mala gestio dell'organo amministrativo , e ciò per l'ovvia considerazione che, in realtà , la accollante società Land i Giocondo non aveva effettuato alcun esborso a favore dei cedenti le quote sociali e non aveva,quindi, subito alcun pregiudizio economico .

A ccertava inoltre che non era stato dimostrato il compimento da parte degli amministratori di atti distrattivi a favore di Massimiliano Landi e Cristiano Landi in quanto la vendita di alcuni beni strumentali a favore del primo aveva determinato una plusvalenza per la società cedente, e non risultava che la vendita di un ’ autovettura e di arredi a favore di Cristiano Landi avesse causato un indebito arricchimento per l'acquirente e un danno ingiusto per il venditore.In definitiva il tribunale riteneva accertati come atti di mala gestio da parte dei membri del Consiglio di amministrazioneMaurizio Landi, Paolo Landi e Claudio Landi solo la contabilizzazione di crediti Iva inesistenti per un ammontare di € 361.609 e da parte del solo Maurizio Landi la cessione a prezzo vile della cava Faniello alla TRE ELLE s.r.l. per l'importo di € 1.047.899, il tutto per un totale di € 1.409.508 per quanto riguardava Maurizio Landi e di € 361.609 per quantoriguardava Paolo Landi e Claudio Landi.

Proponeva appello il Fallimento Landi Giocondo C. s.r.l. lamentando cheil Giudice di primo grado av eva errato nell’ esclu dere la responsabilità di Landi Cristiano, Landi Massimiliano, Landi Andrea e Checchi Paolo , sia per le soprav venienze passive per cessione di quote sia per la responsabilità da fatto illecito di Landi Cristiano relativamente alla cessione del ramo diazienda "Cave Faniello". La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata , in parziale riforma compensava le spese di primo grado tra la Curatela del fallimento e Cristiano e Andrea Landi; confermava nel resto la sentenza di primogrado, compensando anche le spese del grado tra la Curatela e Cristiano e Andrea Landi.

Avverso tale sentenzail sig. Cristiano Landi ha proposto ricorso, con attonotificato in data 10.6.2019 ( ore 17 , 55 ), con due motivi. Anche il sig. Andrea Landi ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato nella medesima data del 10.6.2019 ma in ora successiva (ore 19:57), con quattro motivi. L’intimato Fallimento Landi Giocondo C. s.r.l. si è costituito con due controricorsi, contestando le deduzioni del sig. Cristiano Landie del sig. Andrea Landi. Il ricorrente Cristiano Landi e il contro ricorrente hanno presentato memorie ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente Cri s tiano Landi deduce: 1.Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., nonchè ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 5 c.p.c.per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dalla l. n.69/2009 ratione temporisapplicabile - motivaz ione inesistente o apparente. La Corte avrebbe motivato la compensazione delle spese sulla difficoltà degli accertamenti di fatto relativi alla posizione dell’odiernoricorrente con una motivazione apparente, non considerando che la domanda nei confronti del ricorrente era stata rigettata per motivi di diritto, sulla dimostrazione dell’acquisto ad un prezzo inferiore al valore e sulla circostanza che egli non era mai stato amministratore della società Landi fallita. 2.Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2,n.4, c.p.c. nonchè ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69/2009 ratione temporis appl icabile - motivazione inesistente o apparente , perplessa o incomprensibile.

La Corte avrebbe adottato una motivazione incomprensibile facendo riferimento alle difficoltà istruttorie di accertamento in fatto: ma se le domande nei confronti del ricorrente erano state disattese per questioni di diritto non si comprenderebbe la motivazione. 2.1 Il primo e il secondo motivo sono connessi e possono essere esaminati unitariamente. La Corte di merito ha precisa to che «la decisione è stata assunta in un quadro di rilevante incertezza della situazione di fatto e delle risultanze istruttorie emergenti nel caso specifico in riferimento alle posizioni di Cristiano Landi e Andrea Landi»:tale motivazione si mostra chiara e tutt’altro che generica o illogica.

In sede di legittimità è possibile accertare che non risulti violato ilprincipio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che siano addotte, a sostegno della disposta compensazione ex art.92 comma 2 cod.proc.civ. (nel testo derivante dalla nota Corte Cost.n.77 del 2018),ragioni palesemente o macroscopicamente il logiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza ed illogicità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale del giudice di merito (Cass., n. 1164/2022). Esula invece dal sindacato di legittimità , e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nell’ipotesi di presenza di giusti motivi (Cass., n.15317/2013;

Cass., n. 24502/2017), che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza ( Cass., n. 1950/2022):tali motivi devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., n. 16037/2014) e possono essere, come nel caso di specie, sicuramente le oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (ex multis Cass., n. 24531/2010; C ass., n. 1997/2015; Cass., n. 14234/2016), o, più specificamente, alla luce della particolare laboriosità della indagine peritale (Cass., n. 20049/2022).

I l sindacato della Corte , d unque, non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità" delle ragioni esposte , senza violare i limiti che lo connotano(Cass.n.15495/2022). I motivi sono pertanto inammissibili. Il ricorrente incidentale Andrea Landideduce:

3. L i mitatamente ai punti nn.1 e 3 del dispositivo, ai sensi dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c., in relazione all'art.360, n.4 , c . p . c . , per aver il Giudice di secondo grado, con motivazione irriducibilmente contraddittoria, statuito la compensazione delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio adducendo a giustificazione di tale statuizione un quadro di rilevante incertezza nell'accertamento della posizione del ricorrente, nonostante che la estraneità del ricorrente (anche quale ex amministratore, in relazione a bilanci relativi ad esercizi sociali in cui egli non svolgeva più tale funzione) rispetto alle contestazioni mosse dalla curatela fosse, a suo parere, del tutto pacifica e rilevabile senza particolari difficoltà di giudizio, salva la necessità di discostarsi dalla CTU parzialmente carente.Nella sentenza si afferma anche che nel procedimento penale , che aveva visto coinvolto il sig.

Landi Andrea dal reato di bancarotta fraudolenta, sia stata esclusa la responsabilità del ricorrente rilevando la legittimità di dette operazioni e si precisa che già una lettura della visura camerale della Landi Group s.r.l. (dalla quale si evince come i soci di minoranza di detta società — tra i quali anche il ricorrente — non ebbero a rientrare in possesso delle rispettive quote cedute) dimostri chiaramente come l'operazione contabile contestata dalla Curatela non possa considerarsi come operazione inesistente.

4. In via subordinata al primo motivo si censura la sentenza impugnata, limitatamente ai punti nn.1 e 3 del dispositivo, per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere con motivazione illogica ed erronea ravvisato nei fatti oggetto di causa un quadro di rilevante incertezza della situazione di fatto tale da giustificare la compensazione delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio in applicazione dell'art.92, comma 2, c.p.c., nonostante le risultanze dell'accertamento svolto in punto di fatto — riassunte nel primo motivo di impugnazione — imponessero l'applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. in punto di ripartizione della spese di lite di ambo i gradi di giudizio.

5. In via subordinata al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata, limitatamente al punto n.1 del dispositivo, ai sensi dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c., in relazione all'art.360, n.4 , c . p . c . , per aver il Giudice di secondo grado, con motivazione irriducibilmente contraddittoria, statuito la compensazione integrale delle spese dilite del primo grado di giudizio, ravvisando un quadro di rilevante incertezza nell'accertamento della posizione del ricorrente, nonostante che l’ elemento (unico) di complessità della vicendasia il fatto che il Giudicante — primo e secondo grado — si sia, in parte , discostato dai risultati del la CTU, sebbene tale 'discostamento' abbia riguardato solo la contestazione (del valore di € 421.957,00) relativa alle sopravvenienze passive iscritte nel bilancio del 2009 e non anche le ulteriori e diverse contestazioni fatte valere dalla Curatela con la domanda svolta in primo grado (del valore 'residuale' di € 5.048.043,00).

6. In via subordinata al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata, limitatamente al punto n.1 del dispositivo, per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere con motivazione illogica ed erronea ravvisato nei fatti oggetto di causa un quadro di rilevante incertezza della situaz ione di fatto, nonostante che l’applicazione del principio di soccombenza imponesse l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. 6.1 Tali motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente.

Anche qui, la motivazione è chiara e tutt’altro che insanabilmente contraddittoria con la motivazione sul merito della controversia, che ben rappresenta la difficoltà di accertamento cui la statuita compensazione fa riferimento. La censura sulla rilevanza della estraneitàdel sig. Andrea Landi non coglie che quest’aspetto è uno e non l’unico degli elementi della ratio decidendi.Esaminando le singole doglianze si os serva che nel primo, nel terzo e nel quarto motivo si evidenziano fatti accertati nel giudizio che non sono alla base della decisione sulla compensazione,che si fonda per l’appunto sulla difficoltà del loro accertamento e, come già detto,il sindacato della Corte non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità" senza violare i limiti che lo connotano (Cass., n. 15495/2022).

Nel secondo motivo si delinea una censura generica ed assertiva che si limita ad affermare la illogicità e la erroneità che tende ad una diversa interpretazione dei fatti di causa inammissibile in sede di legittimità. I quattro motivi sono pertanto inammissibili. 7.Per quanto esposto, si impone la declaratoria di inammissibilità d i entrambi i ricorsi, con condanna del ricorrente e del ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibilientrambi i ricorsi. C ondanna Cristiano Landi e Andrea Landi al rimborso in favore del Fallimento controricorrente delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità, in € 4000 per onorari e € 20 0 per esborsi , oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuno. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente che del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com