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Ordinanza — n. 35635/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' agreement to end the dispute, triggering full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35635/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the parties subsequently agreed to terminate the underlying dispute. Although the bankruptcy administrator challenged a court decision admitting a debt, both sides later filed joint acts ending the controversy. Consequently, the Court ordered full compensation of litigation costs between the parties, noting that the punitive doubling of the unified contribution does not apply when the appeal is dismissed for this procedural reason.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012: The punitive mechanism for doubling the unified contribution applies only upon integral confirmation of the challenged ruling or ordinary inadmissibility, not when the appeal is declared inadmissible due to the subsequent cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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cessation of subject matter inadmissibility of appeal compensation of litigation costs unified contribution doubling bankruptcy proceedings settlement of dispute Cassation procedure compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
le spese dell'intero giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate , dando altresì seguito al principio secondo cui il meccanismo sanzi onatorio del raddoppio del contributounificato di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
le spese dell'intero giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate , dando altresì seguito al principio secondo cui il meccanismo sanzi onatorio del raddoppio del contributounificato di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

iere Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: sulricorso 29415/2014 proposto da Fallimento Carmine Giulio Russo Di Nicola S.p.a., in persona dei curatori pro tempore, avv. SandulliFederica, dott.ssa Celentano Alessia e dott. Salvati Gennaro, rappresentato e difeso dall'avv. Parrella Luca, lucaparrella@avvocatinapoli.legalmail.it, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente – Contro R.G.N. Ud. 2.12.2022 Pagina2di 3 - RGN 29415 /20 1 4 estensore cons. m.ferro RussoNicola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Iulia no Damiano e Vitale Vincenzo, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore , damianoiuliano@avvocatinapoli.legalmail.it e avv.vincenzo.vitale@pec.giuffre.it -controricorrente - perla cassazione de l decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il03/11/2014, n. 1048/2014, rep. 3636/2014 ; uditala relazione della causa svolta dal Presidente relatore dott. MassimoFerro alla camera di consiglio del 2 dicembre 2022 . FATTIDI CAUSA Rilevatoche:

1. Il Fallimento Carmine Giulio Russo Di Nicola S.p.a., in persona dei curatori pro tempore impugna il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 03/11/201 4 , n. 1048/2014, rep. 3636/2014, che ha parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo dell’odierno controricorrenteNicola Russo , ammettendo lo così , in chirografo, per la sommadi euro 88.026 ,69 ;

2. l e parti, in person a dei rispettivi procuratori e come da sottoscrizione anche persona le, successivamente alla fissazione della presenteudienza hanno dichiarato, con separati e convergenti atti, di averaltrimenti definito la controversia e così concordemente chiedono dichiararsila cessazione della materia del contendere;

3. le spese dell'intero giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate , dando altresì seguito al principio secondo cui il meccanismo sanzi onatorio del raddoppio del contributounificato di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero conla «ordinaria» dichiarazione di inam m issibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di Pagina3di 3 - RGN 29415 /20 1 4 estensore cons. m.ferro quest'ultimo per cessazione della materia del contendere (Cass . 3542/2017,20697/2021)

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione dellamateria del contendere, compensando integralmente tra le parti le spesedi lite ; a i sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, dà atto della insussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par i a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 -