Cassation appeal dismissed due to procedural nullity in service of process requiring remand for re-notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Palermo Court of Appeal's judgment regarding bank account balances and interest capitalization. The appellants argued for specific deductions from the bank's claims, but the primary issue was a procedural defect where the cassation petition was served at the wrong address. The court ruled that service must be made directly to the bank's legal representative, not its procurator, rendering the current notification void and necessitating a remand for proper re-notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When a cassation appeal is served at an address other than that of the party's legal representative, the notification is null, and the court must order re-notification to the correct representative before proceeding with the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RDINANZA INTERLOCTORIA sul ricorso 35446/2018 proposto da: Di Gaudio Antonio e La Russa Giuseppina Loredana, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi dall'avvocato Ippolito Crispino,del Foro di Palermo, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent i - contro Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimata - Pirelli Re Credit Servicing s.p.a., quale mandataria della Elipso Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimati - e nei confronti di Curatela del fallimento Di Gaudio Antonio, in persona del procuratore pro tempore - intimat a - avverso la sentenza n. 1919/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO , depositatail 21/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal cons. Giulia Iofrida ……………………… Rilevato che: -il Tribunale di Termini Imerese -Sezione distaccata di Cefalú - con sentenza del 20novembre 2008respinse le domande proposte , con atto di citazione del febbraio 2003,da Antonio Di Gaudio contro Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.(con chiamata in causa di La Russa Giuseppina, in qualità di fideiussore), volte alla condanna della convenuta al pagamento della somma di € 1.549.371,00, a titolo di rimborso delle somme indebitamente percepitee di risarcimento dei danni, in relazione atre contratt i conclus i tra le parti : a ) u n contratto di credito fondiario per l’importo di L. 350.000.000, 00 stipulato in data 8aprile 1997, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente di corrispondenza; b ) u n mutuo ipotecario per L. 400.000.000, 00 stipulato in data 11marzo 1999, collegato ad accensione di nuovo conto corrente; c ) un contratto di finanziamento fondiario per L.200.000.000,00stipulato in data 11gennaio 2001; -il Tribunale, ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nei rapporti di conto corrente, nonché depurati gli stessi dagli effetti di alcune operazioni di giroconto effettuate dall’istituto di credito in assenza di ordine del correntista, acc olse parzialmente la domanda riconvenzionale della banca, condannando in solido Antonio Di Gaudio e Giuseppina LoredanaLa Russa (quest’ultima in veste di fideiussore fino alla concorrenza di € 774.685,34), al pagamento alla banca, attrice in riconvenzionale,della somma di € 274.924,27 (di cui «€174.525,22 » a titolo di saldo debitore dei conti corrente, ed € 100.399,05, a titolo di «rate scadute e del capitale a scadere…relativamente al mutuo fondiario concesso l’11/1/2001»), oltre agli interessi di mora previsti e « comunque entro i limiti ex art. 2 L. 7 marzo 96, n. 108»,a decorrere dalla domanda ; -la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 21 ottobre 2017 , ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta da Antonio Di Gaudio e Giuseppina Loredana La Russa-nel contraddittorio con Pirelli Re Credit Servicin spa, quale mandataria di Elipso Finance srl, cessionaria dei crediti in sofferenza di Banca Antonveneta spa, e nella contumacia di Banca Monte dei Paschi di Siena spa edel Fallimento di Gaudio Antonino, dopo l’interruzione del giudizio di appello a seguito del fallimento dell’appellante Antonio Di Gaudio, giudizio riassunto dal Di Gaudio (in vista dell’eventuale ritorno in bonis) e del fideiussore, - ricalcolando, a seguito di nuova consulenza tecnica contabile,il saldo dei tre rapporti di conto correnteintestati ad Antonio Di Gaudio e , di conseguenza , la misura della statuizione di condanna; -in particolare, i giudici di appello – dopo avere ritenuto legittimati a riassumere il giudizio interrotto sia il fideiussore sia il fallito (quest’ultimo in relazione ad una pronuncia dichiarativa dei rapporti di dare/avere, in considerazione della possibilità del creditore di ammissione al passivo con riserva, ex art.96 L.F., della non completa liberazione del debitore in caso di chiusura del fallimento per i debiti non soddisfatti, nonché della mancanza di evidenza circa una valutazione di non convenienza da parte degli organi fallimentari nella continuazione della controversia) - hanno rilevato che la CTU disposta, «eliminate le competenze originarie e sostituite con quelle ricalcolate applicando i tassi e le condizioni contrattuali periodiche», nonché eliminati «gli interessi e le competenze», per i periodi in cui si era «accertato il superamento del tasso soglia, calcolato applicando la formula ex art.644 c.p.»,aveva indicato un saldo positivo a favore del c orrentista Di Gaudio per tutti e tre i rapporti di conto corrente e quindi un credito del correntista di € 98.950,63, al 18/6/2003; quanto ai giroconti(avendo gli appellanti lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto di «otto operazioni di giroconto, effettate dalla Banca tra il 14/5/1997 ed il 25/8/1997, menzionate dal CTU nel supplemento di relazione del 2/4/2007», per «£ 213.000.000», che dovevano essere defalcate dai crediti della banca, per mancanza di autorizzazione da parte del correntista), la Corte, richiamandoin motivazione le conclusioni del C.T.U.,condivise, ha ritenuto che essi costituissero utilizzo del finanziamento concesso, «atteso che la parte mutuataria metteva a disposizione le somme mutuate attraverso l’apertura di credito in conto corrente sul menzionato rapporto»; -in conclusione, la Corte d’appello : - ha accertato e dichiarato che il credito della Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui è cessionaria Elipso Finance s.r.l., nei confronti di Antonio Di Gaudio, ammonta a « € 1.448,42 » (effettuata la compensazione del saldo creditorio dei contratti di conto corrente, di € 98.950,63,con il maggior credito della banca, di € 100.399,05, in relazione al mutuo fondiario concesso nel 2001)e per l’effetto ha condannato Giuseppina Loredana La Russa al pagamento di detta somma in favore della cessionaria Elipso Finance s.r.l., oltre gli interessi legali dal 18 febbraio 2002; - ha compensatointegralmente le spese dei due gradi di giudizio, disponendo la compensazione delle spese della prima C.T.U.,tra Banca Monte dei Paschi di Siena eGiuseppina Loredana La Russa , e la compensazione delle spese della seconda C.T.U.,tra Banca Monte dei Paschi di Siena, la Società Elipso Finance s.r.l. e Giuseppina Loredana La Russa, con esclusione della Curatela del Fallimento Di Gaudio; -avverso questa decisione, ricorr ono per cassazione Antonio Di Gaudio e Giuseppina Loredana La Russa, con ricorso notificato tra il 21 ed il 29/11/2018, sulla base di dieci motivi ; n on svolgono difese le parti intimate Curatela Fallimento Di Gaudio Antonino, Banca Monte dei Paschi di Siena spa, Elipso Finance srl; i ricorrenti hannodepositato memoria;
Ritenuto che: -preliminarmente, risultache la notifica del ricorso per cassazione a lla Banca Monte dei Paschi di Siena spa (che non svolge difese in questa sede di legittimità), parte rimasta contumace in appello, è stata effettuata non in proprio ma presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, con sua conseguente nullità (non inesistenza,alla luce di SU 14594/2016); -è pertanto necessario ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.291 c.p.c., a detta banca, trattandosi della cedente il credito a sofferenza oggetto di causa ed avendo gli attori coltivato la domandain giudizio nei confronti anche della cedente (Cass. 8980/2012;
Cass. 21995/2018); PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa, nel termine di trenta