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Ordinanza — n. 35110/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove unjust enrichment and improper evidence valuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35110/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce complete bank statements for specific years, rendering the technical expert's reconstruction unconvincing. While the appellant argued that the expert could bridge gaps in the documentation, the Court held that incomplete records do not constitute legal proof and remain subject to the judge's free evaluation. Consequently, the Court rejected the claim for unjust enrichment, emphasizing that the lower courts correctly exercised their discretion in assessing the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The Court of Cassation cannot intervene in the free evaluation of evidence unless the lower court judged based on evidence not introduced by the parties or disregarded legal evidence without critical assessment.

Parole chiave

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unjust enrichment claim free evaluation of evidence incomplete documentary evidence technical expert opinion Cassation inadmissibility fermo banca sequestro di conti bancari informazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 116 c.p.c.
2033, 2697 cc nonché dell’art. 116 2° comma cpc, in relazione all’art.
Art. 360 c.p.c.
Art. 61 c.p.c.
Art. 62 c.p.c.
Art. 1832 c.c.
Art. 115 c.p.c.
art. 115 c.p
art. 116 c.p
2033, 2697 cc nonché dell’art. 116 2° comma cpc, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 34476 del 2019
Cass. n. 27686 del 2018
Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013
27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass.
Cass. n. 14233 del 2015
7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass.
Cass. n. 26860 del 2014
14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
Cass. 14052/2021
Cass. 27455/2019
Cass. 27454/2019
Cass. 11892/2016
116 c.p.c., che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (si vedano in questo senso, per tutte, Cass.14052/ 2021 ,27455 e 27454/2019, Cass. 11892/2016, Cass.
Cass. 24548/2016
11892/2016, Cass. 24548/2016 e Cass.5009/2017).
Cass. 5009/2017
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1348/2019 R.G. proposto da : DE DONATIS ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 15, presso lo studio dell’avvocato DELL'ALI EMANUELE (DLLMNL75L23H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato DE DONATIS ALBERTO (DDNLRT56M08G482W) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO (MRTDRA63M07H501D) rappresentato e difeso dall'avvocato REFERZA PIETRO (RFRPTR59M21L103X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 910/2018 depositata il18/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. Alberto De Donatis conveniva in giudizio la Banca Popolare Abruzzese Marchigiana soc. coop. s.r.l. (successivamente incorporata in Intesa San Paolo spa) per sentirla, previa rideterminazione del saldo contabile del conto corrente nr. 21201, aperto in data 16/12/1993 ed estinto 23/12/2003, condannare al pagamento della somma di € 27.656,10 o alla diversa somma accertata in giudizio, per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, degli interessi ultralegali e delle spese.

2. Il Tribunale di Pescara, espletata la CTU ed accertata la nullità delle clausole contestate, condannava la Banca convenuta al pagamento della somma di €9.341,46 oltre interessi e spese di giudizio; la Corte di Appello dell’Aquila, in accoglimento dell’appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda proposta dal De Donatis.

3. La Corte osservava che il correntista era venuto meno all’onere di provare la domanda di ripetizione dell’indebito in quanto non aveva prod otto l’intera sequenza degli estratti conto con riferimento agli anni 1995, 199 7 , 1998, 2001 e 2002. La discontinuità della documentazione della movimentazione contabile, secondo i giudici di seconde cure, non consentiva di ritenere attendibile la ricostruzione compiuta dal CTU e recepita dal giudice di primo grado.

4. Alberto De Donatis ricorre per Cassazione sulla base di quatt ro motiviillustrati con memoria; I ntesa San Paolo ha svolto difese con controricorso ed ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 cc nonché dell’art. 116 2° comma cpc, in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc, si sostiene che il consulente è stato in grado di ricostruire il conto corrente basandosi sulla documentazione prodotta ed acquisendo nel corso delle operazioni quella mancante e che in ogni caso l’omessa produzione di alcuni estratti conto non impedisce al Ctu una operazione di raccordo tra l’ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo disponibile , con la conseguenza che la Corte ha fatto cattivo uso della regola di valutazionedella prova. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62, cpc, 1832, 2033 e 2697 cc, nonché 116, comma 1 e 11 cpc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc; si argomenta che il CTU non ha evidenziato alcuna impossibilità o difficoltà nella ricostruzione del rapporto contabile né la banca, nel corso delle operazioni peritali, ha contestato l’incompleta produzione degli estratti conto. 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 1837 e 2967 cc e dell’art 115 cpc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la Corte di Appello rilevato la mancata specifica contestazione da parte della banca nella comparsa di costituzione e di risposta e delle memorie ex art 183 cpc della non integrale produzione degli estratti conto. 1.3 Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc in relazione all’art 360 cpc 1° comma nr 3 cpc per aver la Corte posto le spesedel doppio grado interamente a carico del correntista pur essendo la Banca rimasta soccombente in ordine alla domanda di nullità delle clausole contrattuali.

2. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 2.1 E’ certamente corretto il principio enunciato dalla Corte di Appello secondo il quale nei rapporti bancari in conto corrente chi agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza , rispetto ad essi, di una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017). 2.2 E pur vero che tale onere probatorio non può comportare che il cliente debba sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto. 2.3 Questa Corte ha, infatti, affermato che «in materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gliestratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)» (cfr.

Cass. 29190/2020 ma vedi anche Cass. 5887/2021, 31187/2018 e 14074/2018). Non è, quindi,vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass.n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. 2.4 La Corte territoriale ha, tuttavia, giudicato inattendibile il ricalcolo delle competenze sul presupposto dell’incompletezza della documentazione contabile esaminata dalla consulenza tecnica di ufficioche, sia essa deducente o percipiente, non costituisce prova legaleed è, quindi, liberamente apprezzabile dal gi udice. 2.5 Le doglianze in esame, sotto la formale rubrica di vizi di violazione di norme sostanziali e processuali, si risolvono, sostanzialmente, in una critica dell’accertamento fattuale operato dal giudice di merito in ordine al giudizio di inattendibilità della consulenza opponendo una diversa valutazione dei fatti n on tenendo conto che il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019;

Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). In particolare va segnalato che questa Corte ha ripetutamente affermato che la violazione dell'art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo ove si alleghi che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione e non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ovvero (come nel caso di specie) abbia ritenuto le stesse non dimostrative delle allegazioni compiute, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (si vedano in questo senso, per tutte, Cass.14052/ 2021 ,27455 e 27454/2019, Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016 e Cass.5009/2017).

3. Il quarto motivo è inammissibile in quanto la statuizione della Corte sulle spese trova giustificazione nella soccombenza da parte del correntista che si è visto rigettare la domanda di restituzione dell’indebito che indubbiamente costituiva il bene della vita cui egli anelava.

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.000 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con