Cassation court dismisses appeal against bank interest calculation, ruling burden of proof lies with the account holder.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Court of Appeal's decision to reduce the account holder's debt by removing maximum overdraft fees and adjusting interest rates. The lower court had ruled in favor of the account holder because the bank failed to produce the specific contract clauses regarding these charges. The Supreme Court reversed this, holding that the burden of proving the absence of contractual clauses or the invalidity of the debt rests entirely on the account holder, not the bank.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 116 c.p.c.: In actions for unjust enrichment, the burden of proving the payment and its unjustified character, including the non-existence of the underlying contract or clause, rests on the claimant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o al n.r.g. 9809del 2018, proposto da: MARTE SPV S.R.L., e per essa HOIST ITALIA S.R.L., quale mandataria di SECURITISATION SERVICES S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso –ricorrente - r.g. n. 09809/2018 Cons. est. Paolo Fraulini Addetto U.p.p. Eleonora Finazzi Agrò contro DISCENZA ANTONIO -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 358/2017, depositata il 25/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022dal cons. Paolo Fraulini.
Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, nella persona del Sostituto dott.ssa Paola Filippi, che domanda l’accoglimento del ricorso. RITENUTO CHE 1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 6 giugno 2011, accogliendo parzialmente la domanda proposta da Antonio Discenza nei confronti del Credito Molisano S.p.A. (poi Banco Popolare soc. coop.), aveva dichiarato la nullità della clausola relativa alla previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenuta nei contratti di conto corrente intercorsi tra l’attore e l’istituto di credito convenuto, determinando un saldo a debito per il correntista di € 36.453,94.
2. La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza impugnata in questa sede, accogliendo il gravame proposto dal Sig. Antonio Discenza e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in € 10.746,86 l’importo dovuto dal Discenza al Banco Popolare soc. coop.,il quale ha poi ceduto il credito litigioso alla Marte SPV s.r.l. tramite operazione di cartolarizzazione. La Corte territoriale, r.g. n. 09809/2018 Cons. est. Paolo Fraulini Addetto U.p.p. Eleonora Finazzi Agrò per quanto in questa fase ancora rileva, ha ritenuto che la mancata produzione dei contratti di conto corrente da parte dell’attore, se da un lato non consentiva di ritenere che le parti avessero pattuito la c.d. clausola “uso piazza” per gli interessi a carico del correntista, dall’altro non poteva comportare una deroga dal principiodi cui all’art 1284 cod. civ. e pertanto, in assenza di prova scritta, gli interessi erano dovuti al tasso legale.
A tal fine, la Corte territoriale ha disposto un supplemento di c.t.u. per il calcolo degli importi dovuti dal correntista a titolo di interessi, applicando il tasso legale per un conto ed il tasso indicato dall’art. 117, comma 7, lettera a) t.u.b. per l’altro. Allo stesso modo la Corte d’appello ha incaricato il c.t.u. di escludere, nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente in esame,l’applicazione della commissione di massimo scoperto e di fare riferimento alle date in cui erano stati concretamente eseguiti i singoli accrediti e addebiti e, in mancanza di altri elementi, di far coincidere tali date con quelle di registrazione delle varie operazioni sul conto, pur se diverse dalla “data valuta” indicata negli estratti conto.
3. Avverso la sentenza Hoist Italia s.r.l. ha proposto ricor so per cassazione sulla base di due motivi.
4. Antonio D iscenza è rimasto intimato . CONSIDERAT CHE 1. I motivi proposti possono essere come di seguito riassunti .
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, n.
3) cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto di rideterminare gli interessi convenuti in misura ultra legaleai sensi dell’art. 1284 cod.r.g. n. 09809/2018 Cons. est. Paolo Fraulini Addetto U.p.p. Eleonora Finazzi Agrò civ., disponendo un supplemento di c.t.u., senza riconoscere che l’onere della prova in materia grava esclusivamente sul correntista, il quale, a giudizio della ricorrente, avrebbe dovuto produrre in giudizio non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici completi, relativi alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n.
3) cod. proc. civ., anche in relazione alla decisione della Corte d’appello di scorporare le commissioni di massimo scoperto dal saldo ricalcolato e di rideterminare le date dei singoli accrediti e addebiti, incaricando a tal fine il c.t.u., senza considerare che l’onere di provare la mancata valida pattuizione di tali commissioni, nonché le modalità di computo delle valute, grava sul correntista mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto completi 4. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
5. Entrambi i motivi, che possono trattarsi congiuntamente, pongono la questione della distribuzione dell’onere della prova – il primo con riferimento alla clausola determinativa del tasso ultra legale degli interessi, il secondo con riferimento alle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto e alle valute – nella domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista neri confronti della banca. La Corte di appello, infatti, ha accolto la domanda di ripetizione di indebito in quanto ha ritenutoche mancasse la prova delle relative clausole contrattuali: con ciò addossando alla banca convenuta e non r.g. n. 09809/2018 Cons. est.
Paolo Fraulini Addetto U.p.p. Eleonora Finazzi Agrò all’attore, l’onere della prova stessa. In senso contrario, l a giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato che , anche nelle azioni di accertamento negativo- e in particolare nella ripetizione di indebito - grava sull’attore l’onere di provare sia l’avvenuto pagamento, sia il carattere ingiustificato dello stesso, ancorché si tratti di fatti negativi (ex multis, Cass. n. 33009 del 2019, n. 30822 del 2018, n. 24948 del 2017), e dunque di provare, in particolare, anche l’inesistenza o la nullità del contratto o della clausola posta a base dell’addebito effettuato dalla banca; con la precisazione, peraltro, che la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario, a tal fine, può non essere sempre indispensabile e, per altro verso, può anche non essere sufficiente.
Non è necessariamente sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ., nonché, al limite, il giuramento decisorio, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (cfr.
Cass. n. 1550 del 2022).
6. La sentenza impugnata , che a tali princip i non si è attenuta, va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.r.g. n. 09809/2018 Cons. est. Paolo Fraulini Addetto U.p.p. Eleonora Finazzi Agrò
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022. Il Presidente Carlo De Chiara